Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana XIII
Costituzione della Repubblica Italiana
Disposizioni transitorie e finali
XIII
[I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne’ cariche elettive.] (1)
[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.] (1)
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) Comma inefficace ai sensi della Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1.