INPS Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 2021
Regolamento INPS 2021
REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Dell’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
OGGETTO: Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Deliberazione n. 111
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 21 DIC. 2020
EMANA
Art.1 Ambito di applicazione
Art.2 Durata del Procedimento
Art.3 Decorrenza dei termini
Art.4 Comunicazione di avvio del procedimento
Art.5 Comunicazione dei motivi ostativi a/l’accoglimento dell’istanza
Art.6 Sospensione del termine
Art.7 Attività consultiva
Art.8 Valutazioni tecniche
Art.9 Termine finale del Procedimento
Art.10 Risarcimento danni
Art.11 Pubblicazione
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1 . Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono essere conclusi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio, come stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 . Non sono disciplinati dal presente Regolamento:
a) i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo;
b) i procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari siano selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie;
c) i procedimenti relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, i quali sono disciplinati dalla normativa di settore e dagli atti regolamentari interni emanati dall’Istituto.
3 . Per i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all’Istituto si applicano i rispettivi termini ivi indicati.
Articolo 2
(Durata del Procedimento)
1 . I procedimenti di competenza dell’Istituto, avviati su domanda di parte o d’ufficio, devono essere conclusi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella Tabella A) allegata al presente Regolamento. I procedimenti non inclusi nella predetta Tabella A dovranno essere conclusi nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 . Se la domanda è manifestatamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il procedimento sarà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consisterà in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990.
3 . Per i procedimenti introdotti successivamente al presente Regolamento, ove ricorrano le condizioni per la fissazione di un termine superiore ai 30 giorni, i termini saranno di volta in volta stabiliti attraverso un’integrazione alla Tabella A) di cui al comma 1.
Articolo 3
(Decorrenza dei termini)
1 . Il termine iniziale per i procedimenti di cui alla Tabella A) decorre dalla data d’inizio ivi indicata, secondo le diverse fattispecie individuate.
2 . Il termine iniziale dei procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta per la tipologia di servizio/prestazione, sia nel caso essa pervenga direttamente dall’interessato o da un suo intermediario sia per il tramite del datore di lavoro. Fanno eccezione le istanze indicate nella Tabella A) allegata per le quali il termine iniziale del procedimento, ad iniziativa di parte, decorre da un momento diverso in virtù di specifiche disposizioni normative.
3 . L’istanza deve essere presentata con le forme, nei modi e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari. Le domande carenti degli elementi essenziali che consentano l’individuazione dell’istante e dell’oggetto della richiesta, ovvero non corredate della documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti inerenti allo specifico procedimento, si considerano come non presentate e non danno luogo al decorso dei termini per la conclusione del relativo procedimento.
4 . Se la domanda è incompleta ma, comunque, sanabile o soggetta a completamento, ne viene data comunicazione all’istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della regolarizzazione della domanda. Nel caso in cui il perfezionamento della domanda sia subordinato ad un’attività interna dell’Istituto il termine decorre, comunque, dalla data di presentazione della domanda stessa.
5 . Ai fini del decorso del termine in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, l’istanza si intende ricevuta dall’Istituto:
a) per le istanze inviate in modalità telematica, alla data in cui è stata effettuata la trasmissione della singola domanda o del file contenente più domande;
b) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all’Istituto risultante dall’avviso di ricevimento, e, se la data non risulta o sia comunque incerta, alla data risultante dal bollo apposto sull’avviso medesimo dall’ufficio postale;
c) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento, alla data risultante dal protocollo d’ingresso in Istituto;
d) per le istanze trasmesse con posta elettronica certificata (PEC), alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna;
e) per le istanze presentate direttamente presso una struttura dell’Istituto, alla data di consegna risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall’Istituto.
6 . Con riferimento alle domande di pensione in regime internazionale, l’istanza si intende ricevuta dall’Istituto:
a) per le istanze inviate in modalità telematica direttamente all’Istituto, alla data in cui è stata effettuata la trasmissione della singola domanda o del file contenente più domande, completa dei dati e dei documenti necessari;
b) per le istanze presentate alle Istituzioni estere e da esse inviate a mezzo posta, alla data in cui l’Istituto riceve la domanda, completa dei dati e dei documenti necessari, da parte dell’Istituzione estera.
I dati e documenti necessari sono quelli contenuti nei formulari di collegamento comunitari per l’Unione europea, nei formulari di domanda e di collegamento per le Convenzioni bilaterali e nel formulario relativo al prospetto contributivo.
7 . Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca, per qualsiasi motivo, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali dell’istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e integralmente dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
Articolo 4
(Comunicazione di avvio del procedimento)
1 . Fatti salvi i casi in cui sussistano ragioni d’impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o Regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2 . I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti dell’avvio del procedimento mediante la comunicazione personale di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la 4 comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, sul sito istituzionale www.inps.it, o mediante l’impiego di procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
3 . L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al competente responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie nel termine di dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l’intervento dell’interessato nel procedimento.
4 . Nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che avviati d’ufficio, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 devono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’ufficio, l’unità organizzativa, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
c) la data di presentazione della relativa istanza;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
e) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 del medesimo decreto legislativo, ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
f) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e).
Articolo 5
(Comunicazione dei motivi ostativi a/l’accoglimento dell’istanza)
1 . Nei casi previsti dall’art. 10-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata.
2 . Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate anche da documenti.
3 . La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di cui all’articolo 2 che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo.
4 . Nel caso in cui l’istante abbia presentato osservazioni, il responsabile del procedimento è tenuto a dare ragione del loro eventuale mancato accoglimento nella motivazione a base del diniego finale indicando gli eventuali soli motivi ostativi ulteriori, conseguenza delle osservazioni.
5 . Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10bis della all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ii.
Articolo 6
(Sospensione del termine)
1 . Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dello stesso Istituto o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 . L’espletamento dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all’adozione del provvedimento finale, e non sospendono pertanto il decorso dei termini previsti.
3 . I tempi necessari per l’acquisizione di pareri e di valutazioni indispensabili ai fini dell’adozione del provvedimento rientrano nel computo dei termini previsti per i singoli procedimenti, qualora tali pareri e valutazioni siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dell’Istituto.
4 . I termini sono, altresì, sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto. Il termine riprende a decorrere dalla data in cui l’Istituto riceve le informazioni o le certificazioni dall’Istituzione estera.
Articolo 7
(Attività consultiva)
1 . Ove debba essere obbligatoriamente richiesto il parere di un organo consultivo, il medesimo deve intervenire entro il termine stabilito dalla legge o comunque entro il termine di venti giorni previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 all’articolo 16, comma 1, o, nel caso in cui insorgano esigenze istruttorie, entro il termine di cui all’articolo 16, comma 4, della suddetta legge.
2 . Nel caso in cui sia stato richiesto un parere facoltativo a organi, amministrazioni o enti, lo stesso deve essere reso entro un termine massimo di venti giorni come per legge, o, nel caso in cui insorgano esigenze istruttorie, entro il termine di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3 . Decorso il termine senza che i pareri di cui ai precedenti commi 1 e 2 siano stati comunicati, l’Istituto procede indipendentemente dall’espressione del parere.
4 . Il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri, fatto salvo il caso di omessa richiesta.
Articolo 8
(Valutazioni tecniche)
- Laddove per espressa disposizione di legge o di Regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di specifici organi o enti e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’Istituto nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta come previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento dovrà chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
Articolo 9
(Termine finale del Procedimento)
1 . I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti recettizi.
2 . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
3 . Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione di efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l’ufficio competente al controllo medesimo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
4 . Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5 . Nei casi di silenzio inadempimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell’eventuale termine di sospensione di cui all’articolo 6 comma 1, o di cui all’articolo 6, comma 4, del presente Regolamento, l’interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Articolo 10
(Risarcimento danni)
1 . L’Istituto è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento in riferimento all’articolo 2-bis, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’Istituto non è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inerzia o ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.
Articolo 11
(Pubblicazione)
1 . Al presente Regolamento e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto e nelle altre forme stabilite dalla Direzione Generale.
Prodotto/Servizio | Unità organizzativa responsabile del provvedimento/procedimento | Soggetto responsabile del provvedimento/procedimento | Termine Iniziale | Termine per il provvedimento |
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PRESTlTI PLURIENNALI | unità organizzativa competente per materia incardinata nella Direzione Provinciale/Filiale Metropolitana | Funzionario titolare di Posizione Organizzativa relativa alla unità organizzativa competente per materia | data ricezione della domanda completa | 75 giorni |
MUTUI individuali ai soci delle cooperative edilizie | team competente per materia incardinato nella Direzione centrale Patrimonio ed Investimenti/Gestione e razionalizzazione del patrimonio strumentale, programmazione lavori e mutui a cooperative edilizie e enti | Funzionario titolare di Posizione Organizzativa al team competente per materia | data ricezione della domanda completa | 85 giorni |
MUTUI IPOTECARI EDILIZI | unità organizzativa competente per materia incardinata nella Direzione Provinciale/Filiale Metropolitana | Direttore provinciale/Direttore Filiale Metropolitana | data ricezione della domanda completa | 75 giorni |
ASSEGNO SOCIALE | unità organizzativa competente per materia incardinata nella Direzione Provinciale/Filiale Metropolitana/Filiale provinciale/Agenzia complessa ovvero Agenzia | Funzionario titolare di Posizione Organizzativa alla unità organizzativa competente per materia | data ricezione della domanda completa | 45 giorni |