Esenzione canone rai 2020
Esenzione canone rai, la Legge di Bilancio 2020 conferma l’esenzione dal pagamento dei € 90 di canone per gli anziani con reddito basso, non superiore al limite di € 8.000.
Il limite di € 8.000 di reddito per gli anziani over 75 viene stabilizzato a partire dal 1° gennaio 2020 e, tra le novità, la Legge di Bilancio stabilisce che potranno usufruirne anche gli anziani conviventi con collaboratori domestici, colf e badanti.
L’esonero non avviene in modo automatico e per evitare l’addebito dei € 90 di canone in bolletta, sarà necessario fare domanda entro le seguenti scadenze:
- il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno
- il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.
Chi ha già presentato domanda lo scorso anno non dovrà inviarla nuovamente.
Solamente alcune categorie di contribuenti potranno beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Rai, l’agevolazione si applica ai seguenti soggetti:
- Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
- Invalidi civili degenti in un casa di riposo;
- Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
- Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
- Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
- Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.
Non paga il canone, inoltre, chi dichiara di non possedere alcuna televisione in casa.
La richiesta andrà inoltrata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o all’ufficio Torino Sat, Sportello abbonamenti tv 10121 Torino.
• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO. Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;