Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana IV
Costituzione della Repubblica Italiana
Disposizioni transitorie e finali
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. (1)
(1) Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.