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DIS-COLL

Indennità mensile di disoccupazione: dis-coll

Dal 1° luglio 2017 è diventata strutturale con ultima variazione dall’ art. 7, L. n. 81/2017 l’erogazione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativianche a progetto, che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS e che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Per il raggiungimento del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata, il soggetto deve essere iscritto a quest’ultima, ma non deve essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Per accedere alla prestazione DIS-COLL il lavoratore deve possedere almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nella Gestione Separata, nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
Per quanto riguarda la durata della prestazione non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. La prestazione DIS-COLL può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

La misura del calcolo è pari al 75% del reddito medio mensile, l’importo massimo mensile per il 2021 è comunque di € 1.335,40 , che viene annualmente rivalutato, a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese in misura pari al 3%.

Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità ( Circolare INPS 3 del 04-01-2022 ).

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Se nei sessantotto giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS-COLL è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego entro i successivi 15 giorni.

COSE DA SAPERE:

Spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
  • assegnisti;
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio;

Sono esclusi:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori e sindaci;
  • revisori di società;
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

Requisiti:

  • al momento della domanda di DIS-COLL bisogna essere in stato di disoccupazione;
  • devono esserci almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione al momento della domanda;
  • I beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata; 

Come e quando:

  • la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • la DIS-COLL spetta a decorrere dal primo giorno successivo all’invio della domanda e in ogni caso non prima dell’ 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • può spettare per un massimo di 6 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima della prestazione pari a 12 mesi; ( Circolare INPS 3 del 04-01-2022 )

Casi particolari:

  • Qualora la DIS-COLL sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti;
  • La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa;
  • Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonomadi impresa individuale o un’attività parasubordinata deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
  • l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di € 4.800 per lavoro autonomo e di € 8.000 per lavoro parasubordinato e per attività di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a € 3.000 netti per anno civile.
  • l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000 netti per anno civile.
  • dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile;

Decade se:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;

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