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Cumulo e totalizzazione con la contribuzione agricola

Cumulo e totalizzazione con la contribuzione agricola

Di seguito i punti del messaggio Inps n. 1867 del 05-05-2020 in merito ai regimi di cumulo e totalizzazione in presenza di contribuzione agricola.

L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per determinare l’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni.

Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

– contribuzione agricola dipendente + FPLD

– contribuzione in una o più gestioni speciali autonome

– altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione

Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

– contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD  

– contribuzione in una o più gestioni speciali autonome

Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

– contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD

– altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome

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