Lavoro

MEF Circolare n.2 del 20 gennaio 2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare n.2 del 20 gennaio 2021

OGGETTO : Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo.

L’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi  che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività1. La procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati).

L’inclusione nelle previsioni di bilancio degli stanziamenti corrispondenti ad alcune entrate di scopo favorisce l’operatività delle strutture e riduce il carico amministrativo dei decreti di variazione, che altrimenti andrebbero adottati in corso d’esercizio a seguito della effettiva acquisizione in entrata dei relativi versamenti. Le tipologie di entrate riassegnabili “stabilizzate” sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione, a diritti e tributi e a contributi comunitari in somma stabilita per legge. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, sono rimborsati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” in base alla procedura sopra richiamata e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, nonché sul loro monitoraggio.

1    – Stanziamenti di spesa finanziati con l’iscrizione in bilancio di entrate di scopo in sede di formazione delle previsioni per il triennio 2021-2023

In sede di redazione del disegno di legge di bilancio 2021-2023 si è provveduto a valutare la congruenza degli importi già stabilizzati con la previsione di bilancio 2020-2022 e l’andamento dei versamenti registrato nel corso della gestione, al fine di procedere, ove necessario, a un adeguamento delle somme iscritte in previsione. Parallelamente, le amministrazioni sono state invitate a formulare proposte relative ad ulteriori entrate riassegnabili con le opportune caratteristiche, tra le quali:

  • entrate derivanti da varie disposizioni legislative in cui nelle medesime è indicato l’importo che deve confluire in bilancio per essere destinato a specifiche spese;
  • entrate per le quali la normativa di riferimento indica un importo massimo dei versamenti all’entrata da riassegnare;
  • entrate che nel corso degli ultimi tre anni hanno mostrato oscillazioni contenute intorno ad un profilo degli incassi sostanzialmente costante.

Le entrate di scopo interessate dal processo di stabilizzazione già in legge di bilancio 2020 sono riportate nell’allegato 1 con indicazione della normativa di riferimento, degli importi aggiornati per il triennio 2021- 2023, nonché i capitoli e articoli di entrata corrispondenti e i capitoli e piani di gestione di spesa di destinazione. In maniera analoga, l’allegato 2 riporta le entrate di scopo oggetto di stabilizzazione a partire dalla legge di bilancio 2021-2023.

Gli stanziamenti stabilizzati tengono conto degli interventi adottati con legge di bilancio 2021-2023 o con precedenti provvedimenti in relazione a riduzioni di spesa o a destinazioni alternative che hanno agito sui capitoli di bilancio interessati dalla stabilizzazione, come indicato nelle note. Pertanto, dal lato della spesa, l’importo stabilizzato in bilancio può risultare inferiore a quello previsto sul lato dell’entrata.

Rispetto alla legge di bilancio 2020-2022, le nuove stabilizzazioni introdotte a partire dal 2021  riguardano le seguenti entrate:

  • per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quelle derivanti da tariffe dovute dalle società concessionarie autostradali non pubbliche della rete nazionale TEN (correlata alla rete di trasporto trans- europeo) e quelle derivanti dagli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale;
  • per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quelle relative ai versamenti effettuati dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

2   – Modalità per garantire il monitoraggio delle entrate oggetto di stabilizzazione.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace processo di monitoraggio delle entrate effettivamente affluite in bilancio per le somme oggetto di stabilizzazione, deve essere garantito il versamento delle predette somme sugli appositi capitoli/articoli di entrata. Si rinnova, pertanto, il richiamo a mettere in atto ogni operazione necessaria al fine di consentire l’acquisizione delle somme oggetto di riassegnazione sui pertinenti capitoli/articoli dello stato di previsione dell’entrata indicati negli elenchi allegati alla presente circolare, ivi incluse le eventuali comunicazioni ai soggetti cui spetta il versamento al bilancio  dello Stato delle entrate di competenza.

Le entrate oggetto di stabilizzazione saranno monitorate per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l’anno successivo, l’allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate. Gli allegati 1 e 2 specificano le previsioni di entrata a cui fare riferimento. Qualora la normativa preveda una riassegnazione parziale delle entrate, la previsione di entrata risulta superiore agli “importi stabilizzati in entrata” indicati nei prospetti e rappresenta la soglia che i versamenti devono raggiungere nell’ambito del monitoraggio.

Nel caso gli stanziamenti previsti in spesa risultino di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato in entrata, saranno operati accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli di spesa interessati, ovvero sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa in sede di disegno di legge di bilancio per l’anno successivo.

La normativa sottostante alla riassegnazione resta comunque in vigore e le amministrazioni possono richiedere in corso d’anno la riassegnazione alla spesa, tramite appositi decreti di variazione, di eventuali somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata. Tali ulteriori riassegnazioni saranno, tuttavia, consentite solo in relazione a una valutazione sulla effettiva spendibilità delle somme in corso d’anno.

In relazione al crescente utilizzo da parte delle amministrazioni delle somme oggetto di stabilizzazione in spesa, si rappresenta che resta preclusa la possibilità di utilizzare, tramite ordinari strumenti di flessibilità gestionale, le risorse provenienti da entrate stabilizzate per fini diversi rispetto a quelli della destinazione indicata nella normativa di riferimento.

3   – Impegni pluriennali di spesa e stabilizzazioni

Le stabilizzazioni riportate negli allegati 1 e 2 alla presente circolare si riferiscono al triennio 2021-2023. Gli importi indicati nella colonna relativa al 2023 non sono da intendersi come un’autorizzazione di spesa a decorrere. Pertanto, eventuali impegni di spesa pluriennali ad esigibilità (IPE), connessi al nuovo concetto di impegno di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a valere su stanziamenti oggetto di stabilizzazione nel bilancio per il 2021-2023 dovranno necessariamente essere limitati al triennio di riferimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato


1 Legge n. 196/2009, articolo 23, comma 1-bis “Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse a decorrere dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all’assestamento delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1.”.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse