Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con redditi da lavoro autonomo
Personale medico ed infermieristico in pensione quota 100 , non applicazione di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19
Con la Circolare numero 41 del 19-03-2020 ai sensi dell’ art 1, comma 6, del Decreto Legge n.14 del 9 marzo 2020, per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo.
Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139” compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa – unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.