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Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi 2020/2021

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi 2020/2021

Tabelle H 1 H 2

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI

2001dal 1 gennaio 2002 NO diritto art.38 l. 448/2001
Da 60 anniMensile 50.000Mensile € 25,83
da 60 anniAnnuo 650.000Annuo € 335,79
da 65 anniMensile 160.000Mensile € 82,64
da 65 anniAnnuo 2.080.000Annuo €1.074.32
Da 70 anniMensile 160.000
Da 70 anniAnnuo 2.080.000
Da 75 anniMensile 180.000
Da 75 anniAnnuo 2.340.000

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

  • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
  • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
 TMASLimite personaleLimite coniugale
2020€6.702,54€5.983,64€8.476,26€14.459,90
2021€6.702,54€5.983,64€8.476,26€14.459,90

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

  • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

  • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
  • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
  • P: importo della pensione spettante nell’anno.

Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.

Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

settimane di contribuzioneanni di riduzione etàEtà dalla quale spetta l’aumento
fino a 129070
da 130 fino a 389169
da 390 fino a 649268
da 650 fino a 909367
da 910 fino a 1169466
da 1170 in poi565

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020

IMPORTI

Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di etàmensile€136,44
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di etàannuo€1773,72

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

  • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
  • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
 TMASLimite personaleLimite coniugale
2020€6.702.54€5.983,64€8.476,26€14.459,90
2021€6.702.54€5.983,64€8.476,26€14.459,90

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

  • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

[A – (RP + P)] : 13

[B – (RF + RP + P)] : 13

  • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
  • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
  • P: importo della pensione spettante nell’anno.

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