Lavoro

La malattia professionale

La malattia professionale

La malattia professionale è una patologia del soggetto la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo ed è determinata da eventi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per le malattie professionali deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra rischio professionale e malattia.

La malattia professionale si differenzia dall’infortunio per la natura del suo rapporto con il lavoro, in quanto contratta nell’esercizio protratto nel tempo e a causa delle lavorazioni esercitate. L’assicurazione contro le malattie professionali opera nei confronti delle stesse persone per le quali è previsto l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

Le malattie professionali si dividono in:

  • tabellate (tabelle allegate al T.U. 1124/1965 con allegato decreto ministeriale 9 aprile 2008 , G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 e circolare 47/2008): il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia;
  • non tabellate: il lavoratore può dimostrare che la malattia di cui è portatore è comunque di origine professionale;

Le malattie tabellate sono quelle per cui vige una presunzione legale sulla loro origine professionale. In questi casi il dipendente dovrà solo dimostrare l’esistenza della malattia e lo svolgimento di mansioni che espongono alla stessa, facendo compilare al proprio medico di base o ad un medico specializzato il modello 5SS-bis.

Quando si ricade nelle malattie non tabellate, il dipendente deve dimostrare:

  • L’esistenza della patologia;
  • Lo svolgimento di mansioni che espongono a una o più patologie;
  • Il rapporto di causa – effetto tra la malattia e il lavoro svolto;

Anche in questo caso il dipendente dovrà far compilare al proprio medico di base o ad un medico specializzato il modello 5SS-bis.

L’elenco delle malattie tabellate è allegato al DPR n. 1124/1965. Quelle che si analizzeranno nelle prossime righe sono le patologie frutto dell’ultimo aggiornamento intervenuto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014.

Il lavoratore una volta a conoscenza di essere affetto da una sospetta malattia professionale, deve darne notizia, entro 15 giorni della sua manifestazione, al datore di lavoro, fornendo allo stesso il numero identificativo del certificato medico e nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al datore di lavoro copia cartacea del certificato medico.

La mancata o tardiva denuncia della malattia professionale al datore di lavoro comporta per il lavoratore la perdita dell’eventuale indennizzo per il tempo antecedente la denuncia medesima. Per data di manifestazione della malattia professionale, si fa riferimento al 1° giorno di astensione dal lavoro a causa di essa; se non si verifica astensione dal lavoro, si considera la data in cui è redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale.

Il datore di lavoro deve fare la denuncia della malattia professionale all’INAIL, entro 5 giorni decorrenti da quello nel quale è stato informato dal lavoratore, stessa procedura per i familiari coadiuvanti o soci, ed anche la propria, se trattasi di titolare artigiano. La denuncia deve essere trasmessa on-line all’INAIL. Se la malattia professionale non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL entro 3 anni e 150 giorni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Se il lavoratore non svolge attività lavorativa, può presentare tramite Patronato all’INAIL la domanda di riconoscimento della malattia professionale tramite il modello 5SS-bis compilato dal medico.

La silicosi e l’asbestosi, malattie gravi e irreversibili dell’apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc. Queste malattie devono essere contratte nell’esercizio delle lavorazioni indicate nell’apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico; a differenza di quanto disposto per le altre malattie professionali, non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse.

Nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.

Non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell’attività rischiosa.

La rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie; è, inoltre, prevista una “rendita di passaggio”, come misura precauzionale contro l’aggravamento della malattia.

All’atto dell’erogazione della prestazione l’INAIL stabilisce l’entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo potrebbe aggravarsi.
Per questo motivo il lavoratore può inviare all’INAIL una domanda di aggravamento, detta anche domanda di revisione, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l’INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessa richiesta. 
La prima domanda può essere effettuata:

  • dopo 6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta;
  • dopo 1 anno dal momento in cui si è manifestata la malattia (se il lavoratore non si è mai assentato dal lavoro); 

Le successive domande non possono comunque essere presentate prima di un anno dal momento in cui è stata presentata la precedente.
L’ultima domanda, infine, deve essere presentata entro e non oltre i 15 anni dal momento della decorrenza della rendita INAIL e la richiesta deve essere inoltrata non oltre un anno dopo la scadenza del quindicesimo anno.
In caso di esito negativo, ovvero se l’INAIL dovesse rigettare la domanda di aggravamento, il lavoratore può presentare un ricorso, contestando le conclusioni e chiedendo una revisione della decisione.


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