DECRETO 24 febbraio 2020
DECRETO 24 febbraio 2020
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da
eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con
il quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei
tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione
secondo le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159, recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle
norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» che prevede la
«Sospensione dei termini per eventi eccezionali»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019», che prevede, tra l'altro, la
sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2020, concernente «Disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 febbraio 2020, nel quale sono indicati i comuni delle
Regioni Lombardia e Veneto interessati dal diffondersi del virus
COVID-2019;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei
contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1) al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21
febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio nei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa
nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute
alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma.
La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e successive modificazioni.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione.
5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la
disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2020
Il Ministro: Gualtieri