Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana XIV
Costituzione della Repubblica Italiana
Disposizioni transitorie e finali
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano e’ conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.