Cittadinanza italiana
Cittadinanza italiana
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La cittadinanza è, dal punto di vista giuridico-formale, il rapporto giuridico tra una persona e uno Stato. Questa può essere acquisita:
- per diritto derivante da discendenza o matrimonio
- per concessione derivante da naturalizzazione o beneficio di legge
Nel nostro Paese è per il momento previsto un solo caso di ius soli ed è quello relativo alla persona straniera nata in Italia e residente in Italia senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Entro il 19° anno infatti l’interessato deve rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede. Sono richiede due condizioni:
- essere nati in Italia
- avervi risieduto legalmente ininterrottamente sino al compimento della maggiore età
Il Comune di residenza è tenuto, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del 18° anno d’età, a comunicare all’interessato tale diritto. In mancanza di questa comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre il 19°anno.
Il richiedente la cittadinanza italiana si registra sul portale informatico dedicato alla procedura al seguente indirizzo del Servizio di inoltro telematico : e riceve le credenziali personali di accesso al sistema informatico.
Può così compilare il modello telematico di domanda, allegando nei prescritti campi informatici:
- documento di riconoscimento;
- atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine;
- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico;
- ricevuta del pagamento del contributo di € 250,00 previsto dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113
- estremi della marca da bollo telematica .
I parametri reddituali per valutare la capacità contributiva del richiedente sono quelli dettati dall’art. 3 del D.L. n. 382/1989 (convertito in L. 8/1990) a fini di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia.
In base a tali parametri il reddito non dev’essere inferiore a:
- €. 8.263,31 se il richiedente non ha altre persone a carico;
- € 11.362,05 se il richiedente ha il coniuge a carico, maggiorato di ulteriori €. 516,00 per ogni ulteriore persona a carico (ad es. figli).
Una volta compilata, la domanda viene trasmessa informaticamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero) competente, che provvede alla successiva convocazione dei richiedenti.
Conviene sapere che, anche in caso di bocciatura della domanda, non si potranno recuperare i soldi. Chi deciderà di provarci di nuovo, dovrà fare un altro versamento da € 250,00.
Per la consultazione dello stato della pratica di cittadinanza.
La cittadinanza può essere acquisita:
Per nascita da padre o madre cittadini italiani.
E’ cittadino italiano il figlio nato in Italia o all’estero da padre o madre cittadini italiani.
E’ altresì italiana la persona nata in Italia se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti oppure se sono cittadini di Stati che non prevedono la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all’estero.
Ecco la lista completa e aggiornata dei documenti da presentare per la domanda di cittadinanza italiana per residenza:
1. Marca da bollo da € 16,00
2. Atto di nascita (tradotto)
L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.
Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
ATTENZIONE : per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata.
3. Certificato penale
Si tratta del certificato penale del Paese di origine. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).
Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
ATTENZIONE : se il richiedente ha risieduto anche in altri paesi è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.
4. Fotocopia del passaporto o della carta di identità
È necessaria una fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità.
5. Fotocopia del permesso di soggiorno
È necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
*i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).
6. Residenza
Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande).
Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati.
7. Autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti)
I moduli per le autocertificazioni saranno consegnate dagli avvocati e dovranno essere compilate e firmate
8. Modello CU, Unico e modello 730
A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.
Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS.
In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrarlo, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente.
9. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore
Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione.
10. Copia del versamento del contributo di € 250,00
Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.

Documentazione aggiuntiva per casi particolari
Questi sono alcuni documenti che vengono richiesti solo in casi specifici.
- Certificato
di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato
(art.9, c. 1, lett. e – at. 16 c. 2)
Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art. 9, c.1, lett. b) - Documentazione relativa alla prestazione del servizio – anche all’estero – alle dipendenze dello stato (art. 9, c.1, lett. c)
- Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado (art. 9, c1, lett. a)
Per matrimonio con un/una cittadino/a italiano/a
In questo caso sono richiesti: due anni di residenza legale in Italia oppure 3 anni dal matrimonio se residente all’estero. I termini sono dimezzati se sono nati o sono stati adottati figli
1. Marca da bollo da € 16,00
2. Atto di nascita (tradotto)
L’estratto dell’atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.
Questo documento deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.
3. Certificato penale
Si tratta del certificato penale del Paese di origine. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).
Oltre al certificato penale del paese di origine serve un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in Italia.
4. Fotocopia del passaporto o della carta di identità
È necessaria una fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità.
5. Fotocopia del permesso di soggiorno
È necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
*i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).
6. Atto integrale di matrimonio
L’atto integrale – o copia integrale – è una fotocopia autenticata dell’atto originale. Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile.
7. Copia del versamento del contributo di € 250,00
Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.

8. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore
Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordi di integrazione
9. Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (la discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande).
Il certificato di residenza può essere sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti agli avvocati.
10. Autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti)
I moduli per le autocertificazioni saranno consegnate dagli avvocati e dovranno essere compilate e firmate
11. Documento identificativo coniuge italiano e data del giuramento (se il coniuge è naturalizzato)
Per naturalizzazione
può essere richiesta dalla persona straniera maggiorenne che possiede determinati requisiti:
- residente legalmente in Italia da almeno 3 anni con padre, madre o ascendente in linea retta di II° grado (nonno/a) già cittadini italiani o nati in Italia a determinati requisiti:
- maggiorenne adottato da cittadino italiano, legalmente residente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione;
- persona straniera che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni;
- al cittadino comunitario che risiede in Italia da almeno 4 anni;
- apolide e/o rifugiato e soggetto a protezione sussidiaria legalmente residente in Italia da almeno 5 anni;
- persona straniera che sia regolarmente residente in Italia da almeno 10 anni;
Per beneficio di legge
la persona straniera o apolide figlia o nipote di persona di origine italiana per nascita (già cittadini italiani anche se hanno perso la cittadinanza) diventa italiana di diritto se dimostra di:
- essere residente in Italia da almeno 2 anni al compimento dei 18 anni e dichiarare entro un anno di voler diventare cittadino italiano;
- aver prestato, previa dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza , servizio militare per lo stato italiano;
- aver ricoperto, sempre dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano;