Circolare Inps n. 97 del 28-08-2020
Circolare Inps n. 97 del 28-08-2020
| OGGETTO: | Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020 |
| SOMMARIO: | Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. |
1. Premessa
Con la circolare n. 89 del 27 luglio 2020 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2020, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 7 luglio 2020 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 5 del 21 gennaio 2020) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).
2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2020, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 [1].
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2020 [2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2019 [3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni [4].
Il reddito applicabile, per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 59,45 [5].
| Il Direttore Generale vicario | ||
| Vincenzo Caridi |