Circolare Inps n. 185 del 17/6/1994

Circolare Inps n. 185 del 17/6/1994

DIREZIONE CENTRALE

PER LE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE

PER LA TECNOLOGIA

 INFORMATICA

Circolare n. 185

Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI

   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E

   PRIMARI MEDICO LEGALI

Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

   e, per conoscenza,

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Progetto pensioni  e  Pensionesubito.  Aggiornamento della

procedura in applicazione della legge n. 233 del 1990, del

decreto   legislativo  n.  503  del  1992  e  del  decreto

legislativo n. 373 del 1993.

DIREZIONE CENTRALE

PER LE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE

PER LA TECNOLOGIA

 INFORMATICA

Roma, 17 giugno 1994     Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

Circolare n. 185         Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI

                            E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E

Allegati 4                  PRIMARI MEDICO LEGALI

                         Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

                            e, per conoscenza,

                         Al COMMISSARIO STRAORDINARIO

                         Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI

                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO:  Progetto pensioni  e  Pensionesubito.  Aggiornamento della

          procedura in applicazione della legge n. 233 del 1990, del

          decreto   legislativo  n.  503  del  1992  e  del  decreto

          legislativo n. 373 del 1993.

1 – PREMESSA

Con  messaggio n. 34259 del 18 aprile 1994 e con successivo  messaggio

n. 79 del 3 maggio 1994 (allegati 1 e 2) sono stati rilasciati i  pro-

grammi della procedura Pensionesubito e del Progetto pensioni  aggior-

nati in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislati-

vo  30 dicembre 1992, n. 503, dal decreto legislativo 11 agosto  1993,

n. 373, nonche’ dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.

A  scioglimento della riserva di cui al citato messaggio n. 34259,  si

illustra di seguito la funzione ‘DEFINIZIONE DELLE DOMANDE’ della pro-

cedura Pensionesubito e del Progetto pensioni.

Si ricorda che l’iter procedurale del Progetto pensioni e  Pensionesu-

bito,  gia’ illustrato nei manuali distribuiti alle Sedi in  occasione

del rilascio della procedura, e’ stato descritto con i successivi  ag-

giornamenti:

– per quanto riguarda l’accettazione delle domande, nel Manuale ‘EAD75

  E  PROCEDURE COLLEGATE’, in Atti Ufficiali, Supplemento al  mese  di

  gennaio 1992;

– per quanto riguarda la gestione del conto assicurativo e la  defini-

  zione delle domande, nel Manuale ‘LIQUIDAZIONE  DEI TRATTAMENTI PEN-

  SIONISTICI.  PROCEDURE  COLLEGATE’, in Atti  Ufficiali,  Supplemento

  al mese di aprile 1993.

2 – LA FUNZIONE DEFINIZIONE DELLE DOMANDE

La funzione ‘DEFINIZIONE DELLE DOMANDE’, attivabile dal menu  generale

della procedura, provvede, sulla base dei dati registrati negli archi-

vi contributivi appositamente costituiti, al calcolo in via automatica

dei  contributi utili per il diritto e la misura della pensione,  non-

che’ alla determinazione della retribuzione e/o del reddito  pensiona-

bili.

Il  calcolo viene attivato dalla subfunzione ‘ESTRATTO  DEFINITIVO’  e

puo’ essere eseguito se si verificano le seguenti condizioni:

– i contributi  prelevati dagli archivi centrali e regionali  e  regi-

  strati  negli archivi locali AS/400 e/o PC gestiti  dalla  procedura

  devono risultare confermati nella fase di ‘GESTIONE DEL CONTO’;

– tutti gli archivi  contributivi  per i quali e’ stato predisposto il

  prelievo dei contributi devono risultare consultati.

La  situazione  di definibilita’ della domanda attiva i  programmi  di

calcolo.

Il  risultato delle singole operazioni viene visualizzato di volta  in

volta  dalla  procedura, fino alla fase finale di  determinazione  dei

dati di INPUT per il calcolo della pensione.

La  funzione in parola e’ stata aggiornata per consentire la  verifica

del  diritto alla pensione, il calcolo dell’anzianita’ contributiva  e

della retribuzione e/o del reddito pensionabili in applicazione  della

legge 2 agosto 1990, n. 233, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503 e del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.

2.1 – CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE E PER

      L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

La procedura provvede al calcolo dei contributi utili ai fini del  di-

ritto  alla  pensione e dell’anzianita’ contributiva sulla base  della

contribuzione registrata nell’estratto conto convalidato dalla Sede  e

del  tipo e della categoria della pensione  memorizzati  nell’archivio

EAD75 .

Si precisa che nella fase di gestione del conto non deve essere effet-

tuata alcuna riduzione del numero dei contributi nei limiti di capien-

za dei periodi di riferimento. Tale operazione viene infatti  eseguita

direttamente dalla procedura.

Analogamente, per le pensioni da liquidare nell’assicurazione obbliga-

toria dei lavoratori dipendenti, non deve essere effettuata la cancel-

lazione dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi,

in quanto l’esclusione dal computo di tali contributi viene effettuata

direttamente dalla procedura.

Per il momento, i contributi registrati nell’archivio O1/M per periodi

successivi al 1983 non vengono ridotti, ai fini del diritto e dell’an-

zianita’ contributiva, sulla base dei minimali di retribuzione  previ-

sti dall’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638,  e

dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (allega-

to 3).

Peraltro,  nella fase di calcolo delle retribuzioni  pensionabili,  la

procedura, per i periodi successivi al 1983, effettua il controllo  di

copertura  delle  settimane di contribuzione sulla base  dei  predetti

minimali  e, nel  caso che le settimane  retribuite  siano  in  numero

superiore  a quello delle settimane accreditabili, viene segnalata  la

circostanza e bloccato il calcolo.

La procedura provvede inoltre:

– a verificare la compatibilita’ di piu’ tipi di contribuzione versata

  per lo stesso periodo ed a segnalare eventuali sovrapposizioni;

– a determinare il numero dei contributi utili ai fini  dell’anzianita

  contributiva  nei casi di trasformazione del rapporto di  lavoro  da

  full time a part time;

– a ripartire  proporzionalmente per anno i  periodi di  contribuzione

  registrati cumulativamente nell’archivio ARPA, al fine di verificare

  la compatibilita’ con altra contribuzione.

Per quanto riguarda la contribuzione agricola, la procedura esegue  le

operazioni descritte di seguito.

2.1.1 – CONTRIBUZIONE AGRICOLA – PENSIONI A CARICO DELL’ASSICURAZIONE

        OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La  procedura provvede al calcolo delle giornate eccedenti le 270  per

anno,  alla collocazione delle eccedenze, nonche’  alla  rivalutazione

con  i  coefficienti 2,60, per gli uomini, e 3,86, per le donne  ed  i

ragazzi,  dei contributi giornalieri relativi a periodi anteriori  al-

l’anno 1984.

I  contributi extra agricoli relativi a periodi coperti anche da  con-

tribuzione agricola vengono trasformati in giornate con il coefficien-

te 5,19.

I contributi extra agricoli relativi agli anni successivi al 1983 ven-

gono  portati in riduzione dei contributi giornalieri agricoli fino  a

concorrenza di 270 giornate complessive per ciascun anno. A norma del-

l’articolo 7, comma 11, della legge 11 novembre 1983, n. 638, infatti,

per  la  contribuzione relativa a periodi successivi  al  31  dicembre

1983, qualora nel corso dell’anno sussista anche contribuzione relati-

va ad attivita’ lavorativa extra agricola, non puo’ valutarsi comples-

sivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

La  procedura determina infine le settimane di contribuzione  agricola

utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di

inabilita’,  all’assegno di invalidita’ ed alla pensione ai  supersti-

ti  e ai fini dell’anzianita’ contributiva moltiplicando  le  giornate

complessivamente accreditate per 0,19259.

Ai  fini del diritto alla pensione di anzianita’ i contributi  giorna-

lieri utili complessivamente accreditati, valutati entro il limite  di

156  per  il numero degli anni di iscrizione, vengono  trasformati  in

settimane moltiplicandoli per il coefficiente 0,333.

Per  i  periodi successivi al 31 dicembre 1983 la  procedura  provvede

inoltre a ridurre i contributi settimanali risultanti dalle operazioni

di  trasformazione,  che siano coperti anche  da  contribuzione  extra

agricola, nei limiti di 52 settimane complessive per ciascun anno.

2.1.2 – CONTRIBUZIONE AGRICOLA – PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE

        COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico della gestione col-

tivatori diretti, mezzadri e coloni la contribuzione da operaio  agri-

colo dipendente viene utilizzata secondo i criteri descritti di segui-

to.

A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE

Nei  casi di contribuzione mista l’accertamento dei requisiti  per  il

diritto alla pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta

la contribuzione accreditata in favore dell’assicurato.

A  norma  dell’articolo 17, quarto comma, della legge 3  giugno  1975,

n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione,

a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in  misura

inferiore  a  156 per anno, dalle donne e dai giovani  in  qualita  di

giornalieri di campagna. Per ciascun anno non vengono peraltro  compu-

tati piu’ di 156 contributi giornalieri. Si ricorda che si considerano

ragazzi  i lavoratori agricoli di sesso maschile di eta’ inferiore  ai

18 anni, ovvero ai 20 anni per le iscrizioni precedenti il 1* novembre

1935.

I  contributi  accreditati  per  lavoro  agricolo  dipendente  vengono

trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:

– 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio

  agricolo a tempo determinato;

– 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio

  agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;

– 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio

  agricolo  a tempo indeterminato per periodi successivi al 31  luglio

  1968.

I  contributi  mensili accreditati in qualita’ di operaio  agricolo  a

tempo  indeterminato vengono preventivamente trasformati  in  giornate

computando  25  o  26 giornate per ogni mese,  rispettivamente  per  i

periodi  fino  al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi, e  quindi

in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.

La  contribuzione figurativa giornaliera per  disoccupazione  agricola

ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-

te  0,333;  la contribuzione figurativa giornaliera  per  integrazione

salariale agricola e per disoccupazione agricola accreditata in favore

dei  lavoratori  agricoli a tempo indeterminato viene  trasformata  in

settimane con il coefficiente 0,166.

Al numero delle settimane cosi’ ottenuto per ciascun anno vengono  ag-

giunti gli eventuali periodi di contribuzione figurativa agricola  ac-

creditati in settimane, nonche’ le settimane risultanti dalla trasfor-

mazione dei contributi giornalieri versati o accreditati nella gestio-

ne CD/CM.

I  contributi  settimanali extra agricoli relativi a  periodi  coperti

anche  da  contribuzione  agricola  vengono  trasformati  in  giornate

in ragione di 3 giornate per ogni settimana.

Per ciascun anno non vengono comunque computati complessivamente  piu’

di 156 giornate, pari a 52 settimane.

Come precisato con messaggio n. 9641 del 3 febbraio 1994 (allegato 4),

ai  fini del perfezionamento del diritto alla pensione  di  anzianita’

nella  gestione dei coltivatori diretti, mezzadri ecoloni e’ utile  la

stessa  contribuzione  figurativa utilizzabile ai fini del  diritto  a

pensione  di anzianita’ a carico dell’assicurazione  obbligatoria  dei

lavoratori dipendenti.

B) DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-

ta’ contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono

calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini  del

diritto a pensione.

Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita’

relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate  sulla

base dei seguenti coefficienti:

– 0,333, per gli uomini;

– 0,50, per le donne ed i ragazzi.

Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla  trasformazione

non  viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente  il

numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.

Al numero delle settimane cosi’ determinato vengono aggiunte le setti-

mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della  contribu-

zione  figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria  e

speciale e per integrazione salariale agricola, nonche’ le altre  set-

timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.

Il numero complessivo di settimane di anzianita’ contributiva non puo’

comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti  tra

il  primo contributo accreditato nell’assicurazione  obbligatoria  dei

lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.

2.1.3 – CONTRIBUZIONE AGRICOLA – PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI

        DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMMERCIALI

A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE

Nei  casi di contribuzione mista l’accertamento dei requisiti  per  il

diritto a pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta la

contribuzione accreditata in favore dell’assicurato.

I  contributi  accreditati  per  lavoro  agricolo  dipendente  vengono

trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:

– 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio

  agricolo a tempo determinato nei confronti degli uomini;

– 0,50 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di  operaio

  agricolo a tempo determinato nei confronti delle donne e dei  ragaz-

  zi;

– 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio

  agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;

– 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio

  agricolo  a tempo indeterminato per periodi successivi al 31  luglio

  1968.

I  contributi  mensili accreditati in qualita’ di operaio  agricolo  a

tempo  indeterminato vengono preventivamente trasformati  in  giornate

computando  25  o  26 giornate per ogni mese,  rispettivamente  per  i

periodi  fino  al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi  e  quindi

in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.

La  contribuzione figurativa giornaliera per  disoccupazione  agricola

ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-

te  0,333,  per gli uomini, e 0,50 per le donne ed i ragazzi; la  con-

tribuzione figurativa giornaliera per integrazione salariale  agricola

e  per  disoccupazione agricola accreditata in favore  dei  lavoratori

agricoli  a tempo indeterminato viene trasformata in settimane con  il

coefficiente 0,166.

Ai fini dell’accertamento dei requisiti per il diritto a pensione  di-

versa da pensione di anzianita’ viene presa in considerazione tutta la

contribuzione risultante dalla trasformazione in settimane dei periodi

di contribuzione agricola nei limiti peraltro del numero di  settimane

intercorrenti tra l’inizio dell’assicurazione e la data di  decorrenza

della pensione.

Per  l’accertamento  del  diritto a pensione di  anzianita’,  a  norma

dell’articolo  22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non viene  preso

in  considerazione un numero di settimane di  contribuzione  eccedente

quello  risultante dalla moltiplicazione per 52 del numero degli  anni

di iscrizione negli elenchi.

Si  ricorda che ai fini del perfezionamento del diritto alla  pensione

di  anzianita’  nelle gestioni degli artigiani e dei  commercianti  e’

utile la stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del  di-

ritto a pensione di anzianita’ a carico dell’assicurazione  obbligato-

ria dei lavoratori dipendenti.

B) DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-

ta’ contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono

calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini  del

diritto a pensione.

Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita’

relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate  sulla

base dei seguenti coefficienti:

– 0,333, per gli uomini;

– 0,50, per le donne ed i ragazzi.

Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla  trasformazione

non  viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente  il

numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.

Al numero delle settimane cosi’ determinato vengono aggiunte le setti-

mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della  contribu-

zione  figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria  e

speciale e per integrazione salariale agricola, nonche’ le altre  set-

timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.

Il numero complessivo di settimane di anzianita’ contributiva non puo’

comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti  tra

il  primo contributo accreditato nell’assicurazione  obbligatoria  dei

lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.

3 – PANNELLI DELLA PROCEDURA

3.1 – PANNELLO CA150 – INFORMAZIONI ISTRUTTORIE

Il pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE e’ stato aggiornato per consente-

re l’acquisizione dei dati per la gestione di casi di specie rilevanti

ai   fini   del   diritto    e    del    calcolo    della    pensione.

In particolare:

– il campo CODICI PER PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE consente  l’acqui-

  sizione, oltre al codice ‘V’ nel caso di pensione con  contribuzione

  estera,  del codice ‘A’ nel caso di lavoratore addetto alla  lavora-

  zione dell’amianto. Il codice A consente l’acquisizione delle setti-

  mane di incremento dell’anzianita’ contributiva  e la possibilita di

  retrodatare la data di inizio dell’assicurazione;

– i campi relativi all’acquisizione delle settimane di incremento del-

  l’anzianita’  contributiva  e/o del numero dei contributi  utili  ai

  fini del diritto per le pensioni di inabilita, per la trasformazione

  degli assegni d’invalidita’ in pensione di vecchiaia, per i  lavora-

  tori non vedenti e per i lavoratori dell’amianto, sono stati  suddi-

  visi  per  consentire  l’acquisizione delle  settimane  relative  ai

  periodi fino al 31 dicembre 1992 e ai periodi successivi.

Sono  stati inoltre istituiti i campi “MOBILITA’ ART.7, COMMI 6  e  7,

L.223/91″  e  “INVALIDITA’ 80%”. Tali campi sono precompilati  con  il

valore  ‘N’  (NO)  e sono modificabili con il  valore  ‘S’  (SI),  che

consente  la valutazione dei requisiti ridotti di eta’  previsti,  ri-

spettivamente, dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 e dal  decreto

legislativo n. 503 del 1992.

Si ricorda che nel campo CIECO devono essere acquisiti i seguenti  co-

dici:

– il codice 1, nel caso in cui l’assicurato non vedente  benefici  dei

  requisiti ridotti di eta’, di assicurazione e di contribuzione;

– il  codice 2, nel caso  in cui  l’assicurato non vedente  non  abbia

  diritto a beneficiare dei requisiti ridotti, ma soltanto dell’incre-

  mento  delle settimane di contribuzione ai fini del diritto e  della

  misura della pensione.

Le settimane di incremento del numero di contributi utili ai fini  del

diritto  alla pensione e dell’anzianita’ contributiva, a  norma  della

legge n. 113 del 1985 e dalla legge n. 120 del 1991, devono essere  in

ogni  caso  acquisite negli appositi campi, a seconda dei  periodi  di

riferimento.

3.2 – PANNELLO CA151 – CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

      PANNELLO CA152 – CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

I contributi complessivamente calcolati per ciascun tipo di  contribu-

zione, sia ai fini del diritto alla pensione che  dell’anzianita’ con-

tributiva,  sono  visualizzati  nei  rispettivi  campi  dei   pannelli

CONTRIBUTI  DEI  LAVORATORI  DIPENDENTI e  CONTRIBUTI  DEI  LAVORATORI

AUTONOMI.

Per  le  pensioni dei lavoratori autonomi i contributi utili  ai  fini

della determinazione della misura della pensione sono quelli calcolati

in applicazione della legge n. 233 del 1990. Il numero dei  contributi

utili per il calcolo della pensione in forma contributiva in  applica-

zione  dell’articolo  6, comma 8, della legge n. 638 del 1983  non  e’

evidenziato,  coincidendo con quello dei contributi utili ai fini  del

diritto alla pensione.

3.2.1 – CONTRIBUTI FIGURATIVI

La procedura valuta automaticamente i contributi figurativi  acquisiti

nell’archivio ARPA e i periodi accreditabili figurativamente registra-

ti nell’archivio O1/M e li visualizza nel PANNELLO CA151.

I  dati  rilevati possono essere modificati dalla Sede. A tal  fine  e

sufficiente acquisire i dati calcolati manualmente nei rispettivi cam-

pi.

Qualora  i contributi figurativi rilevati dagli archivi ARPA siano  da

accreditare  in  una delle gestioni dei lavoratori autonomi,  le  Sedi

devono provvedere:

– a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-

  vi rilevati dalla procedura nell’archivio ARPA;

– a inserire la contribuzione figurativa nel PANNELLO CA152.

Nel  caso in cui i periodi figurativi debbano essere accreditati  come

contribuzione agricola, le Sedi devono provvedere:

– a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-

  vi rilevati dalla procedura negli archivi ARPA ovvero O1/M;

– a inserire  la contribuzione  figurativa nel PANNELLO CA166  con  le

  modalita descritte nel successivo punto 3.3.

I  criteri per la determinazione della categoria di  appartenenza  del

lavoratore ai fini dell’accreditamento figurativo sono descritti nella

circolare  n. 6306 R.C.V. – n. 60077 A.G.O. – n. 11750 O./173  del  24

luglio 1982.

Il calcolo della retribuzione corrispondente ai contributi  figurativi

deve  essere effettuato manualmente.

Le  retribuzioni calcolate dovranno essere segnalate sul pannello  dei

dati retributivi con le modalita’ successivamente descritte.

3.3 – PANNELLO CA166 – CONTRIBUTI AGRICOLI

Il  calcolo dei contributi giornalieri agricoli e’ visualizzabile  sul

PANNELLO CA166, digitando il tasto funzionale F6 dal pannello CA151.

Nel caso in cui ai fini dell’accredito della contribuzione  figurativa

diversa da disoccupazione agricola, trattamento speciale di disoccupa-

zione agricola e integrazione salariale agricola, l’assicurato risulti

appartenere  alla  categoria “agricolo”, la  contribuzione  figurativa

deve essere inserita negli anni agrari in cui si collocano i  relativi

periodi.

A  tal fine, dopo aver richiamato con il tasto F6 il  PANNELLO  CA166,

occorre digitare il tasto F8, portarsi con il cursore sulla  registra-

zione interessata e inserire i contributi figurativi settimanali. Ter-

minata l’acquisizione dei dati deve essere digitato il tasto F3.

3.4 – PANNELLO CA155 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO

      ALLA PENSIONE

3.4.1 – PENSIONI DI VECCHIAIA

I  programmi di verifica del diritto alla pensione di  vecchiaia  sono

stati modificati per la gestione dei nuovi limiti di eta  pensionabile

e dei nuovi requisiti contributivi previsti dal decreto n. 503.

I  contributi risultanti fino al 31 dicembre 1992 e quelli  successivi

vengono evidenziati distintamente sul PANNELLO CA155.

3.4.2 – PENSIONI DI ANZIANITA’

Per  le pensioni di anzianita’ aventi  decorrenza nell’anno  1994,  al

fine di consentire di verificare la corretta attribuzione della decor-

renza,  la procedura evidenzia, oltre al numero dei contributi  e  al-

l’anzianita’  assicurativa  alla decorrenza della pensione,  anche  il

numero dei contributi e l’anzianita’ assicurativa al 31 dicembre 1992,

ovvero, se a tale data non risulta maturato il diritto alla  pensione,

il  numero dei contributi e l’anzianita’ contributiva al  31  dicembre

1993.

Viene inoltre segnalato il compimento, al 30 aprile 1994, del cinquan-

tasettesimo anno di eta’, per gli uomini, e del cinquantaduesimo anno,

per le donne, se al 31 dicembre 1993 risultano maturati 1820 contribu-

ti, ovvero il compimento di dette eta’ al 30 giugno 1994, nel caso  in

cui i 1820 contributi risultano maturati successivamente al 31  dicem-

bre 1993 ed entro il 30 giugno 1994.

La Sede dovra’ verificare la cessazione dell’attivita’ lavorativa, ove

prescritta, e la correttezza della decorrenza assegnata, quindi  digi-

tare il tasto INVIO per ottenere il calcolo delle retribuzioni pensio-

nabili.

3.4.3 – CONTRIBUTI AGRICOLI

I  contributi agricoli utili ai fini del diritto alla pensione,  even-

tualmente eccedenti le settimane di capienza dei periodi di riferimen-

to  e riconosciuti nei limiti della capienza complessiva  del  periodo

intercorrente tra il primo contributo e la decorrenza della  pensione,

sono attribuiti, fino a capienza, all’anzianita contributiva  maturata

fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui  all’anziani-

ta’ contributiva successiva.

3.5 – PANNELLO CA177 – DATI RETRIBUTIVI

3.5.1 – RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Vengono visualizzate le retribuzioni relative alle ultime 260 settima-

ne piu’ quelle relative alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio

1993  e la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di  retribu-

zioni esistenti, se in numero inferiore.

La procedura provvede peraltro a calcolare le retribuzioni pensionabi-

li  prendendo in considerazione soltanto le retribuzioni relative alle

settimane utili in applicazione della legge 297 del 1982  e del decre-

to legislativo n. 503 del 1992, nonche’ del decreto legislativo n. 373

del 1993.

Per i periodi per i quali la retribuzione non e rilevabile in via  au-

tomatica,  come per le registrazioni contributive nell’archivio  ARPA,

sul  PANNELLO CA177 vengono evidenziati gli anni per i quali  la  Sede

deve provvedere all’acquisizione della retribuzione.

Qualora per uno o piu’ anni del periodo non risulti alcun  contributo,

e pertanto la Sede non provveda ad acquisire la retribuzione, le regi-

strazioni preimpostate verranno cancellate automaticamente.

La procedura sara’ aggiornata per consentire l’acquisizione, in alter-

nativa alla retribuzione, dell’importo IVS.

I periodi di contribuzione figurativa a integrazione della retribuzio-

ne  rilevati dalla procedura nell’archivio ARPA  ovvero  nell’archivio

O1/M, sono riportati sul PANNELLO CA177 con il campo settimane precom-

pilato con il codice 99.

Le  retribuzioni accreditate a integrazione per i periodi di  retribu-

zione  ridotta, non registrati negli archivi magnetici, devono  essere

acquisite sul PANNELLO CA177 con il codice ’99’ nel campo settimane.

3.5.2 – REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Vengono visualizzati i redditi relativi alle ultime 520 settimane piu’

quelli relativi alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio 1993  e

la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di reddito  esisten-

ti, se in numero inferiore.

La  procedura  provvede peraltro a calcolare  i  redditi  pensionabili

prendendo in considerazione soltanto quelli relativi ai periodi  utili

in  applicazione della legge 233 del 1990  e del  decreto  legislativo

n.503 del 1992, nonche’ del decreto legislativo n. 373 del 1993.

Per  i redditi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve  essere

acquisita la fascia di reddito in cui e’ classificata l’azienda diret-

to-coltivatrice (1, 2, 3, 4).

Per i redditi degli artigiani e degli esercenti attivita’  commerciali

deve  essere acquisita, per gli anni dal 1* gennaio 1982 al 30  giugno

1990, la percentuale del reddito di impresa da attribuire  all’assicu-

rato.

A  tal fine occorre digitare il tasto F8 dal PANNELLO CA177,  posizio-

narsi con il cursore sulla registrazione interessata, inserire i  dati

richiesti  e dare INVIO. Terminata l’operazione di  inserimento,  deve

essere digitato il tasto F3.

3.5.3 – PANNELLO CA167 – RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI

Le  retribuzioni dei lavoratori agricoli vengono calcolate dalla  pro-

cedura utilizzando gli elementi determinati nella fase di calcolo  dei

contributi.

La procedura esegue le seguenti operazioni:

– determina il numero dei contributi giornalieri da attribuire a  ogni

  anno relativamente ai periodi di iscrizione in anni agrari non coin-

  cidenti con l’anno solare e gli eventuali contributi settimanali ob-

  bligatori e figurativi extra agricoli accreditati per gli stessi pe-

  riodi.

  Per le pensioni da liquidare nell’assicurazione generale  obbligato-

  ria il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene

  integrato fino a 5,19, se inferiore, fatta eccezione delle settimane

  per le quali risulta accreditata altra contribuzione, anche a carico

  di gestioni diverse dall’assicurazione generale obbligatoria.

  Per le pensioni da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi,

  il  numero  delle giornate attribuibili a ciascuna  settimana  viene

  integrato  fino a 2, per le donne e i ragazzi, e fino a 3,  per  gli

  uomini, se inferiore, fatta eccezione delle settimane per   le quali

  risulta accreditata altra contribuzione. Per i lavoratori agricoli a

  tempo  indeterminato  l’integrazione viene effettuata  fino  a  5,76

  giornate per settimana, per i periodi anteriori al 1* agosto 1968, e

  fino a 6 giornate per settimana, per i periodi successivi al 31  lu-

  glio 1968;

– calcola la retribuzione complessiva per ciascun anno.

  Per gli operai a tempo determinato la retribuzione viene determinata

  sulla base delle retribuzioni medie convenzionali stabilite a  norma

  dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

  Per  gli  operai  a tempo indeterminato, per i periodi  fino  al  31

  dicembre 1981 la retribuzione viene determinata sulla base delle re-

  tribuzioni medie convenzionali, mentre per i periodi successivi vie-

  ne determinata sulla base delle retribuzioni effettivamente percepi-

  te, a norma dell’articolo 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3.5.4 – CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

3.5.4.1 – RETRIBUZIONE PENSIONABILE

La procedura visualizza le retribuzioni pensionabili calcolate ai fini

della  determinazione della quota di pensione relativa  all’anzianita’

contributiva  maturata fino al 31 dicembre 1992 e della quota di  pen-

sione  relativa all’anzianita’ contributiva maturata  successivamente,

nonche’ i coefficienti di rivalutazione applicati.

I dati di calcolo sono visualizzati sul PANNELLO CA168.

Sull’ultima  pagina del PANNELLO CA168, viene inoltre visualizzato  il

calcolo delle quote di pensione di ciascuna gestione.

Nel caso in cui l’anzianita contributiva maturata al 31 dicembre  1992

risulti  inferiore a 780 settimane, la procedura, in applicazione  del

decreto  legislativo n. 373 del 1993, valuta le settimane di  retribu-

zione  successive al 1992 da escludere dal calcolo della  retribuzione

media settimanale pensionabile. Gli elementi del calcolo e i dati cal-

colati  ( retribuzioni e settimane utilizzate) sono  visualizzati  sul

PANNELLO CB613.

Per  le  pensioni dei lavoratori autonomi liquidate con il  cumulo  di

contributi  a  carico di diverse gestioni assicurative,  la  procedura

visualizza  i dati calcolati sul PANNELLO riassuntivo CA610, di  nuova

istituzione.

A fianco di ciascuna registrazione  e indicato il tasto funzionale  da

digitare per visualizzare i dati di calcolo.

3.5.4.2 – ANZIANITA’  CONTRIBUTIVA

Le anzianita’ contributive determinate dalla procedura sono  visualiz-

zabili sul pannello che riporta i dati di calcolo della pensione: PAN-

NELLO CA168, per le pensioni da liquidare a carico di una sola gestio-

ne assicurativa; PANNELLO CA610 per le pensioni dei lavoratori autono-

mi da liquidare a carico di piu’ gestioni assicurative.

Per  ciascun tipo di pensione il numero dei contributi utili  ai  fini

della   determinazione  della  misura  della  pensione  e’   calcolato

distintamente per i periodi fino al 31 dicembre 1992 e per quelli suc-

cessivi.

Per  le pensioni da liquidare con il cumulo di contributi  accreditati

in  piu’  gestioni  assicurative, i contributi  utili  ai  fini  della

determinazione  della misura sono calcolati per gli anzidetti  periodi

distintamente per ciascuna gestione.

I contributi agricoli utili ai fini della determinazione della  misura

della  pensione, eventualmente eccedenti le settimane di capienza  dei

periodi  di riferimento e riconosciuti nei limiti della capienza  com-

plessiva del periodo intercorrente tra il primo contributo accreditato

nell’assicurazione generale obbligatoria e la decorrenza della pensio-

ne, sono attribuiti, fino a capienza, all’anzianita contributiva matu-

rata fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui  all’an-

zianita’ contributiva successiva.

3.5.4 – CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei lavoratori autonomi la procedura, fino al 31  dicem-

bre 1995, calcola la pensione anche con il sistema contributivo.

Nel  caso in cui risulti piu’ favorevole la pensione calcolata con  il

sistema  retributivo, viene visualizzato per primo il pannello  conte-

nente i dati del calcolo retributivo. Digitando il tasto F10,  vengono

visualizzati i dati del calcolo contributivo.

Nel  caso in cui risulti piu’ favorevole la pensione calcolata con  il

sistema  contributivo, viene visualizzato per primo il pannello  conte-

nente i dati del calcolo contributivo. Digitando il tasto F10,  vengono

visualizzati i dati del calcolo retributivo.

Sui pannelli di visualizzazzione dei dati di calcolo viene evidenziato

il sistema di calcolo della pensione risultato piu’ favorevole.

4 – TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PENSIONE DI

    VECCHIAIA

Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti  di

titolare di assegno di invalidita’ a seguito del compimento  dell’eta’

pensionabile, deve essere acquisito il codice ‘X’ nel campo ‘EX  ASSE-

GNO’ del pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE.

In  presenza di tale codice, sull’ultimo pannello dei  dati  calcolati

viene  richiesta  l’acquisizione dell’importo a  calcolo  dell’assegno

alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Nel  caso  in  cui  l’importo acquisito  risulti  superiore  a  quello

calcolato  per  la  pensione  di  vecchiaia,  viene  rideterminata  la

retribuzione  media  settimanale  in modo tale da  consentire  la  li-

quidazione della pensione nell’importo piu’ favorevole. Per le pensio-

ni  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992,  viene  determinata

soltanto la retribuzione media settimanale pensionabile da  utilizzare

per il calcolo della quota di pensione relativa all’anzianita’ contri-

butiva maturata fino al 31 dicembre 1992.

Per le pensioni dei lavoratori autonomi da liquidare con il cumulo dei

contributi a carico di piu’ gestioni, viene rideterminata la  retribu-

zione  media settimanale pensionabile o il reddito  medio  settimanale

pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione  re-

lativa  all’anzianita’ contributiva maturata fino al 31 dicembre  1992

nella gestione nella quale e’ liquidata la pensione.

Il  risultato  del ricalcolo e’  immediatamente  visualizzabile  sullo

stesso  pannello  dei dati calcolati.  Digitando il tasto  Esc  ovvero

RitPg, ove previsto, e’ sempre consultabile il calcolo della  retribu-

zione media settimanale o del reddito medio settimanale effettivi;  in

tal caso, la retribuzione o il reddito ricalcolati vengono  cancellati

e occorrera’ riacquisire l’importo dell’assegno per consentire  nuova-

mente il calcolo.

5 – STAMPA DEI DATI CALCOLATI

I dati calcolati vengono stampati sul prospetto RETR PENS,  modificato

per  consentire l’evidenziazione dei diversi calcoli effettuati  dalla

procedura.

6 – REGISTRAZIONE DEI DATI SUL PANNELLO LP1

Vengono registrati in via automatica sul pannello LP1 i dati contribu-

tivi e retributivi calcolati in relazione alle anzianita  contributive

maturate anteriormente al 1* gennaio 1993; per le pensioni dei lavora-

tori autonomi da calcolare con contribuzione di diverse gestioni assi-

curative  sul pannello LP1 vengono registrati i dati della gestione  a

cui fa carico la pensione.

Viene inoltre registrato il codice ‘Y’ nel campo 03.

Come di norma, il fascicolo predisposto in via automatica deve  essere

successivamente  richiesto in correzione per l’acquisizione  da  parte

della Sede degli altri dati occorrenti.

                                IL DIRETTORE GENERALE F.F.

                                         TRIZZINO

                                                        Allegato 1

    I.N.P.S.                           MESSAGGIO N. 34259 DEL 18/04/94

D.C.T.I.                                                      PENSIONI

MITTENTE: SEGR. PENS. 0042

DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI

DIREZIONE                CENTRALE                PER                LA

TECNOLOGIA INFORMATICA

                        Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE

                        Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

                        Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI

                        Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE

                        Agli OPERATORI DI CONTROLLO

                            e, per conoscenza,

                        Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DOMANDE DEL

         PROGETTO PENSIONI  E  DELL’OPERAZIONE PENSIONESUBITO PER

         L’APPLICAZIONE  DELLA LEGGE N. 233 DEL 1990, DEL DECRETO

         LEGISLATIVO  N. 503  DEL 1992  E DEL DECRETO LEGISLATIVO

         N. 373 DEL 1993.

SI  COMUNICA CHE  E’ DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI  DI

LAVORO PC DELL’AREA PRESTAZIONI, LA VERSIONE AGGIORNATA  DELLA  PROCE-

DURA IN OGGETTO.

PRIMA DI DAR SEGUITO AL CARICAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DI CUI AL PRE-

SENTE  MESSAGGIO, SI INVITANO GLI UTENTI DELLA PROCEDURA A  VERIFICARE

CHE NON SIANO PRESENTI SULLA STAZIONE DI LAVORO CONTI DA GESTIRE O CO-

MUNQUE GESTITI E NON ANCORA RESTITUITI AL SOTTOSISTEMA DI SEDE.

SI FA PRESENTE CHE E’ IN CORSO DI EMANAZIONE APPOSITA CIRCOLARE CON LA

QUALE  VENGONO  DESCRITTI NEL DETTAGLIO GLI INTERVENTI  OPERATI  SULLA

PROCEDURA.

                         ISTRUZIONI OPERATIVE

LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI  SU

TUTTE  LE STAZIONI SU CUI E’ INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO  (PS2,

P500, M300-25):

                  A0494GNT.ZIP          A0494.BAT

                  A0494EXE.ZIP          A0494PEN.CFG

                  A0494PBR.ZIP          A0494ARC.CFG

                  A0494ABR.ZIP          A0494DEF.CFG

                  A0494CBR.ZIP          A0494CON.CFG

                  A0494DBR.ZIP          CARICA.BAT

                  A0494FIL.ZIP          PROGPE.BAT

                  PKUNZIPF.EXE          PROGPE.CMD

LA  RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER  PC  DELL’ISOLA

OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).

ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI  OPERAZIO-

NI:

A)   FORMATTARE   6   MINIDISCHI  DA  1,4  MB  CON  IL  PARAMETRO  /S;

B)   ACCEDERE    ALLA    DIRECTORY    POEL    SUB-DIRECTORY    SSZZLO;

C) INSERIRE IL PRIMO MINIDISCO E DIGITARE IL COMANDO: CARICA  (SARANNO

   GENERATI                       3                        DISCHETTI);

D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL QUARTO, QUINTO E SESTO DISCHETTO (DA CON

   SERVARE                        PER                        RISERVA);

E) CANCELLARE  QUANTO  RICEVUTO DALLA  DIRECTORY  POEL,  SUB-DIRECTORY

   SSZZLO.

I  PROGRAMMI  RICEVUTI SULL’UNITA’ “A” DOVRANNO  ESSERE  CARICATI   SU

PERSONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI ISTRUZIO-

NI:

A) INSERIRE NEL DRIVE “A” IL PRIMO MINIDISCO  CON  GLI  AGGIORNAMENTI;

D)                   SPEGNERE                  IL                  PC;

E)                  ACCENDERE                  IL                  PC;

F) AL  TERMINE  DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E  RIAVVIARE  LA

   STAZIONE DI LAVORO.

GLI OPERATORI DI CONTROLLO  PROVVEDERANNO INOLTRE A CARICARE SUL  SOT-

TOSISTEMA PERIFERICO DELL’AREA PRESTAZIONI I SEGUENTI PROGRAMMI DCX:

             PROGRAMMI      LIVELLO    VERSIONE

             TNFP3692          F       24.02.94

             TNCP3694          C       23.02.94

PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A :

SEDE REGIONALE PIEMONTE    011/5658245          ALLACCA PAOLA

                                                BETTEGA GIACOMO

S.A.P.NOVARA               0321/441229          BOZZOLA ITALO

D.C.T.I.                   06/59053209          CIANCHETTA NADIA

   P. IL DIRETTORE CENTRALE             P. IL DIRETTORE CENTRALE

      PER LE PENSIONI                      TECONOLOGIA INFORMATICA

         BONIFAZI                                PANICUCCI

                                                        Allegato 2

    I.N.P.S.                          MESSAGGIO N. 00079 DEL  03/05/94

D.C.T.I.                                                      PENSIONI

MITTENTE: SEGR. PENS. 0042

DIREZIONE                                                     CENTRALE

PER LE PENSIONI

DIREZIONE                CENTRALE                PER                LA

TECNOLOGIA INFORMATICA

                      Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE

                      Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

                      Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI

                      Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE

                      Agli OPERATORI DI CONTROLLO

                            e, per conoscenza,

                      Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PENSIONESUBITO E  PROGETTO

         PENSIONI. RETTIFICA ANOMALIE SEGNALATE DALLE SEDI.

SI  COMUNICA CHE  E’ DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI  DI

LAVORO PC DELL’AREA PRESTAZIONI LA VERSIONE AGGIORNATA  DELLA PROCEDU-

RA IN OGGETTO.

SI DESCRIVONO DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI EFFETTUATI.

1 – RELATIVAMENTE  ALLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO DEGLI  ARTIGIANI  E

DEGLI  ESERCENTI  ATTIVITA’ COMMERCIALI CON QUALIFICA DI  TITOLARE,  I

PROGRAMMI NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO DI SEGNALARE, OVE RICORRA IL

CASO, L’ASSENZA DI REDDITO. A TAL FINE DEVE ESSERE ACQUISITO NEL CAMPO

REDDITO IL CODICE “1”.

SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLE REGISTRAZIONI DEGLI ANNI DAL 1982 AL

PRIMO  SEMESTRE 1990, DEVE ESSERE ACQUISITO, SIA PER  I  COLLABORATORI

CHE  PER  I TITOLARI, IL REDDITO D’IMPRESA COMPLESSIVO.  LA  RIDUZIONE

NELLA PERCENTUALE DA ASSEGNARE A CIASCUN INTERESSATO VIENE  EFFETTUATA

NELLA SUCCESSIVA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE.

QUALORA  NELL’ARCHIVIO DEI LAVORATORI AUTONOMI  RISULTI  CONTRIBUZIONE

CHE  SI  COLLOCHI A CAVALLO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE,  LA  SEDE

DEVE PROVVEDERE A RETTIFICARE IL NUMERO DEI MESI DA UTILIZZARE FINO  A

TALE DECORRENZA.

2 – RELATIVAMENTE  ALLA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE I  PROGRAMMI

NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO IL SUPERAMENTO DI ALCUNE ANOMALIE  RI-

GUARDANTI:

A) IL  CALCOLO  DEI REDDITI PENSIONABILI DEI LAVORATORI  AUTONOMI  NEL

   CASO  DI  COPERTURA  CONTRIBUTIVA  INFERIORE  NELL’ANNO  A 12 MESI;

B) L’ACQUISIZIONE  DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO UTILI AI  FINI  DELLA

   MISURA DEI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.

                         ISTRUZIONI OPERATIVE

LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI  SU

TUTTE  LE STAZIONI SU CUI E’ INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO  (PS2,

P500, M300-25):

          A0594GNT.ZIP     86883       A0594.BAT       1934

          A0594EXE.ZIP     39041       A0594DEF.CFG     930

          A0594CBR.ZIP    188219       A0594CON.CFG    3060

          A0594DBR.ZIP    392651       CARICA1.BAT     2479

          PKUNZIPF.EXE     39324

LA  RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER  PC  DELL’ISOLA

OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).

ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI  OPERAZIO-

NI:

A) FORMATTARE  2 MINIDISCHI DA 1,4 MB CON IL PARAMETRO /S DA UNA  STA-

   ZIONE           CON           VERSIONE           DOS           5.0;

B)    ACCEDERE    ALLA    DIRECTORY    POEL,   SUB-DIRECTORY   SSZZLO;

C) INSERIRE IL  MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI  E DIGITARE IL COMANDO

   CARICA1         (SARA’        GENERATO        UN        DISCHETTO);

D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL SECONDO DISCHETTO (DA CONSERVARE PER RI-

   SERVA);

E) CANCELLARE  QUANTO  RICEVUTO DALLA  DIRECTORY  POEL,  SUB-DIRECTORY

   SSZZLO.

I PROGRAMMI RICEVUTI SULL’UNITA’ “A” DOVRANNO ESSERE CARICATI SU  PER-

SONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI  ISTRUZIONI:

A)  INSERIRE  NEL  DRIVE  “A”  IL  MINIDISCO  CON  GLI  AGGIORNAMENTI;

D)                  SPEGNERE                  IL                   PC;

E)                  ACCENDERE                  IL                  PC;

F) AL  TERMINE  DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E  RIAVVIARE  LA

   STAZIONE DI LAVORO.

PER  LE STAZIONI DI LAVORO CHE HANNO IL DRIVE “A” DISABILITATO  DOVRA’

ESSERE ABILITATO IL DRIVE, E, DOPO AVER INSERITO IL MINIDISCO CON  GLI

AGGIORNAMENTI, FARE IPL PREMENDO I TASTI CTRL + ALT + CANC.

PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A:

SEDE REGIONALE PIEMONTE    011/5658245          ALLACCA PAOLA

                                                BETTEGA GIACOMO

S.A.P.NOVARA               0321/441229          BOZZOLA ITALO

D.C.T.I.                   06/59053209          CIANCHETTA NADIA

p. IL DIRETTORE CENTRALE          p. IL DIRETTORE CENTRALE PER LA

   PER LE PENSIONI                   TECONOLOGIA INFORMATICA

      BONIFAZI                              PANICUCCI

                                                    Allegato 3

        MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

        AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

     (Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

      articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)

+———————————————————————+

–            –   IMPORTO   – PERCENTUALE –             –              –

–            – MENSILE DEL -DI RAGGUAGLIO-  MINIMALE   –   MINIMALE   –

–  PERIODO   – TRATTAMENTO –    DELLA    – RETRIBUTIVO –  RETRIBUTIVO –

–            –  MINIMO DI  -RETRIBUZIONE – SETTIMANALE –     ANNUO    –

–            –  PENSIONE   –             –             –              –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.84  –             –             –             –              –

–  31.12.84  –   320.200   –      30     –    96.090   –   4.996.680  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.85  –             –             –             –              –

–  31.12.85  –   345.700   –      30     –   103.710   –   5.392.920  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.86  –             –             –             –              –

–  31.12.86  –   376.000   –      30     –   112.800   –   5.865.600  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.87  –             –             –             –              –

–  31.12.87  –   397.400   –      30     –   119.220   –   6.199.440  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.88  –             –             –             –              –

–  31.12.88  –   418.350   –      30     –   125.505   –   6.526.260  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.89  –             –             –             –              –

–  31.12.89  –   452.300   –      40     –   180.920   –   9.407.840  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.90  –             –             –             –              –

–  31.12.90  –   484.500   –      40     –   193.800   –  10.077.600  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.91  –             –             –             –              –

–  31.12.91  –   519.550   –      40     –   207.820   –  10.806.640  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.92  –             –             –             –              –

–  31.12.92  –   563.100   –      40     –   225.240   –  11.712.480  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.93  –             –             –             –              –

–  31.12.93  –   577.750   –      40     –   231.100   –  12.017.200  –

————-+————-+————-+————-+—————

–  01.01.94  –             –             –             –              –

–  31.12.94  –   602.350   –      40     –   240.940   –  12.528.880  –

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                                                        Allegato 4

  I.N.P.S.                         MESSAGGIO  N.  09641  DEL  03/02/94

D.C.                                                          PENSIONI

MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA

DIREZIONE  CENTRALE

  PER LE PENSIONI

                            Ai DIRETTORI DI SEDE

                            Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

                            Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI

OGGETTO: Pensione  di anzianita’ nelle gestioni  dei  lavoratori

         autonomi. Utilizzazione  della contribuzione figurativa

         per periodi  di trattamento  speciale di disoccupazione

         agricola e di integrazione salariale agricola.

Con  circolare n.60093 del 7 marzo 1984 sono state a suo  tempo  illu-

strate  le  disposizioni dell’articolo 7, commi da 9 a  12-bis,  della

legge 11 novembre 1983, n. 638 relative alla determinazione dei requi-

siti  minimi  di contribuzione per il conseguimento del  diritto  alla

pensione  e per il calcolo dell’anzianita’ contributiva nei  confronti

dei lavoratori agricoli.

In  tale  contesto e’ stato chiarito che la  contribuzione  figurativa

accreditata in relazione a periodi di trattamento speciale di disoccu-

pazione agricola e di integrazione salariale agricola e’ utile ai fini

del  perfezionamento dei requisiti minimi di contribuzione per il  di-

ritto alla pensione di anzianita’ nell’assicurazione generale obbliga-

toria dei lavoratori dipendenti.

Da  parte di alcune strutture periferiche e’ stato chiesto se  l’anzi-

detta contribuzione figurativa possa essere considerata utile ai  fini

del diritto alla pensione anche nel caso di liquidazione della pensio-

ne di anzianita’ in una gestione dei lavoratori autonomi .

Al riguardo si precisa che tutta la contribuzione obbligatoria e figu-

rativa utilizzabile per il conseguimento dei requisiti per il  diritto

a pensione di anzianita’ nell’assicurazione generale obbligatoria  dei

lavoratori dipendenti deve essere utilizzata anche per il diritto alla

stessa prestazione nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Si ritiene comunque utile ricordare che la contribuzione in questione,

come  quella da lavoro agricolo dipendente, qualora  venga  utilizzata

per  pensioni dei lavoratori autonomi, non e’ soggetta alla  rivaluta-

zione prevista dell’articolo 7 della legge n.638 del 1983.

                                 IL DIRETTORE CENTRALE

                                       FAMILIARI

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