Lavoro

Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana VII

20 Dicembre 2020 -

Costituzione della Repubblica Italiana

Disposizioni transitorie e finali

VII(1)

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

(1) Il terzo comma di questa disposizione e’ stato abrogato con l’art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2.Esso disponeva:
“I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.”.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse