Diritto di difesa Art. 17 Testo unico sull’immigrazione
Art. 17
Testo unico sull’immigrazione
Diritto di difesa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell’imputato o del difensore.
(1) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.