Lavoro

Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana VI

20 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Disposizioni transitorie e finali

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse