Destinatari della sospensione contributiva
Sospensioni contributive – 1
- Per tutti -> pagamenti in scadenza il 16 marzo differiti al 20 marzo (Art. 60 — DL 18/20)
sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile nei Comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. (Art. 5 DL 9/20)
- Per i datori dei lavoratori domestici -> sospensione dei versamenti dal 23 febbraio al 31 maggio: pagamenti da effettuare entro il 10 giugno in unica soluzione (Art. 37 DL 18/20)
- Aziende DM dei settori turismo, cultura, spettacolo, attività ricreative, ristorazione, asili nido, trasporti, terzo settore e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator – > sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 30 aprile:pagamenti da effettuare entro il 31 maggio, in unica soluzione o in 5 rate senza interessi (Art. 61 comma 2 – DL 18/20 e art. 8 DL 9/20).
- Società, enti e associazioni sportive -> sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 31 maggio: pagamenti da effettuare entro il 30 giugno, in unica soluzione o in 5 rate senza interessi (art. 61 comma 2 lett. a DL 18/20)
Sospensioni contributive – 2
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nello scorso anno -> sospensione dei versamenti dall’8 marzo fino al 31 marzo: pagamenti da effettuare entro il 31 maggio, in unica soluzione o in 5 rate senza interessi – gli adempimenti non sono sospesi (Art. 62 comma 2 DL 18/20)
- Versamenti delle quote a carico dei dipendenti Aziende DM -> sospesi, secondo i termini precisati nei punti precedenti
- Versamenti per Fondo di Tesoreria -> sospesi, secondo i termini precisati nei punti precedenti
- Emissione avvisi di addebito e diffide ex art. 2 D.L. 463/83 -> sospesa fino al 31 maggio
- Durc con data scadenza validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile -> validità prorogata fino al 15 giugno. In assenza di Durc in corso di validità o con validità prorogata al 15/06/2020, la verifica per le istanze pervenute dal 17/03/2020 (data di entrata in vigore del DL 18/20) al 15/04/2020 riguarderà la regolarità fino al 31 agosto (Art. 103 DL 18/20) 11)Versamenti delle rate di dilazione -> sospesi, secondo i termini precisati nei punti precedenti