L’indennità di frequenza
L’indennità di frequenza
L’indennità di frequenza è una prestazione che viene concessa ai minori di 18 anni che a seguito del giudizio da parte della Commissione medica vengono riconosciuti “i minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.” È questa la dicitura che troveremo sul verbale rilasciato dalla Commissione medica dopo la visita che attesta il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
L’indennità di frequenza è erogata alle medesime condizioni dell’invalidità civile e fruisce degli stessi principi di perequazione. Viene concessa anche per i minori che frequentano l’asilo nido.
Importo dell’indennità è pari a € 285,66 è corrisposto dall’INPS e viene pagato mensilmente.
Con msg. INPS n. 7382/2014, viene chiarito che “l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi;
Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.”
La procedura per poter richiedere l’indennità di frequenza consiste, nel farsi rilasciare dal proprio medico di base il certificato per presentare domanda di invalidità (Modello.C), successivamente presentandosi ad un Patronato, si invia la domanda telematica all’INPS, la documentazione richiesta, per prevenire ogni ritardo e che la domanda non subisca “intoppi burocratici” è la seguente:
- Certificato del medico (Modello.C)
- Carta d’identità e tessera sanitaria del minore
- Carta d’identità e tessera sanitaria di entrambi i genitori;
- Dichiarazione dei redditi;
- Codice IBAN per accredito prestazione, libretto postale intestato al minore ;
Una volta inviata telematicamente la domanda, segue una comunicazione da parte dell’INPS territoriale di appartenenza, la convocazione può avvenire tramite SMS, comunicazione telefonica oppure con lettera semplice (la tipologia di comunicazione non è uguale per tutte le sedi) e verrà comunicato orario e data della visita alla quale il richiedente dovrà obbligatoriamente presentarsi per essere valutato dalla commissione medica preposta.
Effettuata la visita, a distanza di circa 15/20 giorni arriverà a casa dell’assistito il verbale recante l’esito e la relativa valutazione che la commissione medica ha stabilito, il consiglio è di recarsi immediatamente al Patronato dove si è inviata la domanda che saprà dare tutte le indicazioni del caso per poter sapere a cosa si ha diritto nel caso di accertamento positivo.
Per i neomaggiorenni con indennità di accompagno Legge 114 del 11.08.2014, comma 6 la procedura per continuare a percepire la prestazione va eseguita direttamente dal sito INPS. (Circolare numero 10 del 23-01-2015).
COSE DA SAPERE
Tipologie e quando viene riconosciuta l’indennità:
TIPOLOGIE DI INVALIDITÀ
| INDENNITÀ DI FREQUENZA | INVALIDITÀ CIVILE | ACCOMPAGNAMENTO |
| Minori di 18 anni | Età fra i 18 e i 67 anni | Più di 67 anni (può essere riconosciuto solo l’accompagnamento) Meno di 67 anni |
| Chi abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; | Chi abbia una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 (dal 74% al 99%); Chi viene riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%); Dal 74% a 99% Assegno invalidità civile 100% Pensione invalidità civile | Chi sia impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e a chi necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; |
| importo € 285,66 limite reddituale € 4.906,72 | Importo dal 74% a 99% € 285,66 limite reddituale € 4.906,72 (13 mensilità) Importo con 100% € 285,66 limite reddituale € 16.814,34 (13 mensilità) | Importo € 517,84 nessun limite reddituale |
| Incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con le indennità previste per i ciechi ed i sordomuti | ASSEGNO Incompatibile con ogni altra pensione di invalidità (con diritto di opzione) PENSIONE NON incompatibile con altri trattamenti pensionistici | Incompatibile con analoghe indennità per cause di guerra, lavoro o servizio e con l’indennità di frequenza |
Prestazioni ed importi economici :
| CIECHI | Importo | Limite massimo reddito personale annuo |
| Pensione ciechi civili assoluti | € 308,93 | € 16.814,34 |
| Pensione ciechi civili assoluti ricoverati | € 285,66 | € 16.814,34 |
| Pensione ciechi civili parziali | € 285,66 | € 16.814,34 |
| Accompagnamento ciechi civili assoluti | € 921,13 | Nessun limite di reddito |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti | € 210,61 | Nessun limite di reddito |
| Assegno ipovedenti decimisti | € 212,01 | € 8.083,89 |
| INVALIDI CIVILI | ||
| Pensione invalidi civili totali | € 285,66 | € 16.814,34 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali | €285,66 | € 4.906,72 |
| Accompagnamento invalidi civili totali | € 517,84 | Nessun limite di reddito |
| Indennità di frequenza minori di 18 anni | €285,66 | € 4.906,72 |
| SORDI | ||
| Pensione sordi | € 285,66 | € 16.814,34 |
| Indennità comunicazione sordi | €256,89 | Nessun limite di reddito |
| LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR | € 513,01 | Nessun limite di reddito |