Circolare Inps n.158 del 30/12/2020
Circolare Inps n.158 del 30/12/2020
OGGETTO : Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, concernenti la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO : Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha disposto, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una ulteriore sospensione dei versamenti contributivi nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. Si forniscono altresì le istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.
INDICE
Premessa
1.Sospensione dei versamenti contributivi
2.Soggetti interessati alla sospensione contributiva
3.Modalità di sospensione
3.1 Aziende con dipendenti
3.1.1 Contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria
3.2 Artigiani e commercianti
3.3 Committenti e Liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
3.6 Datori di lavoro domestico
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
5. Istruzioni contabili
PREMESSA
Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, ha previsto ulteriori misure indifferibili in considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la disposizione normativa di cui all’articolo 4, rubricato “Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa”, ha introdotto – in ragione della contestuale emergenza in atto connessa ai flussi migratori – rilevanti interventi, ai fini contributivi, per il Comune di Lampedusa e Linosa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 (Suppl. Ordinario n. 37) è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 – entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 104/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Il comma 2 dell’articolo unico della predetta legge di conversione ha abrogato, tra gli altri, il citato decreto-legge n. 111/2020, disponendo, tuttavia, espressamente che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base del medesimo decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.
Al riguardo, si evidenzia, infatti, che l’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dalla sopra richiamata legge di conversione, riporta in toto le previsioni – disciplinanti la sospensione dei versamenti di natura contributiva nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa – contenute in precedenza nel disposto dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge abrogato.
Successivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, entrato in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha introdotto, all’articolo 18, modifiche al disposto del previgente articolo 42-bis del citato decreto-legge.
Da ultimo, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176,di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che al comma 2 dell’articolo 1 ha abrogato, tra gli altri, il decreto-legge n. 149/2020, disponendo espressamente che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base del medesimo decreto-legge n. 149/2020.
La medesima legge di conversione ha inoltre introdotto nel decreto-legge n. 137/2020 l’articolo 13-septiesdecies, che ripropone integralmente le disposizioni – modificative dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 – riportate, precedentemente, nel dettato di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 149/2020.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in riscontro alle richieste dello scrivente Istituto e dell’INAIL sulle disposizioni in esame, si forniscono, con la presente circolare, le indicazioni relative alle misure contenute nella previsione normativa di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni, con specifico riferimento alle istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.
1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
L’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 prevede che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Tuttavia, in ragione dei chiarimenti che si sono resi necessari, stante il decorso del termine del 21 dicembre 2020, si rendono le seguenti indicazioni operative, conformemente al parere reso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza entro il 21 dicembre 2020, o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, di cui alla presente circolare, sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, entro l’8 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si precisa che la riduzione del 40% si applica a tutti i contributi in scadenza nel suddetto periodo che risultano ancora dovuti, al netto dei versamenti già effettuati, alla data del 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, ed a quelli in scadenza entro il 21 dicembre 2020.
Conseguentemente, per effetto della novella normativa sopra riportata e delle disposizioni impartite con la presente circolare, entro la data dell’8 gennaio 2021 devono essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020.
Si aggiunge altresì, per completezza, che il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 42-bis in esame – con specifico riguardo al 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – dispone che rimane salva la facoltà di avvalersi della rateizzazione prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020. Infatti, il predetto articolo 97 ha introdotto una ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare tali versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale (cfr. il messaggio n. 3274/2020 e n. 3331/2020 e n. 3882/2020).
Pertanto, resta confermata la possibilità, anche in riferimento ai soggetti sopra richiamati del territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, di effettuare il versamento del 50% delle somme – oggetto della sospensione di cui ai citati articoli 126 e 127 – mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Si sottolinea da ultimo che, per espressa previsione normativa, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali già versati.
2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
In applicazione delle disposizioni del citato articolo 42-bis, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti contributivi è riferita ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
In particolare, destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
La sospensione in trattazione è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio in trattazione. Si sottolinea altresì che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel medesimo territorio.
3. MODALITÀ DI SOSPENSIONE
3.1 AZIENDE CON DIPENDENTI
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7X”, attribuito centralmente, che assume il nuovo significato di “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Azienda interessata alla sospensione dei contributi per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
L’apposizione del codice di autorizzazione “7X” comporta la sospensione del versamento contributivo per i periodi di paga da dicembre 2017 a novembre 2020, versamento da effettuarsi entro l’8 gennaio 2021; nelle denunce inviate con i flussi Uniemens non sarà necessario indicare alcun codice di sospensione.
Pertanto, i versamenti da effettuarsi entro l’8 gennaio 2021 dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:
– versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020:
- per i crediti ancora in fase amministrativa mediante modello F24, utilizzando la causale contributo “RC01”;
- per i crediti già affidati all’Agente della Riscossione il versamento deve essere effettuato direttamente all’Agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva;
– versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è “DM10”.
Come indicato al paragrafo 1, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 – con specifico riguardo al 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 – dispone altresì che rimane salva la facoltà di avvalersi della rateizzazione prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973). Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020.
3.1.1 CONTRIBUZIONE DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA
Con il messaggio n. 23735 del 1° ottobre 2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva, ove spettante, si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Si rammenta che, invece, il versamento nella misura ridotta del 40% del dovuto non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria. Al riguardo, infatti, il D.M. 30 gennaio 2007, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)”, all’articolo 1, comma 3, dispone che: “Ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo previsto dall’art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
Pertanto, l’importo della contribuzione al suddetto Fondo – che il datore di lavoro è tenuto a versare alle consuete scadenze – non dovrà essere conteggiato ai fini della verifica dei massimali previsti dai regolamenti comunitari per gli aiuti de minimis.
3.2 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Per effetto del quadro normativo sopra descritto, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16/02/2018 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2017 |
16/05/2018 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2018 |
02/07/2018 | Contributi relativi al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2018 |
20/08/2018 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2018 |
16/11/2018 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2018 |
30/11/2018 | Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2018 |
18/02/2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2018 |
16/05/2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2019 |
17/06/2019 | Contributi relativi al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2019 e saldo 2018 |
20/08/2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2019 |
18/11/2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2019 |
02/12/2019 | Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2019 |
17/02/2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2019 |
18/05/2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2020 |
16/06/2020 | Contributi relativi al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2020 e saldo 2019 |
16 novembre 2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2020 |
30 novembre 2020 | Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2020 |
Si fa presente che il versamento delle rate relative alla rateazione prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, aventi scadenza 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020 per il recupero della rata scaduta a maggio 2020 sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, possono essere versate entro la data dell’8 gennaio 2021 senza ulteriori somme aggiuntive.
La sospensione verrà inserita d’ufficio sulle posizioni aziendali coinvolte.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data dell’8 gennaio 2021 i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Lampedusa/Linosa”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato e da utilizzare per il versamento.
I contributi per i quali è stato emesso Avviso di Addebito devono essere versati presso l’Agente della Riscossione con le modalità previste nell’Avviso medesimo.
3.3 COMMITTENTI E LIBERI PROFESSIONISTI TENUTI AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995
A) COMMITTENTI
Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 20 dicembre 2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo dicembre 2017 – novembre 2020.
Ai fini di una corretta individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione si prevede quanto segue.
Le aziende committenti dovranno riportare, nell’elemento <<CodCalamita> di <Collaboratore>> il valore 35, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, concernenti la sospensione dei termini ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Validità dal 1 dicembre 2017 al 30 novembre 2020”.
Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come sopra previsto, provvederanno entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente circolare alla modifica dei flussi Uniemens.
Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è l’8 gennaio 2021.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
I contributi per i quali è stato emesso Avviso di Addebito devono essere versati presso l’Agente della Riscossione con le modalità previste nell’Avviso medesimo.
Come indicato al paragrafo 1, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 – con specifico riguardo al 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 – dispone altresì che rimane salva la facoltà di avvalersi della rateizzazione prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
B) LIBERI PROFESSIONISTI
Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti relativi al primo acconto per l’anno 2018 e al saldo 2017 (scadenza 2 luglio 2018), al secondo acconto per l’anno 2018 (scadenza 30 novembre 2018), al primo acconto per l’anno 2019 e al saldo 2018 (scadenza 17 giugno 2019), secondo acconto per l’anno 2019 (scadenza 2 dicembre 2019), al primo acconto per l’anno 2020 e saldo 2019 (scadenza 16 giugno 2020), al secondo acconto 2020 (scadenza 30 novembre 2020).
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
PXX/P10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è l’8 gennaio 2021.
I contributi per i quali è stato emesso Avviso di Addebito devono essere versati presso l’Agente della Riscossione con le modalità previste nell’Avviso medesimo.
3.4 AZIENDE AGRICOLE ASSUNTRICI DI MANODOPERA CHE VERSANO LA CONTRIBUZIONE AGRICOLA UNIFICATA
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7X”, che assume il significato di “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Azienda interessata alla sospensione dei contributi per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
L’apposizione del codice di autorizzazione “7X” comporta la sospensione dei versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dal terzo trimestre 2017 al secondo trimestre 2020, i cui termini di scadenza ordinaria sono compresi dal 16 marzo 2018 al 16 dicembre 2020. Il versamento della contribuzione sospesa deve essere effettuato entro l’8 gennaio 2021.
Per la contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria, si rinvia alle indicazioni contenute al paragrafo 3.1.1 della presente circolare.
Si riportano di seguito le modalità per eseguire i versamenti oggetto di sospensione:
- per i crediti ancora in fase amministrativa da pagare mediante modello F24, devono essere utilizzate le codeline originarie della tariffazione;
- per i crediti già affidati all’Agente della Riscossione, il versamento deve essere effettuato direttamente all’Agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.
Come indicato al paragrafo 1, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 – con specifico riguardo al 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 – dispone altresì che rimane salva la facoltà di avvalersi della rateizzazione prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
Si evidenzia che le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “7L” o “7Q” per il terzo trimestre 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che si avvalgono del pagamento rateale previsto dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, possono pagare le rate con scadenza 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020, entro la data dell’8 gennaio 2021 senza ulteriori somme aggiuntive.
I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.
3.5 CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E DAI CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE
La sospensione per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare riguarda i versamenti relativi alle rate in scadenza dal 16 gennaio 2018 al 16 novembre 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro la data dell’8 gennaio 2021 senza ulteriori somme aggiuntive utilizzando le codeline ricevute con le tariffazioni originarie.
I contributi per i quali è stato emesso Avviso di Addebito devono essere versati presso l’Agente della Riscossione con riferimento ai soli articoli relativi alla quota contributiva.
3.6 DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Sono oggetto di sospensione i versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale 1° dicembre 2018 – 21 dicembre 2020 (per i datori di lavoro domestico nell’arco temporale sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi dal quarto trimestre 2018 al terzo trimestre 2020).
La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati entro la data dell’8 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I datori di lavoro domestico che non si siano avvalsi della riduzione contributiva presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate devono effettuare il pagamento accedendo al Portale dei pagamenti presente sul sito istituzionale www.inps.it.
I datori di lavoro domestico che hanno presentato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della riduzione contributiva al 40% devono effettuare il pagamento in misura ridotta mediante F24 con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni:
Sezione Inps
Sede Inps | Causale Contributo | Matricola Inps/codice Inps/filiale azienda | Periodo dal al | Importi a debito versati | |
DOM1 | |||||
4. MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
In relazione alla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali prevista nel Comune di Lampedusa e Linosa, l’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 dispone che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi vengano effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, entro la data dell’8 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Pertanto, entro la predetta data dovranno essere effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020.
Entro la stessa data dell’8 gennaio 2021 dovrà essere inoltre effettuato il pagamento del 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020, laddove i contribuenti non abbiano inteso avvalersi della facoltà della rateizzazione prevista, a decorrere dal 16 settembre 2020, dalle disposizioni di cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
Da ultimo, si rappresenta che l’articolo 42-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104/2020 – introdotto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 149/2020 – riconosce la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% in favore dei soggetti che svolgono attività economica “nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura”.
Per effetto della predetta modifica normativa, il riconoscimento della riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. A tal fine, i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione de qua devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima del 1° dicembre 2020.
Si rappresenta che l’agevolazione riconosciuta per effetto della riduzione dell’onere contributivo, corrispondente al 60% dell’importo ancora dovuto alla data del 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, al netto dei versamenti effettuati a tale data, e degli importi in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sarà oggetto di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ovvero nel Registro SIAN per gli aiuti del settore agricolo e nel Registro SIPA per il settore della pesca e dell’acquacoltura, con le modalità previste dall’articolo 10 del D.M. n. 115/2017 in materia di aiuti automatici.
Nell’ipotesi in cui la predetta registrazione non possa avere luogo per superamento del massimale di aiuto concedibile nel triennio mobile previsto dai Regolamenti comunitari di settore, l’importo interessato dall’agevolazione sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
5. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini delle rilevazioni contabili degli eventi amministrativi riportati nella presente circolare, collegati all’emergenza epidemiologica in atto ed allo stato di crisi del Comune di Lampedusa e Linosa – in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria – aggravatosi per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si evidenzia quanto segue.
In relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende, di competenza del periodo di paga da dicembre 2017 a novembre 2020, per i quali non è stato previsto un codice di sospensione in Uniemens, in quanto è fatto obbligo il versamento degli stessi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro l’8 gennaio 2021, secondo le modalità operative riportate nel paragrafo 3.1, la contabilizzazione delle somme avverrà ai conti già istituiti con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020.
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati andrà imputato al conto esistente PAR 52/010, mentre il recupero dei contributi dovuti dalla gestione artigiani e commercianti avverrà, se versati in unica soluzione, ai seguenti conti già esistenti:
- GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi oltre il minimale) per gli artigiani;
- GPA 52/077 (contributi entro il minimale) e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale) per i commercianti;
ovvero, se versati ratealmente, per gli artigiani, al conto esistente ARR 52/055, e, per i commercianti, al conto esistente COR 52/055.
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione degli agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare andrà imputato ai conti già esistenti distinti per le diverse categorie:
- GPA 54/031, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54/032, per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
- GPA 54/033, per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).
In relazione alle modalità di versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro domestico, per la regolarizzazione del periodo oggetto di sospensione, le relative somme andranno imputate al conto in uso GPA 54/028.
Infine, con riferimento alla previsione normativa contenuta, da ultimo, nell’articolo 13-septiesdecies del decreto-legge n. 137/2020,come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, che riconosce la riduzione dell’onere contributivo nella misura del 60% per i versamenti da effettuarsi entro la data dell’8 gennaio 2021, in favore dei soggetti che svolgono un’attività economica, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive) il nuovo conto:
– GAW37179 – Onere per la riduzione al 40% del versamento dei contributi sospesi a favore dei datori di lavoro di Lampedusa-Linosa, per il periodo 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis, ai sensi dell’articolo 42 bis, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato ed integrato dall’articolo 13-septiesdecies del decreto-legge n. 137/2020 e s.m.i.
La rilevazione contabile avverrà su dati provenienti dalla procedura amministrativa.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |