Circolare INPS n.65 del 6 marzo 1995
Circolare INPS n.65 del 6 marzo 1995
OGGETTO: Riepilogo e coordinamento delle disposizioni in materia di diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi.
Premessa
I provvedimenti legislativi che hanno interessato, a partire
dal 1992, l’area delle prestazioni pensionistiche, hanno
profondamente modificato la disciplina in atto, sia in ordine
ai requisiti per il diritto a pensione sia per cio’ che
concerne i criteri di determinazione della misura delle
prestazioni.
Inoltre il particolare ambito delle pensioni di anzianita’ e’
stato interessato da provvedimenti che, oltre a disciplinare
con nuovi criteri la decorrenza di tali prestazioni, hanno
introdotto il “blocco” temporaneo dei pensionamenti, con una
serie di relative “deroghe”.
L’inevitabile sovrapporsi dei provvedimenti legislativi e
delle conseguenti disposizioni applicative ha fatto emergere
l’esigenza di coordinare le disposizioni fin qui emanate.
In attesa di poter predisporre un testo organico – cosa che
verra’ fatta una volta che il legislatore avra’ completato la
preannunciata riforma – si e’ ritenuto di raccogliere in una
circolare riassuntiva le istruzioni impartite nel tempo sia
con circolari sia con messaggi.
Con l’occasione si e’ dato conto dei piu’ recenti provvedimenti nonche’ dei chiarimenti forniti dagli organi ministeriali e di alcune significative pronunce dell’autorita’
giudiziaria. Si tratta pertanto di un testo riassuntivo si’,
ma anche, in qualche punto, integrativo di disposizioni
precedenti.
CAPITOLO I
PENSIONE DI VECCHIAIA
1 – LIMITI DI ETA’
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di eta’ per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. L’elevazione dei limiti di eta’ opera in forma graduale, con effetto dal 1 gennaio 1994. Secondo la tabella A allegata al decreto, l’elevazione avrebbe dovuto operare in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di eta’ di regime a far tempo dal 1 gennaio 2002.
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha sostituito la tabella A allegata al decreto n. 503, dispo- nendo che l’eta’ per il pensionamento di vecchiaia nell’as- sicurazione generale obbligatoria venga elevata, a partire dal 1 gennaio 1994, di un anno ogni 18 mesi, in modo da raggiungere i limiti di eta’ di regime dal 1 gennaio 2000 (v. tabella allegato 1).
Secondo le indicazioni del Ministero del lavoro, i lavoratori dipendenti che compiano l’eta’ pensionabile in uno degli anni del periodo transitorio e perfezionino i requisiti di assi- curazione e di contribuzione richiesti nell’anno di compi- mento dell’eta’ possono conseguire la pensione di vecchiaia anche in anni successivi, ancorche’ i requisiti di eta’ e di contribuzione risultino nel frattempo piu’ elevati.
Pertanto, gli assicurati che, ad esempio, compiano l’eta’ di 61 anni, se uomini, o di 56 anni, se donne, nel mese di giugno 1995 possono conseguire la pensione di vecchiaia nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti da qualsiasi mese successivo a quello di compimento dell’eta’ pensionabile, senza che sia necessario il perfezionamento dei nuovi requisiti di eta’ in vigore dal 1 luglio 1995, sempre che possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell’anno 1995 (v. punto 2 del presente capitolo) e la cessazione del rapporto di lavoro (v. punto 3 del presente capitolo).
Restano confermati i limiti di eta di 65 anni, per gli uomini, e di 60 anni, per le donne, vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
I limiti di eta’ richiesti, per gli uomini e per le donne, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria sono riepilogati negli allegati 2 e 3.
1.1- DEROGHE ALL’ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA’
1.1.1- LAVORATORI NON VEDENTI
Per i lavoratori non vedenti sono confermati i requisiti di eta, di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 (articolo 1, comma 6, del decreto n. 503).
Per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicura- zione e di contribuzione dopo l’insorgenza dello stato di
cecita’ resta ferma l’eta ridotta di 55 anni, per gli uomini, e di 50 anni, per le donne, per le pensioni dell’assicura- zione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; l’eta’ ridotta di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi (articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n.218).
Per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle anzidette condizioni, restano fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni dell’as- sicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pen- sioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Per i requisiti di assicurazione e di contribuzione, si veda il punto 2.1.6 del presente capitolo.
Si considerano non vedenti coloro che siano colpiti da cecita’ assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n.482).
I non vedenti possono appartenere alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di guerra, ciechi invalidi per servi- zio e ciechi invalidi del lavoro.
In relazione alla categoria di appartenenza dell’interessato la condizione di non vedente potra’ risultare dalla seguente documentazione:
- ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l’accertamento dell’invalidita’ civile;
- ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra;
- ciechi invalidi per servizio: Mod. 69-ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al ricono- scimento della cecita’;
- ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall’INAIL.
1.1.2- INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL’80 PER CENTO
L’elevazione dei limiti di eta’ non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto n. 503).
Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di eta’ per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assi- curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.
Per l’accertamento del requisito dell’invalidita’ nella misura di legge si deve avere riguardo alla definizione di invalidita’ delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall’Istituto.
Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l’invalidita’ deve essere conseguen- temente accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’ar- ticolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui si considera invalido l’assicurato la cui capa- cita’ di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitu- dini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita’ o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Il riconoscimento dello stato di invalidita’ in misura non inferiore all’80 per cento deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Istituto. Il riconoscimento eventual- mente gia’ operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli anzidetti uffici sanitari.
Ai fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti di eta’ vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto n.503, i lavoratori che abbiano compiuto l’eta’ prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all’80 per cento debbono presentare, unitamente alla domanda di pensione vecchiaia, il certificato medico redatto sul Mod. S.S.3; qualora gli interessati siano stati riconosciuti invalidi da altro ente, potranno allegare altresi’ copia del provvedimento di rico- noscimento dell’invalidita’ rilasciato da tale ente.
Ove gli uffici sanitari dell’Istituto accertino lo stato di invalidita’ dell’interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la decorrenza della pensione sara’ fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’eta’ pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Al riguardo non assume rilievo la circostanza che l’invali- dita sia preesistente all’inizio del rapporto assicurativo. Nei casi in cui lo stato di invalidita’ venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell’eta’ prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sara’ fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidita’ nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.
1.1.3- LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA’ USURANTI
L’articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attivita’ usuranti, dispone che:
- per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche’ per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dall’ 8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto n. 374), nelle attivita’ particolar- mente usuranti individuate dall’articolo 1 dello stesso decreto, il limite di eta’ pensionabile previsto dai rispet- tivi ordinamenti previdenziali e’ anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita’, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati;
- fermo restando il requisito minimo di un anno di attivita’ lavorativa continuata il beneficio della riduzione di eta’ e’ frazionabile in giornate che sono attribuite sempreche’, in ciascun anno considerato, il periodo di attivita’ lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni;
- nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali preve- dano anticipazioni dei limiti di eta’ pensionabile in dipen- denza delle attivita’ particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.
L’articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dispone che, entro il 31 gennaio 1995, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro del tesoro, deve essere ridefinito l’elenco delle attivita’ usuranti al fine di ridurre l’eta’ di pensionamento per i lavoratori interessati, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Rimane tuttora confermata la riserva formulata con messaggio n. 917 del 29 dicembre 1993 (allegato 4) in ordine all’applicazione delle disposizioni in materia di riduzione del limite di eta’ per i lavoratori occupati in attività usuranti.
1.1.4 – LAVORATORI CHE HANNO TITOLO A FRUIRE DELL’ INDENNITA’ DI MOBILITA’ “LUNGA”
La determinazione dei requisiti di eta’ per l’ammissione alla mobilita’ “lunga”, di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (articolo 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236).
Le disposizioni dell’articolo 6, comma 10 bis, della legge n.236, si interpretano nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia ai fini della concessione dell’indennita’ di mobilita’, sia ai fini dell’erogazione della pensione nei confronti dei lavoratori aventi titolo all’indennita’ di mobilita’ lunga (articolo 5 della legge 19 luglio 1994, n. 451).
Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall’articolo 7, commi 5, 6, e 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, per il collocamento in mobilita “lunga”, gia’ prorogato al 31 dicembre 1993 dall’articolo 6, comma 10, della legge n. 236 del 1993, e’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994 (articolo 5 della legge n.451).
Per i lavoratori collocati in mobilita’ “lunga” il requisito di eta’ pensionabile rimane confermato al compimento del 60 anno di eta’, per gli uomini, e del 55 anno di eta’, per le donne.
I lavoratori collocati in mobilita’ da data successiva a quella di compimento dell’eta’ pensionabile vigente al 31 dicembre 1992, avendo titolo a fruire soltanto della mobili- ta’ ordinaria e non di quella lunga, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alla data di compimento della piu’ elevata eta’ pensionabile richiesta dalle vigenti disposi- zioni di legge (messaggio n. 24503 del 3 settembre 1994 allegato 5).
La “cristallizzazione” dell’eta’ pensionabile trova applica- zione nei confronti dei lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- lavoratori collocati in mobilita’ entro il 31 dicembre 1994 dalle imprese ubicate nelle aree di cui al Testo
Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ed in quelle in cui sussiste un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta’ da lavoro, nonche’ dalle societa’ non operative della GEPI e dell’INSAR, ubicate nelle stesse aree territoriali (cir- colari n.3 del 2 gennaio 1992, n. 150 del 6 luglio 1993 e n. 178 del 9 giugno 1994);
- lavoratori collocati in mobilita’ dal 13 febbraio 1993 sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai
settori della chimica e dell’industria della difesa (circolari n.150 del 6 luglio 1993, n.230 del 14 ottobre 1993, n. 178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 37792 del 27 novembre 1993 allegato 6);
- lavoratori collocati in mobilita’ dal 13 febbraio 1993 sino al 31 dicembre 1993 da imprese appartenenti al settore della siderurgia (circolari n. 150 del 6 luglio 1993 e n. 230 del 14 ottobre 1993, n.178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 37792 del 27 novembre 1993);
- lavoratori collocati in mobilita’ dall’11 marzo 1993 sino al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 (circolari n. 260 del 12 novembre 1992, n. 150 del 6 luglio 1993 e n.235 del 29 luglio 1994);
- lavoratori collocati in mobilita’ dall’11 marzo 1993 sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti al settore dell’industria minero-metallurgica non ferrosa (circolari n.150 del 6 luglio 1993, n. 230 del 14 ottobre 1993, n.178 del 9 giugno 1994 e messaggio n. 4670 del 1 dicembre 1994 allegato 7);
- lavoratori collocati in mobilita’ dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994 da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 2 (circolari n. 178 del 9 giugno 1994, n.192 del 23 giugno 1994 e n. 235 del 29 luglio 1994);
- lavoratori collocati in mobilita’ dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori dell’industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature (circolare n. 178 del 9 giugno 1994);
- lavoratori collocati in mobilita’ dal 20 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1994 da imprese che occupano piu’ di cinquecento dipendenti (circolare n. 178 del 9 giugno 1994).
1.2 – OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La legge 11 maggio 1990, n. 108, nel ridisciplinare la materia dei licenziamenti individuali, ha confermato l’esclusione da ogni forma di tutela speciale in ordine al
mantenimento in servizio dei lavoratori ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
1.2.1 – OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A NORMA DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, n. 54
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l’anzianita’ contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito, o per incrementare la propria anzianita’ contributiva, e comunque non oltre il compimento del 65 anno di eta’, sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell’Istituto o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione generale obbliga- toria (articolo 6, comma 1, della legge n. 54).
La facolta’ di opzione e’ riconosciuta solo a coloro che non abbiano gia’ ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di trattamenti sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria medesima. Non possono pertanto avvalersi della facolta’ di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro i lavoratori titolari di pensione di anzianita’, di pensione anticipata, di pensione di vecchiaia, di pensione o assegno di invalidita’. Ai fini della validita’ dell’opzione non assume invece rilevanza la titolarita’ di pensione ai superstiti.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l’opzione in parola la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (articolo 6, comma 4, della legge n. 54). Nei confronti dei lavoratori optanti non trovano quindi applicazione le disposizioni dell’articolo 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, secondo cui la decorrenza della pensione di vecchiaia e’ stabilita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’eta’ pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di assicurazione e di contribuzione, al primo giorno del mese successivo a quello in cui tali requisiti vengono raggiunti.
L’esercizio dell’opzione in parola deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conse- guimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 6, comma 2, della legge n. 54).
Relativamente ai necessari collegamenti tra l’Istituto ed i datori di lavoro ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti i lavoratori optanti, si richiamano le istru- zioni di cui alla circolare n. 50 del 20 febbraio 1993.
1.2.2 – OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A NORMA DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3O DICEMBRE 1992, N. 503.
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esone- rative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta’, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianita’ contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempre che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell’Istituto o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria (arti- colo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407).
Il limite di eta’ di 62 anni previsto per l’applicazione dell’articolo 6 della legge n.407 e’ stato successivamente elevato al 65 anno di eta’ dall’articolo 1, comma 2, del decreto n. 503.
Non possono pertanto avvalersi della facolta’ di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro i lavoratori gia’ titolari di una pensione di vecchiaia ovvero che abbiano richiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l’opzione in parola, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (articolo 6, comma 5, della legge n. 407). Nei confronti dei lavoratori optanti non trovano quindi applicazione le disposizioni dell’articolo 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981,n. 155, secondo cui la decorrenza della pensione di vecchiaia e’ stabilita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’eta’ pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di assicurazione e di contribuzione, al primo giorno del mese successivo a quello in cui tali requisiti vengono raggiunti.
L’esercizio dell’opzione in parola deve essere comunicato al datore di lavoro ed all’ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 6, comma 2, della legge n. 407).
Gli assicurati che al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore del decreto n. 503, prestavano ancora attivita’ lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, sono stati esonerati dall’obbligo di comunicare al datore di lavoro e all’ente previdenziale l’esercizio della facolta’ di opzione (articolo 1, comma 2, del decreto n. 503).
Relativamente ai necessari collegamenti tra l’Istituto ed i datori di lavoro ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti i lavoratori optanti, si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 50 del 23 febbraio 1993.
1.2.3 – PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE LAVORATRICI FINO AGLI STESSI LIMITI DI ETA’ PREVISTI PER GLI UOMINI (ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N.903)
L’articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903, disponeva che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, potessero optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta’ previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 498 del 21/27 aprile 1988, che ha dichiarato la parziale illegittimita’ dell’articolo 4 della legge n.903, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia hanno diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di eta’ previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, indipendentemente dall’esercizio della facolta’ di opzione prevista dallo stesso articolo 4.
Le lavoratrici che proseguono il rapporto di lavoro oltre il compimento dell’eta’ pensionabile prevista per le donne e fino all’eta’ pensionabile prevista per gli uomini a norma dell’articolo 4 della legge n.903, quale risulta a seguito della sentenza n.498 della Corte Costituzionale, possono ottenere la pensione di vecchiaia anche con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento della propria eta’ pensionabile, a norma dell’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n.155. Ove peraltro le lavoratrici, per la prosecuzione del rapporto di lavoro, esercitino l’opzione prevista dall’articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, ovvero dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto n. 503, la decorrenza della pensione di vecchiaia deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
1.3 – PENSIONE SUPPLEMENTARE
L’elevazione dell’eta’ pensionabile opera anche ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione supplementare di vecchiaia.
– REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
Il diritto a pensione di vecchiaia nell’assicurazione gene- rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi e’ riconosciuto quando siano tra- scorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione (articolo 2, comma 1, del decreto n. 503).
L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu- zione opera con gradualita’ in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1 gennaio 2001. Il diritto alla pensione di vecchiaia deve intendersi perfe- zionato alla data di maturazione dei requisiti di assicura- zione e di contribuzione richiesti nell’anno di compimento dell’eta’ pensionabile, ancorche’ tali requisiti vengano maturati in un anno successivo (messaggio n.5492 del 18 gennaio 1994 allegato 8).
Pertanto per i lavoratori dipendenti ed autonomi che abbiano compiuto l’eta’ pensionabile entro il 31 dicembre 1992, i requisiti di assicurazione e di contribuzione restano con- fermati nei 15 anni richiesti dalla precedente normativa, anche nei casi in cui risultino perfezionati successivamente a tale data.
Nell’allegato 9 sono riepilogati i requisiti assicurativi e contributivi richiesti in relazione all’anno di compimento dell’eta’ pensionabile, espressi in anni, mesi, settimane o giornate.
– DEROGHE ALL’ELEVAZIONE DEI REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE
– LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1992 HANNO MATURATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA PREVIGENTE
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).
Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurati- vi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
– LAVORATORI AMMESSI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DA DATA ANTERIORE AL 31 DICEMBRE 1992
L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu- zione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data ante- riore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga e necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non e’ invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data. Per le pensioni da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti degli assicurati ammessi ai versamenti volontari con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1961 restano confermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dall’articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall’articolo 25 della legge n.218, a condizione che abbiano versato almeno un contributo volontario nel periodo compreso tra il 3 maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del periodo di validita’ delle disposizioni di cui all’articolo 25.
– LAVORATORI DIPENDENTI CHE POSSONO FAR VALERE UN’AN- ZIANITA’ ASSICURATIVA DI ALMENO 25 ANNI E RISULTANO OCCUPATI PER ALMENO 10 ANNI PER PERIODI DI DURATA INFERIORE A 52 SETTIMANE NELL’ANNO SOLARE
L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu- zione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianita’ assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25 anni di anzianita’ assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l’intero anno ai quali venga attribuito, per l’anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
– LAVORATORI DIPENDENTI CHE POSSONO FAR VALERE AL 31 DICEMBRE 1992 UN PERIODO DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE INFERIORE AI 15 ANNI PREVISTI DALLA PREVIGENTE NORMATIVA
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianita’ assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’eta’ per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di compimento dell’eta’ pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori e’ pari alla somma delle settimane di contribu- zione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’eta’ pensionabile, con un minimo di 15 anni.
– LAVORATORI CHE HANNO TITOLO ALL’INDENNITA’ DI MOBI- LITA’ “LUNGA”
Nei confronti dei lavoratori di cui al punto 1.1.4 del presente capitolo collocati in mobilita’ “lunga” a norma dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 nel corso degli anni 1992, 1993 e 1994, il requisito contributivo deve essere accertato con riferimento all’anno di compimento dell’eta’ pensionabile “cristallizzata”.
- – LAVORATORI NON VEDENTI
Nei confronti dei lavoratori non vedenti sono confermati i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 (articolo 1, comma 6, del decreto n. 503).
In particolare:
- per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicura- zione e di contribuzione dopo l’insorgenza dello stato di cecita’, restano fermi i requisiti di 10 anni di assicura- zione e di contribuzione (articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218);
- per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle anzidette condizioni, restano fermi i requisiti di 15 anni di assicurazione e di contribuzione richiesti in via generale al 31 dicembre 1992.
Per quanto riguarda i requisiti di eta’ si veda il punto
1.1.1 del presente capitolo.
– CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi e’ subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 7, del decreto n. 503).
La disposizione in parola si applica anche per il conseguimento della pensione supplementare di vecchiaia.
La condizione della cessazione del rapporto di lavoro riguarda esclusivamente l’attivita’ lavorativa dipendente e deve essere accertata sulla base delle risposte fornite nel modulo di domanda.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere verificata anche con la documentazione in possesso della Sede, in particolare con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro con il Mod.O1/M sost.
La cessazione del rapporto di lavoro dipendente non e’ richiesta per le pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1992 in relazione a domande presentate successivamente a tale data da parte di assicurati che chiedano la liquidazione con effetto retroat- tivo della pensione dal mese successivo a quello di perfe- zionamento dei requisiti (articolo 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155).
Per le pensioni da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi nei confronti dei lavoratori che alla data di perfezionamento dei requisiti di assicurazione, di contribu- zione e di eta’, abbiano continuato ad espletare attivita’ lavorativa dipendente, il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia deve intendersi veri- ficato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell’attivita’ lavorativa dipendente (articolo 6, comma 1, della legge n.155 ed arti- colo 1, comma 7, del decreto n. 503).
– PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
– COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N.1434
L’attivita’ colonica e quella mezzadrile non si configurano come lavoro dipendente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
A nulla rileva, ai fini di che trattasi, che i coloni e i mezzadri possano chiedere, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1434, il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria; tale reinserimento infatti costituisce una facolta’ di cui gli interessati possono avvalersi ai fini della tutela previdenziale, che non incide sulla natura dell’attivita’ lavorativa svolta.
- – PESCATORI CHE ESERCITANO LA PESCA PER PROPRIO CONTO SENZA ESSERE ASSOCIATI IN COOPERATIVE E COMPAGNIE ASSICURATI A NORMA DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N.250
L’attivita’ lavorativa svolta dai pescatori che esercitano la pesca per proprio conto senza essere associati in cooperative e compagnie non si configura come prestazione di lavoro subordinato ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per i lavoratori in parola, pertanto, non si richiede la cessazione dell’attivita’ ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
- – LAVORATORI ITALIANI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ IN STATI ESTERI
Il lavoro dipendente svolto al di fuori del territorio nazionale preclude il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia al pari di quello svolto in Italia. Ne consegue che anche per tali lavoratori il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia e’ subordinato alla cessazione dell’attivita lavorativa dipendente.
Il criterio in parola opera anche nei confronti dei lavoratori che, alla data del 1 febbraio 1991, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunita’ europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n.11 (CECA) dei Consigli, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 6, comma 8-bis, della legge 19 luglio 1993, n.236). Per l’individuazione dei predetti lavoratori si richiama la circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981.
- – LAVORATORI AGRICOLI E ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
I lavoratori agricoli e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia debbono cessare il rapporto di lavoro. Tale condizione deve sussistere alla data di decor- renza della pensione.
Per i lavoratori agricoli non e’ richiesta peraltro anche la cancellazione dagli elenchi.
– RIFLESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PENSIONE DI VECCHIAIA SU SPECIFICI ISTITUTI
– TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PENSIONE DI VECCHIAIA
Al compimento dell’eta’ stabilita per il diritto alla pen- sione di vecchiaia l’assegno di invalidita’ si trasforma, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Per gli assegni di invalidita’ da trasformare in pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione deve essere effettuata al compimento dei nuovi limiti di eta’ previsti dal decreto n. 503, come modificato dall’articolo 11 della legge n. 724 del 1994, a condizione che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall’articolo 2 dello stesso decreto e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente.
I titolari di assegno di invalidita’ che al compimento del 60 anno, se uomini, o del 55 anno, se donne, ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, al fine di ottenere la trasformazione dell’assegno di invalidi- ta’ in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’eta’ prevista dalla previgente normativa debbono presentare specifica domanda, corredata della documentazione di cui al punto 1.1.2 del presente capitolo.
Ove gli uffici sanitari dell’Istituto accertino lo stato di invalidita’ dell’interessato nella misura richiesta dal decreto n. 503, si procedera’ alla trasformazione dell’asse- gno di invalidita’ in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener conto dell’elevazione dei limiti di eta’.
– RIPRISTINO DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’
La corresponsione della pensione di invalidita’, sospesa nel caso in cui il pensionato di eta’ inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia percepisca redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e redditi da lavoro autonomo o professionale o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno, e’ ripristinata dal primo gennaio dell’anno nel quale vengono meno le condizioni di reddito che hanno determinato la sospensione e comunque dal primo giorno del mese succes- sivo al compimento dell’eta’ prevista per il pensionamento di vecchiaia (articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n.638).
Per le pensioni di invalidita’ sospese, da ripristinare per compimento dell’eta’ successivamente al 31 dicembre 1993, devono essere osservati i nuovi limiti di eta’ di cui all’articolo 1 del decreto n. 503, come modificato dall’ar- ticolo 11 della legge n. 724 del 1994.
I titolari di pensione di invalidita’ sospesa che compiano il 60 ovvero il 55 anno di eta’ successivamente alla predetta data del 31 dicembre 1993 e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, possono presentare specifica domanda intesa ad ottenere il ripristino della pensione di invalidita’ dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 60 o 55 anno di eta’, corredata della documentazione di cui al punto 1.1.2 del presente capitolo.
Ove gli Uffici sanitari dell’Istituto accertino lo stato di invalidita’ dell’interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la pensione di invalidita’ e’ ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’eta’ pensionabile prevista dalla previgente normativa.
Nei confronti delle pensioni per inabilita’ alla navigazione di categoria PM, costituite da una quota corrispondente ad attivita’ marittima e da una quota corrispondente ad attivi- ta’ non marittima, i criteri anzidetti trovano applicazione relativamente a quest’ultima quota di pensione, nel caso in cui sia stata sospesa a norma dell’articolo 8 della legge n. 638 (v. circolare n.13/6023/PMT/66 del 18 marzo 1985).
– PENSIONI DI INABILITA’
Per le pensioni di inabilita’ da liquidare nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decor- renza successiva al 31 dicembre 1992 la maggiorazione con- venzionale dell’anzianita’ contributiva deve essere determi- nata tenendo conto dei limiti di eta’ vigenti anteriormente all’emanazione del decreto n. 503.
Nei confronti dei titolari di pensione di inabilita’ deve infatti ritenersi sussistente il requisito dello stato di invalidita’ in misura non inferiore all’80 per cento per effetto del quale restano confermati i limiti di eta’ vigenti fino al 31 dicembre 1992.
– PENSIONI ANTICIPATE DI VECCHIAIA PER PARTICOLARI CATEGO- RIE DI LAVORATORI
– LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE MINATORI
I lavoratori delle miniere, cave e torbiere hanno diritto alla pensione anticipata a condizione che possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, abbiano compiuto il 55 anno di eta’, siano stati addetti, complessivamente, anche se con discon- tinuita’, per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo, siano cessati definitivamente dal lavoro e non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attivita’, con guadagno continuativo e normale (articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5).
La pensione in parola e’ calcolata in base all’anzianita’ contributiva maturata nell’assicurazione generale obbligato- ria, maggiorata del periodo compreso tra la data di decor- renza della pensione e quella di compimento del 60 anno di eta’ (articolo 3 della legge n. 5). La pensione e’, pertanto, costituita dalla quota di pensione “anticipata”, calcolata sulla base della contribuzione risultante nell’assicurazione generale obbligatoria e dalla pensione “integrativa”, calco- lata sulla base dell’anzianita’ convenzionale.
Al compimento del 60 anno di eta’ si fa luogo alla riliquidazione d’ufficio della pensione, procedendo alla determina- zione della quota di pensione anticipata da porre a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e della quota di pensione integrativa che resta a carico della gestione speciale (articolo 3 della legge n. 5).
Considerato che la legge n. 5 fa rinvio alla normativa vigente nel regime generale per i requisiti di assicurazione e di contribuzione, mentre stabilisce direttamente sia l’eta’ per il pensionamento anticipato sia l’eta’ da prendere a riferimento per la determinazione dell’anzianita’ convenzio- nale e per la riliquidazione della prestazione ai fini della ripartizione del carico finanziario tra la Gestione minatori e il regime generale, per le pensioni anticipate aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 i requisiti assi- curativi e contributivi vengono gradualmente elevati secondo la progressione stabilita nella Tabella B allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992. I requisiti di eta’, intendendo per tali sia il 55 anno richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata che il 60 anno al quale fare riferimento ai fini della determinazione dell’anzianita’ convenzionale e della riliquidazione d’ufficio della pensio- ne, non sono stati modificati dalla disciplina introdotta dal decreto n. 503. Cio’ tenuto conto anche del parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere puo’, pertanto, essere liquidata, in presenza degli altri requisiti di legge, quando il lavoratore abbia compiuto il 55 anno di eta’ e abbia maturato i requi- siti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell’anno di compimento dell’eta’ pensionabile.
L’anzianita’ contributiva convenzionale sara’ pari al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60 anno di eta’.
– LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE ABBIANO STIPULATO CONTRATTI DI LAVORO A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863
I lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarieta’ hanno diritto al pensionamento anticipato di vecchiaia a condizione che abbiano un’eta’ inferiore di non piu di 24 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione richiesti per tale pensione (articolo 2 della legge n. 863 e circolari n.53615 AGO del 22 novembre 1984 e n.53634 AGO del 17 aprile 1987).
Considerato che per effetto delle disposizioni del decreto n. 503 del 1992, come modificato dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall’anno 1994 l’eta’ pensionabile viene gradualmente elevata, e tenuto conto del parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previ- denza Sociale, i lavoratori in parola, per essere ammessi al trattamento anticipato debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, un’eta’ inferiore di non piu di 24 mesi rispetto a quella richiesta a tale data per la pensione di vecchiaia e debbono aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal decreto n.503 alla stessa data.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesta dall’articolo 1, comma 7, del decreto n.503 del 1992 ai fini dell’ammissione al pensionamento per vecchiaia, va considerato che per i lavoratori ammessi al pensionamento anticipato l’articolo 2 della legge n. 863 stabilisce espressamente che, relativamente al periodo di anticipazione, il trattamento di pensione e’ cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasforma- zione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Attesa la specificita’ della disciplina dettata dalla legge per il riconoscimento del trattamento in parola, basato proprio sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure ad orario ridotto, la condizione della cessazione dell’attivita’ lavorativa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto n.503 non e’ richiesta ai fini del diritto al pensionamento anti- cipato di vecchiaia in parola.
La durata del periodo di anticipazione viene a cessare con il compimento dell’eta’ pensionabile richiesta in via normale nell’anno di ammissione al pensionamento anticipato. Ne consegue che per coloro che, ad esempio, siano stati ammessi al pensionamento anticipato su domanda presentata entro l’anno 1993 il periodo di anticipazione viene a cessare con il compimento del 60 anno di eta’, per gli uomini, e del 55 anno di eta’, per le donne.
Al compimento dell’eta’ pensionabile richiesta in via normale nell’anno di ammissione al pensionamento anticipato, il trattamento pensionistico deve continuare ad essere corrisposto indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
5.3 – LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE ABBIANO STIPULATO CONTRATTI DI LAVORO A NORMA DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
I lavoratori dipendenti da aziende che si avvalgono della facolta’ di ricorso al lavoro a tempo parziale hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione, tra l’altro, che abbiano un’eta’ inferiore di non piu di 60 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ed un’anzianita’ contributiva non inferiore a 15 anni (articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, modificato dall’arti- colo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236 – circolare n.78 del 14 marzo 1992).
Considerato che per effetto delle disposizioni di cui al decreto n. 503, come modificato dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall’anno 1994 l’eta’ pensionabile viene gradualmente elevata e tenuto conto anche del parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previ- denza Sociale, i lavoratori in parola per essere ammessi al pensionamento anticipato debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, un’eta’ inferiore di non piu di 60 mesi rispetto a quella richiesta alla stessa data per la pensione di vecchiaia.
Il requisito contributivo minimo, stante la specifica indi- cazione della norma, resta confermato nei 15 anni stabiliti dall’articolo 19 della legge n. 223.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesta dall’articolo 1, comma 7, del decreto n. 503 ai fini dell’ammissione al pensionamento per vecchia- ia, va considerato che il comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 223 stabilisce che, agli effetti del cumulo della pensione anticipata di vecchiaia con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita’ di cui all’articolo 22 della legge n. 153 del 1969, con ecce- zione della retribuzione percepita nel periodo di anticipa- zione del trattamento di pensione per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione e’ cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
Pertanto, per espressa previsione normativa, tali pensionati, nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia e quella di compimento dell’eta’ pensionabile, possono cumulare con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro un importo di pensione pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbero percepito continuando a lavorare a tempo pieno e il trattamento retri- butivo effettivamente percepito per il lavoro prestato a tempo parziale.
Attesa la specificita’ della disciplina dettata dalla legge per il riconoscimento del trattamento in parola, basato proprio sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure ad orario ridotto, la cessazione dell’attivita’ lavorativa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto n. 503 non e’ richiesta ai fini del diritto al pensionamento anticipato di vecchiaia in parola.
La durata del periodo di anticipazione viene a cessare con il compimento dell’eta’ pensionabile richiesta in via normale nell’anno di ammissione al pensionamento anticipato.
Al compimento della predetta eta’, il trattamento pensioni- stico deve continuare ad essere corrisposto indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che la risoluzione del rapporto a tempo parziale o il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno intervenuti anterior- mente al compimento dell’eta’ pensionabile comportano la revoca della pensione anticipata, come espressamente previsto dall’articolo 19 della legge n.223 del 1991.
CAPITOLO II
PENSIONE DI ANZIANITA’
1 – REQUISITI
Gli assicurati hanno diritto alla pensione di anzianita’ alle seguenti condizioni:
- che siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell’as- sicurazione intendendo per tale la data cui si riferisce il primo contributo versato o accreditato in favore dell’assi- curato;
- che possano far valere 35 anni di contribuzione;
- che non prestino attivita’ lavorativa subordinata alla data della domanda o, comunque, cessino l’attivita’ lavorartiva entro la fine del mese di presentazione della domanda di pensione.
Per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994 non e’ richiesta, ai fini del diritto alla pensione di anzianita’, la cessazione dell’attivita’ lavora- tiva (articolo 10, comma 8, del decreto n.503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicem- bre 1993, n.537) prestata in qualita’ di:
- addetto ai servizi domestici e familiari (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 17 gennaio 1975);
- lavoratore agricolo (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 17 gennaio 1975);
- dipendente delle Comunita’ europee gia’ in servizio alla data del 1 febbraio 1991, a norma del regolamento n.31 (CEE), n.11 (CECA) dei Consigli, come modificato dal regolamento (CEE, EURATON, CECA) n.259 del consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 6, comma 8-bis, della legge 19 luglio 1994, n. 236).
La cessazione dell’attivita’ lavorativa per le pensioni da liquidare con decorrenza dall’anno 1995 in poi nei confronti dei dipendenti che svolgano l’attivita’ lavorativa di cui alle predette lettere a), b) e c) non e’ richiesta a condi- zione che risultino maturati i 35 anni di assicurazione e di contribuzione prescritti per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianita’ entro il 31 dicembre 1994 (arti- colo 10, comma 8, del decreto n.503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537).
Per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1994 nei confronti dei lavoratori che non abbiano maturato i 35 anni di assicurazione e di contribuzione entro il 1994 e’ richiesta la cessazione di qualunque attivita’ lavorativa subordinata (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n.537 del 1993).
Non e’, invece, richiesta la cessazione dell’attivita’ svolta in qualita’ di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del decreto n. 503 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993).
– PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’ NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 438
– BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’ NEL PERIODO DAL 19 SETTEMBRE 1992 AL 31 DICEMBRE 1993
L’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, ha sospeso dal 19 settembre 1992 sino al 31 dicembre 1993 l’applicazione delle disposizioni che riconoscono il diritto alla pensione di anzianita’.
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale non debbono intendersi ricompresi nell’ambito di applicazione della sospensione disposta dalla normativa in parola i trattamenti a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto collegati al raggiungi- mento di una prestabilita eta’, anche se anticipata rispetto all’eta’ pensionabile piu’ elevata prevista nell’ambito di ciascun fondo. Del pari non debbono intendersi ricompresi nel blocco i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dall’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n.863, e dall’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
– DEROGHE AL BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’
Le disposizioni relative al blocco dei pensionamenti di anzianita’ non hanno trovato applicazione nelle particolari situazioni riportate di seguito (articolo 1, comma 2, della legge n. 438):
pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera (lavoratori poligrafici dipendenti da imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, dipendenti da imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE del 12 giugno 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficale n. 152 del 30 giugno 1992, lavoratori portuali di cui alla legge 13 febbraio 1987, n. 26, ecc.);
- lavoratori privi della vista;
- lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, di riorganizzazione, conversione aziendale o di risanamento per crisi aziendale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- lavoratori aventi titolo alla mobilita’ “lunga” di cui all’articolo 7, comma 7, della legge n. 223 (lavoratori collocati in mobilita dalle imprese ubicate nelle aree di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree in cui sussiste un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta’ da lavoro, nonche’ dalle societa’ non operative della GEPI e dell’INSAR, ubicate nelle stesse aree territoriali; da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell’industria della difesa e dell’industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche’ nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del Regolamento Cee n. 2052 /88, v. al riguardo il punto 1.1.4 del capitolo I);
- lavoratori per i quali sia intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro anteriormente al 19 settembre 1992, anche se ammessi alla prosecuzione volontaria;
- lavoratori per i quali anteriormente al 19 settembre 1992 sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianita’ anteriormente al 19 settembre 1992 e abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione entro il 30 settembre 1992, ancorche’ la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992. Come chiarito dal Ministero del lavoro la decorrenza della pensione puo’ essere anche successiva al 1 ottobre 1992 nei casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta dopo il 30 settembre 1992;
- dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego accolta dai competenti organi ante- riormente al 19 settembre 1992;
- lavoratori che possano far valere un’anzianita’ contri- butiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni. A tal fine e’ utile anche la contri- buzione versata in piu’ gestioni assicurative sempre che non si tratti di periodi di contribuzione sovrapposti temporalmente;
- dipendenti delle aziende di navigazione aerea iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, per i trat- tamenti pensionistici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d), ed e), della legge 31 ottobre 1988, n.480, come integrato dall’articolo 7 della medesima legge. La deroga opera in concreto nei confronti degli iscritti al Fondo da data anteriore al 27 novembre 1989, (data di entrata in vigore della legge n. 480), che conseguono il diritto a pensione avendo perfezionato 55 anni di eta’ e 15 anni di contribuzione o 50 anni di eta’ e 20 anni di contribuzione o 50 anni di eta’ e 15 anni di contribuzione o 45 anni di eta’ e 20 anni di contribuzione riparametrati secondo i criteri enunciati dall’articolo 7 della medesima legge;
- lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, recante “Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amianto”. La deroga in parola opera anche nei confronti dei lavoratori ammessi a fruire dei benefici di cui alle predette leggi, ancorche’ non piu’ occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto;
- trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che abbiano svolto la loro attivita’ in altri Stati a condizione che abbiano cessato tale attivita’. La deroga opera anche nei confronti dei residenti in Italia (fron- talieri e rimpatriati), nonche’ dei lavoratori distaccati che per l’attivita’ svolta all’estero siano rimasti assoggettati alla legislazione italiana (messaggio n. 7833 del 2 marzo 1993 allegato 10). La deroga opera del pari nei confronti dei lavoratori che dopo aver svolto la loro ultima attivita’ all’estero siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.
Il blocco dei pensionamenti di anzianita’ non ha trovato altresi’ applicazione:
- nei confronti dei lavoratori gia’ in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonche’ dgli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n.1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza dell’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993 (legge 9 agosto 1993, n.293; messaggio n.22317 del 28 settembre 1993 allegato 11);
- nei confronti del personale cessato dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (decreti legge 9 agosto 1993, n.285, 9 ottobre 1993, n.403, 7 dicembre 1993, n.506, 7 febbraio 1994, n.95, 9 aprile 1994, n.228, 10 giugno 1994, n.355, 8 agosto 1994, n.491, 7 ottobre 1994, n.570, 9 dicembre 1994, n.675, e 8 febbraio 1995, n.32).
Le predette deroghe hanno esplicato i loro effetti per il periodo di durata del blocco dei pensionamenti di anzianita’, e quindi fino al 31 dicembre 1993. Tenuto conto del parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i lavo- ratori che si siano trovati nelle condizioni previste dalla legge per usufruire della deroga al blocco dei pensionamenti di anzianita’ hanno avuto titolo al riconoscimento del trattamento pensionistico con decorrenza fino al 1 gennaio 1994 compreso. Per le decorrenze successive al 1 gennaio 1994 anche per i predetti lavoratori trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianita’ previste per la generalita’ dei lavoratori (arti- colo 1, commi 2-bis e 2-quinquies, della legge n. 438 del 1992, articolo 11, comma 8, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 ed articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n. 451), illustrate nei successivi punti 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4 del presente capitolo.
Per i criteri di applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianita’ disposto dalla legge n. 438 si richiamano le circolari n.234 del 10 ottobre 1992, n.274 del 27 novembre 1992, n.293 del 22 dicembre 1992, n.143 del 23 giugno 1993, n. 163 del 14 luglio 1993, n.176 del 23 luglio 1993, n.199 dell’11 agosto 1993, n.239 del 22 ottobre 1993, n. 17 del 19 gennaio 1994 e n.224 del 21 luglio 1994, nonche’ i messaggi n.12707 del 12 marzo 1993, n.19797 del 17 settem- bre 1993 e n.29252 del 23 ottobre 1993 (allegati 12, 13, e 14).
– PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’ DALL’ANNO 1994
Dal 1 gennaio 1994, essendo cessato il blocco dei pensiona- menti di anzianita’ disposto dalla legge n.438 del 1992, si e’ reso nuovamente possibile procedere alla liquidazione delle pensioni di anzianita’.
A partire dall’anno 1994 e’ stata, peraltro, introdotta una particolare disciplina, per effetto della quale la decorrenza della pensione di anzianita’ in via generale non e’ piu’ libera, ma e’ diversamente disciplinata a seconda del momento di maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribu- zione per il relativo diritto nonche’ dell’eta’ dell’assicu- rato. Per particolari categorie di lavoratori e’ prevista tuttavia una piu’ favorevole disciplina in ordine alla decorrenza.
– LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI PER IL PENSIONA- MENTO DI ANZIANITA’ SUCCESSIVAMENTE AL 1993
Dall’anno 1994 le pensioni di anzianita’ a carico dell’assi- curazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi non possono avere decorrenza anteriore al 1 luglio per i soggetti di eta’ pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e anteriore al 1 gennaio dell’anno successivo, negli altri casi (articolo 11, comma 8, della legge n. 537).
Pertanto, i lavoratori che entro il 30 giugno maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianita’ e compiano entro la stessa data il 57 anno di eta’, se uomini, o il 52 anno di eta’, se donne, possono ottenere la pensione di anzianita’ con una qualunque decorrenza successiva a tale data.
Possono invece ottenere la pensione di anzianita’ con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo:
- i lavoratori che entro il 30 giugno maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di anzianita’ ma non compiano i 57 o 52 anni entro la stessa data;
- i lavoratori che compiano entro il 30 giugno i 57 o 52 anni, ma perfezionino i requisiti di assicurazione e di contribuzione successivamente a tale data e comunque entro il 31 dicembre;
- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il 31 dicembre compiano i 57 o 52 anni e maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione;
- i lavoratori di eta’ inferiore a 57 o a 52 anni che matu- rino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di anzianita’ entro il 31 dicembre.
Una volta che siano stati maturati i requisiti per il conse- guimento della pensione di anzianita’ da una determinata decorrenza, la pensione puo’ essere attribuita anche da qualsiasi decorrenza successiva.
– LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL PENSIONA- MENTO DI ANZIANITA’ AL 31 DICEMBRE 1992
I lavoratori in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianita’ possono ottenere la pensione di anzianita’ con qualunque decorrenza dal 1 gennaio 1994 in poi (articolo 1, comma 2-quinquies, della legge n.438 del 1992).
– LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL PENSIONA- MENTO DI ANZIANITA’ AL 31 DICEMBRE 1993
Nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianita’ nel corso del 1993 continuano ad operare i termini previsti dall’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 438 del 1992 (articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
Pertanto, i lavoratori che entro il 31 dicembre 1993 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianita’ possono liquidare tale prestazione:
- a far tempo dal 1 maggio 1994 in poi, se hanno compiuto i 57 anni di eta’, se uomini, o i 52 anni di eta’, se donne, entro il 30 aprile 1994;
- a far tempo dal 1 luglio 1994 in poi, se hanno compiuto i 57 o i 52 anni di eta’ nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno 1994;
- a far tempo dal 1 novembre 1994 in poi, se non hanno compiuto i 57 o i 52 anni di eta’ entro il 30 giugno 1994. Una volta che siano stati maturati i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianita’ da una determinata decorrenza, la pensione puo’ essere attribuita anche da qualsiasi decorrenza successiva.
– LAVORATORI AI QUALI NON SI APPLICANO LE LIMITAZIONI IN MATERIA DI DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’
L’articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451, che ha convertito il decreto legge 16 maggio 1994, n.299, (il quale ha reiterato il decreto legge 18 marzo 1994, n.185, a sua volta reiterativo del decreto legge 18 gennaio 1994, n.40), dispone che le limitazioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianita’ introdotte a partire dall’anno 1994 dalle leggi n. 438 e n. 537 non trovano applicazione nei seguenti casi:
- lavoratori privi della vista;
- lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, di riorganizzazione, conversione aziendale o di risanamento per crisi aziendale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integra- zione guadagni straordinaria;
- lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilita’. La deroga alle limitazioni in ordine alla decorrenza delle pensioni di anzianita’ opera con effetto dal 1 febbraio 1994, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto n. 40.
Le limitazioni in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita’ non operano altresi’ nei confronti del personale cessato dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (decreti legge 8 marzo 1994, n. 155, 6 maggio 1994, n. 270, 10 giugno 1994, n.355 ed i successivi decreti richiamati nel punto 2.2 del presente capitolo relativamente al personale in parola).
– LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA
I lavoratori privi della vista sono i lavoratori colpiti da cecita’ assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. La condizione di non vedente deve essere accertata sulla base della documentazione di cui al punto 1.1.1 del capitolo I. Nei confronti di tali lavoratori la pensione di anzianita’ puo’ essere liquidata con qualunque decorrenza, tenendo conto, per l’accertamento dei prescritti requisiti di assi- curazione e di contribuzione, dei criteri forniti con le circolari n. 849 RCV ed altri Servizi del 26 maggio 1987 e n.173 del 26 giugno 1991.
– LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE PER LE QUALI SIANO STATI APPROVATI DAL CIPI I PROGRAMMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
La deroga riguarda tutti i lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione azien- dale o di risanamento per crisi aziendale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.223 del 1991, considerate nel loro complesso, anche se il programma si riferisce a particolari settori di attivita’ o a singole unita’ produttive.
Considerato che dal 1 gennaio 1994 le competenze del sop- presso CIPI in materia di accertamento dello stato di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale sono attribuite al Ministero del lavoro, ai fini dell’operativita’ della deroga in questione debbono ritenersi utili i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale recanti provvedimenti di autorizzazione alla eroga- zione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Pertanto, i dipendenti delle imprese autorizzate all’eroga- zione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o per crisi aziendale, anche se l’autorizzazione si riferisce a particolari settori di attivita’ o a singole unita’ produttive, cessati dal rapporto di lavoro nel periodo indicato dal provvedimento di autorizzazione all’integrazione salariale, hanno titolo alla liquidazione della pensione di anzianita’, sussistendone i relativi requisiti, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
Ove il termine finale del periodo per il quale e’ stato autorizzato il trattamento di integrazione salariale si collochi nel corso del mese, la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi successivamente alla scadenza di tale termine, ma comunque entro il mese stesso, deve ritenersi utilmente intervenuta ai fini della deroga in questione.
Ai fini della deroga in parola puo’ considerarsi utile anche la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi entro la fine del mese di pubblicazione del decreto ministeriale di autorizzazione alla erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nel caso in cui tale pubblicazione sia intervenuta dopo la scadenza del periodo di integrazione salariale (messaggio n. 23552 del 30 agosto 1994 allegato 15).
– LAVORATORI CHE FRUISCONO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
La deroga alle limitazioni in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita’ riguarda i lavoratori che alla data del 20 gennaio 1994 (data di entrata in vigore del decreto legge n.40 del 1994) fruivano del trattamento straordinario d’integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizza- zione, conversione, crisi aziendale, per cause correlate a procedure concorsuali ovvero per contratti di solidarieta’, o siano stati ammessi a fruirne successivamente a tale data.
– LAVORATORI CHE FRUISCONO DEI TRATTAMENTI DI MOBILITA’
La deroga riguarda i lavoratori collocati in mobilita’ che siano in possesso dei requisiti richiesti per il diritto all’indennita’ di mobilita’.
I lavoratori che all’atto del collocamento in mobilita’ abbiano gia’ maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto al pensionamento di anzianita’ possono conseguire la pensione di anzianita’ dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, e comunque da data non anteriore al 1 febbraio 1994, ancorche’ non abbiano concretamente percepito l’indennita’ di mobilita’. Per tali lavoratori, ai fini dell’operativita’ della deroga alle limitazioni in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita’, e’ sufficiente che venga accertato che da parte dell’azienda sia stata esperita la procedura di collocamento in mobilita’ di cui all’articolo 4 della legge n.223 del 1991. A tal fine dovra’ essere acquisita copia della comunicazione di recesso dalla quale risulti che si tratta di licenziamento ai sensi dell’ articolo 24 della legge n.223, nonche’ copia dell’elenco dei lavoratori collo- cati in mobilita’ di cui al comma 9 dell’articolo 4 della stessa legge.
– BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’ NEL PERIODO DAL 28 SETTEMBRE 1994 AL 31 DICEMBRE 1994
– DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1994, N. 553 L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, ha stabilito che dal 28 settembre 1994 (data di entrata in vigore del decreto) e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico del sistema previdenziale, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche’ ai lavoratori autonomi e’ sospesa l’applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all’eta’ stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d’ufficio in base ai singoli ordinamenti.
Per effetto delle anzidette disposizioni, a decorrere dal 1 ottobre 1994, non deve farsi luogo al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all’eta’ stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici gia’ iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell’A.G.O., dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell’A.G.O.
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale non debbono intendersi ricompresi nell’ambito di applicazione della sospensione disposta dalla normativa in parola i trattamenti a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto collegati al raggiungi- mento di una prestabilita eta’, anche se anticipata rispetto all’eta’ pensionabile piu’ elevata prevista nell’ambito di ciascun fondo. Del pari non debbono intendersi ricompresi nel blocco i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dall’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n.863, e dall’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianita’ non trovano applicazione nei seguenti casi (articolo 1, comma 4):
- cessazioni dal servizio per invalidita’ derivanti o meno da cause di servizio;
- pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera. Allo stato sono operanti i seguenti pensionamenti antici- pati:
- pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori poligrafici dipendenti dalle imprese editrici o stampa- trici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale (articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.416);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei dipendenti da imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici (articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n.67);
- pensionamenti anticipati a norma degli articoli 8 (settore siderurgico), 9 (settore del trasporto aereo) e 10 (interventi a sostegno di processi di ristruttura- zione, riorganizzazione o conversione aziendale) della legge 19 luglio 1994, n. 451;
- pensionamenti anticipati operanti fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori dipendenti dall’ENI S.p.A. (articolo 9-ter della legge 19 luglio 1993, n.236);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori poligrafici dipendenti dalle imprese editrici o stampa- trici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale (articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.416);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei dipendenti dell’EFIM e delle societa’ controllate (articoli 4 e 5 della legge 27 ottobre 1994, n. 598; articolo 10 della legge 27 dicembre 1994, n. 738);
- pensionamento riconosciuti nei confronti dei lavoratori portuali (decreto legge 21 giugno 1994, n.400, reiterato da ultimo con decreto legge 21 febbraio 1995, n.39);
- pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori marittimi (articolo 6, comma 17, della legge 19 luglio 1993, n.236; articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 1994, n.586, reiterato da ultimo con decreto legge 21 febbraio 1995, n.39);
- lavoratori dipendenti da imprese alle quali e’ concesso il trattamento di integrazione salariale a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1994, n.451, per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale. La deroga in parola riguarda tutti i lavoratori dipendenti da imprese alle quali e’ concesso il predetto trattamento;
- lavoratori aventi titolo all’indennita’ di mobilita’ “lunga” di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e integra- zioni (v. punto 1.1.4 del capitolo I). La deroga opera anche nel caso in cui alla data di collocamento in mobi- lita’ i lavoratori abbiano gia’ perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianita’ (messaggio n.4049 del 28 novembre 1994, allegato 16). Ai fini dell’operativita’ della deroga non e’ richiesto che il collocamento in mobilita’ sia intervenuto anteriormente al 28 settembre 1994;
- lavoratori che possono far valere un’anzianita’ contribu- tiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni. Ai fini del conseguimento del requisito in parola e’ utile tutta la contribuzione, obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione, ivi compresa la contribuzione non utile ai fini del diritto alla pensione di anzianita’. Per la liquidazione della pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, il requisito dei 40 anni di anzianita’ contri- butiva puo’ essere perfezionato anche con il cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale obbli- gatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti temporalmente. Per le forme di previdenza che prevedono l’arrotondamento all’anno della frazione pari o superiore a sei mesi, il requisito dell’anzianita’ contributiva massima utile si intende perfezionato anche con tale arrotondamento;
- lavoratori dipendenti dagli enti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante “Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero” e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.A., reiterato da ultimo con decreto legge 28 febbraio 1995, n. 56. Ai fini dell’operativita’ della deroga si devono considerare interessate da processi di risanamento, oltre alla RAI, anche le aziende consociate RAI (SACIS, SIPRA, FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION), come precisato dal Ministero del lavoro con lettera del 17 febbraio 1995;
- lavoratori dipendenti da enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge. Per l’individua- zione degli enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento, si richiamano le circolari n.262 del 30 settembre 1994, n.290 del 4 novembre 1994, n.304 del 18 novembre 1994, n.318 del 7 dicembre 1994 e il messaggio n.20628 del 15 febbraio 1995 (allegato 17). Per i dipendenti delle aziende del gruppo ENI interessate da piani di prepensionamento, l’ultima decorrenza utile ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianita’ in applicazione della deroga di cui al presente punto, e’ il 1 gennaio 1995;
- lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Organi- smi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM (circolare telegrafica n.63 dell’8 ottobre 1994 del Ministero del Tesoro);
- personale che cessa dal servizio per assumere l’ufficio di giudice di pace (articolo 15 del decreto legge 7 ottobre 1994, n.571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, 673).
– DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 1994, N. 654
Il decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha confermato con effetto dal 28 set- tembre 1994 la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all’eta’ stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianita’ disposto dal decreto n.654 non trovano applicazione nei seguenti casi (articolo 1, comma 4):
- cessazioni dal servizio per invalidita’, derivante o meno da causa di servizio;
- lavoratori privi della vista. Per quanto concerne la categoria dei lavoratori privi della vista e l’individua- zione della documentazione attestante la condizione di non vedente si fa rinvio al punto 1.1.1 del capitolo I;
- dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ar- ticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, gia’ cessati dal servizio alla data del 28 settembre 1994, per i quali il termine di decorrenza del tratta- mento di pensione e’ stabilito, ai sensi dell’articolo 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n.537, al 24 dicembre 1994. Tale deroga, per quanto riguarda le pensioni erogate dall’Istituto, avrebbe potuto riferirsi ai trattamenti a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle abolite gestioni delle imposte di consumo. Considerato, peraltro, che gli iscritti al Fondo in parola avevano maturato i requisiti per il pensiona- mento anticipato entro il 31 dicembre 1992, agli stessi non si applicano ne’ le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 17, della legge n. 537 del 1993, ne’, conse- guentemente, la deroga al blocco;
- lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianita’ in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell’Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita’. Per usufruire di tale deroga gli assicurati devono far valere la condizione di lavoratore dipendente nell’ultimo periodo di attivita’; ove tale condizione si verifichi, la pen- sione puo’ essere liquidata anche in una delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo della relativa contribuzione;
- lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecu- zione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioe’ con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operativita’ della deroga e’ sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile perche’, sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorche’ il perfezionamento dei requisiti di assicura- zione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non espli- chino attivita’ lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l’autorizza- zione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;
- lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la riso- luzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita’. Ai fini della operativita’ della deroga in parola e’ neces- sario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994. Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n.537, riferite all’analoga deroga prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per le domande di cessa- zione dal servizio presentate anteriormente al 28 set- tembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, per- tanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;
- pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera (v. punto 4.1, lettera b, del presente capitolo);
- lavoratori dipendenti da imprese alle quali e’ concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, per cause correlate a procedure concorsuali ovvero per contratti di solidarieta’. La deroga in parola riguarda tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese alle quali e’ concesso il trattamento in parola;
- lavoratori aventi titolo all’indennita’ di mobilita’ “lunga” di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e integrazioni (v. punto 4.1, lettera d, del presente capitolo);
- lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano dell’indennita’ di mobilita’, ovvero collocati in mobili- ta’ in base a procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Per inizio della procedura di mobilita’ deve intendersi la data di comunicazione preventiva da parte dell’impresa, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, o alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di voler esercitare la facolta’ di avviare le procedure di mobili- ta’. Qualora sussista la condizione di inizio della procedura di mobilita’ entro il 28 settembre 1994, la deroga opera nei confronti dei lavoratori aventi titolo all’indennita’ di mobilita’;
- lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative. L’analoga deroga contenuta nell’articolo 1, comma 4, del decreto n. 553 faceva riferimento ai processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge (v. punto 4.1, lettera g, del presente capitolo). Deve pertanto ritenersi che la deroga prevista dal decreto n. 654 abbia un ambito di applicazione piu’ ampio;
- lavoratori che possano far valere un’anzianita’ contributiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni (vedere punto 4.1, lettera e, del pre- sente capitolo);
- lavoratori che possano far valere l’anzianita’ contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione. Si riportano di seguito le anzianita’ contributive massime utili previste nei singoli Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Isti- tuto:
– Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private: 34 anni e 6 mesi, pari a 35 anni. L’articolo 7, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n.1079, dispone infatti che l’ammontare annuo della pensione e pari a tanti trentacinquesimi dell’88 per cento della retribuzione annua pensionabile, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo fino ad un massimo di trentacinque anni. L’articolo 5, penultimo comma, della citata legge n.1079, dispone inoltre che, per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo, la frazione dell’ultimo anno e valutata nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi;
– Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia: 35 anni, 6 mesi e 1 giorno, pari a 36 anni. L’articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall’articolo 13 della legge 22 ottobre 1973, n.672, dispone, infatti, che l’ammontare annuo della pensione e pari a tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni di iscrizione entro il massimo dei nove decimi (novanta per cento) della retribuzione stessa, corrispondenti ai trentasei quarantesimi. L’articolo 10 della legge n. 672 dispone, inoltre, che le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano come anno intero;
- Fondo di previdenza per gli autoferrontranvieri: 35 anni, 6 mesi e 1 giorno, pari a 36 anni. L’articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, dispone, infatti, che la misura della pensione a carico del Fondo e pari a tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile per quanti sono gli anni utili ai fini della pensione. Il successivo articolo 7 stabilisce che l’ammontare della pensione non puo superare i nove decimi (novanta per cento) della retribuzione stessa, corrispondenti ai trentasei quarantesimi. Inoltre a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, n.402, si considera come anno intero la frazione superiore a sei mesi;
- Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende di navigazione aerea: 33 anni e 6 mesi, pari a 34 anni, per coloro che alla data del 27 novembre 1988 abbiano maturato tale anzianita contributiva; un’anzianita’ variabile da 34 a 40 anni, a seconda dell’anzianita’ contributiva maturata al 27 novembre 1988, per coloro che a tale data non avevano maturato 33 anni e 6 mesi di contribuzione; 40 anni per coloro che si siano iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988. L’articolo
25 della legge 13 luglio 1965, n.859, come sostituito dall’articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, stabilisce, infatti, che la misura della pensione e pari al tre per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi, e che la pensione stessa non puo superare la predetta retri- buzione pensionabile. L’articolo 9 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, prevede che per i periodi succes- sivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 novembre 1988) la misura della pensione a carico del Fondo e pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile, considerando come anno intero la frazione ugale o superiore a sei mesi;
- Fondo di previdenza del personale delle abolite imposte di consumo: 40 anni. L’articolo 1 della legge
1 luglio 1975, n. 296, stabilisce infatti che l’importo annuo della pensione in nessun caso puo’ essere supe- riore all’ottantacinque per cento della retribuzione pensionabile con un’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni in applicazione della legge 24 maggio 1966, n. 370 che ha sostituito l’articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329;
- Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas: 40 anni di anzianita’ contri- butiva nell’A.G.O., di cui almeno 15 anni nel Fondo.
L’articolo 1, comma 10, punto 3), della legge 3 marzo 1987, n. 61, dispone, infatti, che gli iscritti al Fondo Gas, i quali cessino dal prestare servizio alle dipen- denze di aziende private del gas, hanno diritto alla pensione complessiva a carico del Fondo quando non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta’, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita’ secondo le norme vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. L’articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 559, ha interpretato autenticamente l’articolo 1, comma 10, punto 3), della menzionata legge n. 61 nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta’, ma possono far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita’ secondo le norme vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. La
normativa del Fondo non prevede la liquidazione della pensione di anzianita’;
- lavoratori dipendenti dagli enti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante “Trasformazione dell’Ammini- strazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero” e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.A., reiterato da ultimo con decreto legge 28 febbraio 1995, n. 56. Ai fini dell’operativita’ della deroga si devono considerare interessate da processi di risanamento, oltre alla RAI, anche le aziende consociate RAI, SACIS, SIPRA, FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION (v. punto 4.1, lettera f, del presente capitolo);
- lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia
stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell’interno a norma della legge 24 aprile 1989, n.144, e della legge 19 marzo 1993, n.68.
- lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Organi- smi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM (circolare telegrafica n.63 dell’8 ottobre 1994 del Ministero del Tesoro);
- personale che cessa dal servizio per assumere l’ufficio di giudice di pace (articolo 15 del decreto legge 7 ottobre
1994, n.571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n.673).
Nei confronti dello stesso personale con effetto dal 1 dicembre 1994 dovrebbe operare il blocco dei pensionamenti di anzianita’ disposto dal decreto legge n.654 e dalla legge n.724. Considerato peraltro che potrebbe trattarsi soltanto di un mancato coordinamento normativo, la que- stione e’ stata sottoposta all’esame del Ministero del lavoro.
5 – BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’ NEL PERIODO DAL
1 GENNAIO 1995 AL 30 GIUGNO 1995 (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724)
L’articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legi- slativo di riordino del sistema previdenziale, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, e’ sospesa l’applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all’eta’ stabilita per il pensionamento di vecchia- ia, ovvero per il collocamento a riposo d’ufficio in base ai singoli ordinamenti.
Per effetto delle anzidette disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, non deve farsi luogo al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita’ rispetto all’eta’ stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici gia’ iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell’A.G.O., dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell’A.G.O.
Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianita’ disposto dall’articolo 13 della legge n.724 non trovano applicazione nei seguenti casi (articolo 13, commi 3 e 4):
- cessazioni dal servizio per invalidita’ derivanti o meno da causa di servizio;
- pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera (v. punto 4.1, lettera b, del presente capito- lo);
- lavoratori aventi titolo all’indennita’ di mobilita’ “lunga” di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e integrazioni (v. punto 4.1, lettera d, del presente capitolo);
- lavoratori che possono far valere un’anzianita’ contribu- tiva utile ai fini della misura della pensione non infe-
riore a 40 anni (v. punto 4.1, lettera e, del presente capitolo);
- lavoratori che possano far valere l’anzianita’ contribu-
tiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza (v. punto 4.2, lettera o, del presente capitolo);
- lavoratori dipendenti del settore privato che siano cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994, siano in possesso alla data di cessazione del rapporto di lavoro dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianita’ e non espli- chino attivita’ lavorativa. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere attestata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita’. Per usufruire della deroga gli assicurati devono far valere la condi- zione di lavoratore dipendente nell’ultimo periodo di attivita’ lavorativa. Ai fini dell’operativita’ della deroga e’ inoltre necessario che dopo il 30 settembre 1994 gli interessati non si siano rioccupati ne’ come lavora- tori dipendenti ne’ come lavoratori autonomi. La condi- zione di non rioccupazione deve risultare dalla documen- tazione agli atti, o, in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilita’ dell’interessato rilasciata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La pensione puo’ essere liquidata anche in una delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo della relativa contribuzione riferita a periodi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensionamento di anzianita’ all’INPS in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione (v. punto 4.2, lettera d, del presente capitolo);
- lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecu- zione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994,
e cioe’ con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994 (v. punto 4.2, lettera e, del presente capitolo);
i) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro (vedere punto 4.2,
lettera f, del presente capitolo);
- lavoratori dipendenti da imprese alle quali e’ concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in
base alle procedure avviate ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n.164, e successive modi- ficazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994. La deroga in parola riguarda tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese alle quali e’ con- cesso il trattamento straordinario di integrazione sala- riale per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale a norma dell’articolo 1 della legge
n.223 del 1991, purche’ le relative procedure siano state avviate entro il 30 dicembre 1994. La data di avvio della procedura di integrazione salariale e’ quella di comuni- cazione, da parte del datore di lavoro, alle rappresen- tanze sindacali aziendali, o alle organizzazioni sindacali di categoria piu’ rappresentative, della durata prevedi- bile della contrazione o sospensione dell’orario di lavoro e del numero dei lavoratori interessati.
La possibilita’ di ricomprendere nella deroga in questione i lavoratori dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali, destinatarie di intervento straordinario di integrazione salariale a norma dell’articolo 3 della legge
23 luglio 1991, n.223, e i lavoratori dipendenti da aziende cui e’ concesso tale trattamento in quanto hanno
stipulato contratti di solidarieta’ a norma dell’articolo
1 della legge 19 dicembre 1984, n.863, e dell’articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n.236, e’ tuttora all’esame del Ministero del lavoro;
- lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano dell’indennita’ di mobilita’, ovvero collocati in mobili- ta’ in base a procedure avviate antecedentemente a tale
data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per l’operativita’ della deroga, si fa rinvio al punto 4.2, lettera l, del presente capitolo;
- lavoratori dipendenti dagli enti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni), e al decreto legge 29 agosto 1994, n.517, reiterato dal ultimo con decreto 28 febbraio 1995,
n.56 (RAI-RADIO TELEVISIONE S.p.A). Ai fini dell’operativita’ della deroga si devono considerare interessate da processi di risanamento, oltre alla RAI, anche le aziende consociate RAI, SACIS, SIPRA,
FONIT-CETRA, NUOVA ERI e RAI-CORPORATION (v. punto 4.1, lettera f, del presente capitolo);
- lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell’interno a norma della legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell’articolo 21 della legge 19 marzo 1993, n.68;
- lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative (v. punto 4.1, lettera g, del presente capitolo);
- lavoratori privi della vista (v. punto 4.2, lettera b, del presente capitolo);
- lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Organi- smi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM (circolare telegrafica n.63 dell’8 ottobre 1994 del Ministero del Tesoro e decreto legge 8 febbraio 1995, n.32);
- giudici di pace. Per quanto riguarda il personale che cessa dal servizio per assumere l’ufficio di giudice di pace, si fa rinvio al punto 4.2, lettera s, del presente capitolo).
– DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AMMESSI AL PENSIONAMENTO IN DEROGA AL BLOCCO
La decorrenza da attribuire alle pensioni di anzianita’ da liquidare nei confronti dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento in deroga al blocco resta disci- plinata dalle disposizioni di carattere generale vigenti in materia.
Si rinvia al riguardo ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del presente capitolo.
Le pensioni di anzianita’ riconosciute per effetto di deroghe non previste dal decreto n.553 e introdotte dal decreto n.654 ovvero dall’articolo 13 della legge n.724 non possono comun- que avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1 dicembre 1994 e al 1 gennaio 1995.
Le deroghe non previste dal decreto n.553 introdotte dal decreto n.654 sono quelle di cui al punto 4.2, lettere b), c), d), e), f), l), m), limitatamente ai lavoratori dipen- denti da imprese in ristrutturazione diverse da quelle previste dal decreto n.553, ed o) limitatamente agli iscritti a Fondi che prevedono un’anzianita’ contributiva massima inferiore a quaranta anni, del presente capitolo.
La deroga introdotta dall’articolo 13 della legge n.724 e’ quella di cui al punto 5, lettera f), del presente capitolo. Per un riepilogo delle possibili decorrenze di liquidazione riferite alle singole situazioni di deroga, si richiama il messaggio n. 19293 dell’8 febbraio 1995 (allegato 18).
- – DECORRENZA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI RIENTRANTI NEL BLOCCO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA ENTRO IL 28 SETTEMBRE 1994
Nei confronti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, che abbiano presentato domanda di pensione di anzianita’ entro il 28 settembre 1994 e che non si trovino nelle condizioni richieste per essere ammessi al pensionamento in deroga al blocco, la pensione di anzianita’ puo’ essere liquidata con le seguenti decorrenze (articolo 13, comma 5, della legge n.724 del 1994):
- dal 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un’anzianita’ contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
- dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un’anzianita’ contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni. Ovviamente, tali lavoratori potranno conseguire la pensione soltanto a condizione che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianita’;
- dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un’anzianita’ contributiva o di servizio fino a 30 anni. Ovviamente, anche i lavoratori in questione potranno conseguire la pensione soltanto a condizione che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di con- tribuzione richiesti per il pensionamento di anzianita’. Per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione entro il 28 settembre 1994 e che conseguano il requisito contributivo massimo utile previsto nell’ordinamento previ- denziale di appartenenza, prima, rispettivamente, del 1 luglio 1995 o del 1 gennaio 1996 o del 1 gennaio 1997, il trattamento pensionistico e’ attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina vigente in tale ordinamento in materia di decorrenza delle pensioni di anzianita’ (articolo 13, comma 7, della legge n.724).
– LAVORATORI DIPENDENTI IN POSSESSO DEL REQUISITO DI TRENTACINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993
I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati a partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l’anno 1995 (articolo 13, comma 10, della legge n.724).
L’individuazione delle condizioni e delle modalita’ di applicazione della disposizione in parola e’ subordinata all’emanazione del previsto decreto ministeriale.
- – CONFERMA DEGLI EFFETTI DEI DECRETI N.553 E N.654 L’articolo 13, comma 9, della legge n.724, nell’abrogare le disposizioni del decreto legge n.654, ha stabilito che restano fermi la validita’ degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base ai decreti n. 553 e n.653.
CAPITOLO III
PENSIONE AI SUPERSTITI DI ASSICURATO
1 – REQUISITI
L’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribu- zione prevista per le pensioni di vecchiaia non si applica alle pensioni indirette da liquidare ai superstiti di assi- curato, relativamente alle quali restano confermati i requi- siti previsti dalla previgente normativa (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.503 del 1992).
Pertanto per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta e’ richiesto che il lavoratore alla data della morte avesse perfezionato:
- i requisiti di assicurazione e di contribuzione, interi o ridotti, richiesti al 31 dicembre 1992 per il diritto a pensione di vecchiaia (articolo 9, sub articolo 2, e articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n.218); ovvero i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto all’assegno di invalidita’ o alla pensione di inabilita’ (articolo 9,sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n.218, come modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n.222).
Con la presente circolare viene diffuso immediatamente il riepilogo delle disposizioni relative ai requisiti per il diritto alla pensione, al quale fara’ seguito, a breve, la parte concernente il calcolo dei trattamenti e le norme sul cumulo.
Nell’allegato 19 e’ riportato l’elenco delle circolari emanate a partire dal 1992 per l’applicazione dei provvedimenti di riforma delle pensioni.
IL DIRETTORE GENERALE