Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana VII
Costituzione della Repubblica Italiana
Disposizioni transitorie e finali
VII(1)
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
(1) Il terzo comma di questa disposizione e’ stato abrogato con l’art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2.Esso disponeva:
“I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.”.