DECRETO 11 maggio 2018

DECRETO 11 maggio 2018 

IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL’INTERNO

  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l’art.  1,

comma 220, che prevede l’erogazione di  un  contributo  a  titolo  di

sgravio contributivo delle aliquote per l’assicurazione  obbligatoria

previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un  milione  di

euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e  2020  e  per  un  periodo

massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali  che  assumono

con contratti di lavoro a tempo indeterminato,  a  decorrere  dal  1°

gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018,  le  donne  vittime  di

violenza di genere,  sulla  base  di  certificazione  rilasciata  dai

centri di servizi sociali  del  comune  di  residenza  o  dai  centri

anti-violenza  o  dalle  case-rifugio  di  cui  all’art.  5-bis   del

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381  recante  «Disciplina  delle

cooperative sociali»

  Visto  l’art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre  2013,  n.  119

recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il

contrasto della violenza di genere, nonche’  in  tema  di  protezione

civile e di commissariamento delle province» che  prevede  le  azioni

per il potenziamento delle forme di assistenza  e  di  sostegno  alle

donne  vittime  di  violenza   attraverso   modalita’   omogenee   di

rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali   dei   centri

antiviolenza, dellE case-rifugio e dei  servizi  di  assistenza  alle

vittime;

  Acquisito il concerto del Ministero  dell’interno  con  nota  prot.

4469 del 27 aprile 2018;

                              Decreta:

             Art. 1

                         Oggetto e finalita’

  1. In attuazione dell’art. 1, comma 220, della  legge  27  dicembre

2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n.  381  del

1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato,  a  decorrere

dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di

violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione,  debitamente

certificati dai centri di servizi sociali del comune di  residenza  o

dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui  all’art.  5-bis

del decreto-legge, n. 93 del  2013,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 119 del 2013 e’ riconosciuto l’esonero dal  versamento

dei complessivi contributi previdenziali a carico  delle  cooperative

medesime,  con  esclusione  dei  premi  e   contributi   all’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

  2.  Resta   ferma   l’aliquota   di   computo   delle   prestazioni

pensionistiche.

Art. 2

Modalita’ operative

1. L’agevolazione di cui all’art. 1 e’ concessa nel limite di spesa

di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  2. Al fine dell’ammissione  al  beneficio,  in  relazione  ad  ogni

assunzione  operata  sulla  base  delle  agevolazioni  previste   dal

presente  decreto,  le  cooperative  sociali   devono   produrre   la

certificazione del percorso  di  protezione  rilasciata  dai  servizi

sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle

case-rifugio di cui all’art. 5-bis del decreto  –  legge  n.  93  del

2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.

  3. Le agevolazioni contributive di cui  al  presente  decreto  sono

riconosciute   dall’Inps   in   base   all’ordine   cronologico    di

presentazione delle domande da parte delle  cooperative  sociali  nei

limiti delle risorse di cui al comma 1.

  4.  Il  rimborso  all’Inps  degli  oneri   derivanti   dall’esonero

contributivo di cui all’art. 1 e’ effettuato sulla base  di  apposita

rendicontazione.

  5. L’Inps provvede al monitoraggio delle minori  entrate  derivanti

dal presente articolo fornendo i relativi elementi al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  sara’  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

    Roma, 11 maggio 2018

                                              Il Ministro del lavoro 

                                            e delle politiche sociali

                                                      Poletti         

Il Ministro dell’interno

          Minniti       

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970

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