Dichiarazione di successione rettificativa per la correzione dell’errore materiale
Rettifica dell’errore materiale in dichiarazione di successione- dichiarazione rettificativa – imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali – Articolo 31, comma 1 TUS. – Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 375 del 10 settembre 2019 fornisce chiarimenti in merito, affrontando il caso di errori nella dichiarazione di successione che non incidono nella determinazione della base imponibile.
Il contribuente che dovesse accorgersi di aver sbagliato a compilare alcuni dei dati della dichiarazione potrà correggerli entro la scadenza di presentazione, fissata in 12 mesi dalla data di apertura della successione.
Successivamente, sarà necessario presentare una dichiarazione rettificativa versando, per le formalità di trascrizione, oltre all’imposta catastale ed ipotecaria in misura fissa anche la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo ed i tributi speciali.
Nel caso di errori materiali che non incidono sulla determinazione della base imponibile, il contribuente potrà correggere la dichiarazione di successione presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione:
- le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990;
- la tassa ipotecaria;
- l’imposta di bollo;
- i tributi speciali (cfr. Risoluzione n. 23 del 12 febbraio 1997 Dir. AA.GG.)