Disposizioni transitorie e finali Costituzione della Repubblica Italiana XVII
Costituzione della Repubblica Italiana
Disposizioni transitorie e finali
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, L’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. (1)
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e’ convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
(1) Il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante:
“Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facolta’ del Governo di emanare norme giuridiche.” – (Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:
Art. 1 – “Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sara’ chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello stato (Repubblica o Monarchia).”.
Art. 2 – “Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto eleggera’ il Capo provvisorio dello Stato, che esercitera’ le sue funzioni, fino a quando sara’ nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.
Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato e’ richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sara’ raggiunta tale maggioranza, bastera’ la maggioranza assoluta.
Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presentera’ le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato dara’ l’incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuera’ l’attuale regime luogotenenziale fino all’entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.”.
Art. 3 – “Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea.
Il Governo potra’ sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo e’ responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea.”.
Art. 4 – “L’Assemblea Costituente terra’ la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea e’ sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione.
Essa puo’ prorogare questo termine per non piu’ di quattro mesi.
Finche’ non avra’ deliberato il proprio regolamento interno l’Assemblea Costituente applichera’ il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioni e fino al 1922.”.
Art. 5 – “Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.”.
Art. 6 – “I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un’anno dalla sua entrata in funzione.”.
Art. 7 – “Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro Stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la liberta’ di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.”.
Art. 8 – “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazione del referendum, con facolta’ di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.”.
Art. 9 – “Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.”.