Patronato

Maternità facoltativa \ Congedo parentale

Maternità facoltativa \ Congedo parentale

L’astensione facoltativa o congedo parentale può essere richiesta fino al 12° anno di vita del figlio\a, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.

I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

Possono usufruire di questi permessi ad ore tutti coloro che hanno diritto al congedo parentale. Questo spetta ai genitori naturaliadottivi o affidatari che hanno un rapporto di lavoro dipendente, fino al compimento del 12° anno di età del figlio.

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, (parto gemellare), il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Riferimento normativo conteggio sabato e domenica congedo parentale.

COSE DA SAPERE

Le possibili soluzioni di fruizione:

MATERNITÀ FACOLTATAIVA / CONGEDO PARENTALE

MADRE PADRE Madre Padre TOTALE
Lavoratrice dipendente Lavoratore dipendente 6 mesi 7 mesi 11 mesi
Casalinga Lavoratore dipendente 0 mesi 7 mesi 7 mesi
Lavoratrice autonoma Lavoratore dipendente 3 mesi 7 mesi 10 mesi
Lavoratrice dipendente Lavoratore autonomo 6 mesi 0 mesi 6 mesi

Quanto spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornalieradai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;

  • nessuna indennità dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

La prescrizione:

  • Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Congedo per quarantena scolastica del figlio

Congedo per quarantena scolastica del figlio

Circolare Inps n. 116 del 02 ottobre 2020

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.


Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04/05/2012 n. 6742

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse