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Fondo Garanzia Procedura concorsuale LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Fondo Garanzia Procedura concorsuale LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Procedura concorsuale: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (CODICE 2)

Qualora il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata dopo 30 giorni dal deposito dello stato passivo di cui all’articolo 209, Legge Fallimentare.

Se sono state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, il termine decorre dal giorno successivo al deposito del decreto.

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto. Esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall’articolo 2948, comma 5, codice civile.

Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l’articolo 2, comma 5, decreto legislativo 80/1992 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

In caso di liquidazione coatta amministrativa è necessario allegare alla domanda :

  • Copia autentica dello stato passivo reso esecutivo;
  • Copia autentica del decreto che ha deciso azione di opposizione o impugnazione;
  • Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) o Modello SR54;
  • Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.) se non è stato allegato il mod. SR52;
  • Copia Contratto di Cessione del TFR In caso di cessione del TFR;
  • Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare;
  • Copia del documento di identità;
  • Mandato di assistenza e rappresentanza;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante causa (in caso di successione legittima) solo se la domanda è presentata dagli eredi;

  • Atto di notorietà Mod. Ap.17 (in caso di successione legittima) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte (successione testamentaria) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Documentazione necessaria in base alle disposizioni testamentarie (successione testamentaria) solo se la domanda è presentata dagli eredi;

  • Modello SR22 Delega alla riscossione in favore di uno, solo degli eredi Solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti di lavoro se uno degli eredi è minore, solo se la domanda è presentata dagli eredi;

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