Lavoro

Le trasferte

L’indennità di trasferta consiste nel compensare ed attenuare il disagio che deriva al lavoratore dipendente dal dover rendere in modo temporaneo la prestazione lavorativa in un luogo diverso da quello in cui è addetto in via permanente.

Rimangono assoggettati alla normativa italiana e quindi alla contribuzione, i lavoratori inviati in trasferta all’estero.

Per poter ottenere la relativa indennità di trasferta, occorre la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro, come da chiarimento della sentenza n. 6240/2006 della Cassazione.

COSE DA SAPERE

I punti:

  • permanenza del legame operativo con la sede di lavoro;
  • temporaneità dello spostamento del lavoratore;
  • l’indennità ha natura mista, in parte retribuisce il disagio del lavoratore e in parte lo risarcisce delle spese sostenute;
  • certezza del rientro nella sede di lavoro;
  • atto unilaterale del datore di lavoro che non necessita di accordo col dipendente;

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