FISA Stati di non autosufficienza consolidata/permanente

FISA Stati di non autosufficienza consolidata/permanente

(Garanzia operante per il solo lavoratore e non per i familiari per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorate superiore a 50 e per i tempi indeterminati)

Oggetto della garanzia

Il Fondo garantisce il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie o
di assistenza e presidi/ausili ortopedici e documentate per un valore massimo
corrispondente alla somma mensile assicurata qualora l’iscritto venga a trovarsi,
in un momento successivo alla data di decorrenza della polizza, in uno stato di
non autosufficienza quale indicato al successivo punto 11.5 “Definizione dello
stato di non autosufficienza”.
La garanzia è operante qualora lo stato di non autosufficienza sia stato causato
da una malattia oppure sia conseguente a un infortunio sul lavoro certificato
dall’INAIL.

Persone assicurate

La garanzia è valida per tutti gli iscritti al Fondo titolari della copertura (con
esclusione dei familiari) di età compresa tra i 18 e i 75 anni che rispondano ai
criteri di accettazione medica indicati al punto 11.3 “Condizioni di assicurabilità”.

Condizioni di assicurabilità

Ai fini dell’operatività della garanzia, le persone assicurate, al momento della
data di effetto della propria copertura assicurativa, devono rientrare nelle seguenti condizioni di assicurabilità:

Non avere bisogno dell’aiuto di un terzo per compiere quotidianamente una
o più delle attività di vita di seguito indicate:
a) Lavarsi
b) Vestirsi
c) Spostarsi
d) Nutrirsi

  • Non essere in diritto, aver richiesto o essere stato riconosciuto invalido civile in misura superiore al 25%.
  • Non essere affette dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi,
    dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su
    base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o
    angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l’assunzione di farmaci
    ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali
    non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l’assunzione di almeno 3 farmaci.

  • Non presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti che
    limitino le capacità fisiche e mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale.

Massimale mensile assicurato

Nel caso in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni indicate al successivo articolo “Definizione dello stato di non autosufficienza”, il massimale mensile
garantito corrisponde a € 1.000,00.
Dalla data del riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il rimborso
delle spese sostenute verrà corrisposto per una durata massima di due anni.
Dall’01/01/2019 viene inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute
per l’installazione di idonei congegni di risalita e/o di discesa quali, ad
esempio, l’ascensore interno, il montacarichi, il servoscala, le piattaforme
elevatrici.
Per questa fattispecie di spese l’importo verrà rimborsato in un’unica soluzione e concorrerà a determinare la cifra massima complessiva di rimborso
di € 24.000,00 in due anni. Il rimborso verrà effettuato su presentazione
della fattura di spesa regolarmente quietanzata e intestata al beneficiario
dell’indennizzo.
Per la quota di massimale non utilizzato con tale rimborso rimarrà fermo il
diritto alla corresponsione mensile di € 1.000,00 per le spese sostenute ad
altro titolo sino alla concorrenza di € 24.000,00.

Definizione dello stato di non autosufficienza

Come indicato “Oggetto della garanzia”, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l’iscritto il quale, in conseguenza di un infortunio o di
malattia e in presenza di uno stato di salute valutato come “consolidato”, si trovi
nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo almeno
tre dei quattro atti ordinari della vita quotidiana:

• Lavarsi (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un livello ragionevole di igiene personale)

• Vestirsi (capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali)

• Spostarsi (capacità di muoversi da una stanza all’altra all’interno della residenza abituale, anche con l’utilizzo di ogni tipo di ausilio)

• Nutrirsi(capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile)

e necessiti in modo costante:

• dell’assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio
oppure;

• di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.

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