Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana X
Costituzione della Repubblica Italiana
Disposizioni transitorie e finali
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.