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Immobili pignorati e dichiarazione di successione

Gli immobili pignorati vanno inseriti nella dichiarazione di successione?

L’interpello dell’Agenzia delle Entrate, citando il primo comma dell’articolo 8 del TUS (Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) ha confermato la correttezza dell’inserimento degli immobili pignorati nella dichiarazione di successione. Il testo riporta infatti che:

“Alla luce del delineato quadro normativo, si condivide la soluzione proposta dall’istante secondo la quale gli immobili trasferiti con decreto di trasferimento del 2014 devono essere inseriti nella dichiarazione di successione. Ciò in quanto alla data di apertura della successione tali immobili erano ancora nella titolarità del De Cuius (benché pignorati) e quindi compresi nell’attivo ereditario dell’eredità giacente.”

In risposta al secondo quesito, invece, viene citato l’articolo 5 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC). In particolare l’interpello spiega che:

“A parere della scrivente, con la riportata disposizione, il legislatore ha inteso precisare che la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.”

Risulta dunque necessario volturare gli immobili e corrispondere l’imposta relativa.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il termine previsto per la presentazione della dichiarazione è di 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di apertura della successione in cui il curatore di eredità giacente, tra gli altri, ha ricevuto nomina legale.

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