FISA Documentazione occorrente
FISA Documentazione occorrente
La documentazione da presentare per ottenere le prestazioni garantite dal Fondo è la seguente:
A – Prestazioni sanitarie:
• attestazione rilasciata dalla competente Sede dell’INPS concernente il numero delle giornate di iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici dell’anno
precedente o altra documentazione utile a certificare il lavoro svolto (busta
paga, registro di impresa);
• indicazione da parte del lavoratore della Azienda o delle Aziende presso le
quali, nell’anno precedente, ha prestato la propria attività lavorativa;
• copia della scheda dimissione ospedaliera e del diario clinico in caso di ricovero
in istituto di cura;
• copia della prescrizione medica e del conto quietanzato della spesa sostenuta, in caso di accertamenti diagnostici, radiografici o altri esami per i quali il
presente regolamento prevede il rimborso.
Per la liquidazione delle prestazioni che si riferiscono ai componenti del nucleo
familiare l’iscritto oltre alla documentazione sopra indicata dovrà presentare lo
stato di famiglia (autocertificazione).
Il Fondo si riserva di richiedere copia della cartella clinica in caso di ulteriori
accertamenti.
B – Prestazione infortunistiche:
• attestazione rilasciata dalla competente Sede dell’INPS concernente il numero delle giornate di iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici dell’anno precedente o altra documentazione utile a certificare il lavoro svolto (busta
paga, registro di impresa);
• indicazione da parte del lavoratore o degli eredi, dell’Azienda, o delle Aziende, presso le quali il lavoratore infortunato ha prestato la propria attività
lavorativa nell’anno precedente;
• copia della denuncia dell’infortunio che il datore di lavoro ha presentato
all’INAIL;
• attestazione dell’INAIL comprovante il grado di invalidità permanente riconosciuto;
• certificato necroscopico rilasciato dalla autorità competente in caso di morte per infortunio sul lavoro;
• copia del verbale dell’autorità di P.S. sulla dinamica dell’incidente in caso di
infortunio in itinere.
Ai fini della erogazione delle prestazioni sono considerate utili solamente le
giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici per le quali è stata versata la contribuzione.