Lavoratori marittimi avvio della trasmissione telematica, dei certificati medici per le prestazioni di malattia.
Lavoratori marittimi. Avvio della trasmissione telematica, da parte degli ambulatori USMAF-SASN, dei certificati medici per le prestazioni di malattia. Procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni.
Nel corso del mese di gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (USMAF-SASN) del Ministero della Salute hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti, lavoratori marittimi e aeronaviganti.
Con il passaggio ai certificati telematici, a regime, i SASN non emetteranno più i modelli cartacei MAL 1, MAL 2 e MAL 3.
Poiché i certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori, nel caso dei marittimi essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex-IPSEMA.
Le informazioni non previste sul CDM telematico dovranno essere fornite e documentate direttamente dal lavoratore, anziché con i modelli MAL, attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale INPS competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e la produzione di copia delle pagine da cui emergano i dati necessari.
Per ottenere le prestazioni il lavoratore, oltre a produrre alla Struttura territoriale competente dell’INPS il modello “SR163” per la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, dovrà anche:
- comunicare il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC);
- esibire il libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e produrne copia delle pagine da cui emergano i dati necessari ad integrare quelli del certificato telematico, al fine di completare il set di informazioni finora riportate nei modelli MAL.
Nell’eventualità in cui il lavoratore marittimo si facesse rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, ESCLUSIVAMENTE nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale”.
Si precisa che l’iscrizione al “turno generale” è generalmente rilevabile dall’apposito timbro apposto sul libretto di navigazione del lavoratore marittimo.
Il marittimo deve fornire alla Struttura territoriale INPS anche il numero di protocollo del certificato telematico da indennizzare (PUC).
Gli uffici USMAF-SASN sono, infatti, tenuti a rilasciare al lavoratore marittimo il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico (PUC).