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Cassa Forense La totalizzazione

Cassa Forense La totalizzazione

È la Cassa previdenziale degli Avvocati, nata nel 1933.

La continuità della professione è elemento determinante e necessario per rendere valida l’iscrizione alla cassa pensionistica.

La continuità è comprovata dalle dichiarazioni Irpef che attestino redditi non inferiori a sei volte il contributo minimo soggettivo e dalle dichiarazioni IVA che comprovino redditi non inferiori a nove volte il contributo soggettivo minimo.

Con la riforma del 2012 l’iscrizione agli albi comporta contestualmente l’iscrizione alla Cassa forense. L’iscrizione resta facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.

LA TOTALIZZAZIONE 

(Decreto legislativo del 2/2/2006 n. 42 pubblicato sulla G.U. del 16/2/2006 come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247; art. 12 c. 3 – Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 – legge 111/2011 – DM 6 dicembre 2011 n. 201) 

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso tali gestioni previdenziali e consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta, cumulando, senza alcun onere per l’iscritto, periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse, a condizione che non risultino già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.

La pensione di inabilità può essere concessa in favore dell’avente diritto a condizione che sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante.

La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti per il riconoscimento del diritto a pensione, a condizione che: 

  • l’assicurato sia deceduto anteriormente al conseguimento del diritto a pensione;
  • sussistano tutti i requisiti di assicurazione e contribuzione della forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso;
  • il decesso sia intervenuto successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006; 

Le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità e inabilità) liquidate con la totalizzazione, sono reversibili in favore dei superstiti con le modalità e i limiti stabiliti da ciascuna gestione.

La quota di pensione derivante da totalizzazione sarà calcolata con il sistema contributivo specificamente previsto per le Casse (art. 4, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 42/2006).

Nel caso in cui l’iscritto possa vantare un periodo di iscrizione alla Cassa Forense uguale o superiore a quello minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si applicheranno gli ordinari sistemi di calcolo (retributivo) sempre con riferimento alla quota di competenza della Cassa Forense.

Non è prevista la corresponsione di alcun minimo garantito.

I REQUISITI

PENSIONE DI VECCHIAIA in TOTALIZZAZIONE DAL 1° GENNAIO 2019

REQUISITI DECORRENZA FINESTRA
ETÀ 66 anni
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 41 anni maturazione requisiti 18 mesi dalla maturazione dei requisiti

PENSIONE DI ANZIANITÀ in TOTALIZZAZIONE DAL 1° GENNAIO 2019

REQUISITI DECORRENZA FINESTRA
ETÀ qualsiasi
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA 41 anni maturazione requisiti 18 + 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

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