MEF Circolare n.7 del 24 febbraio 2021
Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare n.7 del 24 febbraio 2021
OGGETTO: Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2020
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 all’art. 35 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente, articolato per missioni e programmi.
I risultati della gestione dell’anno finanziario sono riassunti e dimostrati in due distinte parti: il Conto del bilancio e il Conto generale del patrimonio.
Il Conto del bilancio, articolato per missioni, programmi, azioni e capitoli, è corredato, in applicazione della legge n. 196 del 2009, dei seguenti documenti:
- apposita Nota integrativa, che, per ciascuna amministrazione, espone i risultati finanziari, i principali fatti della gestione e il grado di realizzazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma e riporta la motivazione fornita dalle Amministrazioni sugli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali;
- le risultanze economiche per ciascun Ministero (Rendiconto economico);
- le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali (il cosiddetto Ecorendiconto, allegato alla relazione al Conto del bilancio).
Per assicurare la trasmissione del Rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nel rispetto dei termini stabiliti dalle vigenti norme, gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi alle istruzioni di seguito indicate ed alle scadenze individuate nell’allegata Nota tecnica, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura predisposto dall’IGIT con la circolare n. 27 del 16 dicembre 2020.
Le amministrazioni saranno chiamate a contribuire al Bilancio di genere sperimentale ex-articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 con riferimento al Conto del bilancio dell’esercizio 2020, tramite apposita circolare. Si precisa che questa attività, pur essendo riferita al Conto del bilancio dell’esercizio 2020, non comporta alcun adempimento ai fini del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato da trasmettere alla Corte dei conti per la parificazione.
A Conto del bilancio
Il Conto del bilancio del Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2020 deve riflettere la struttura previsionale per missioni, programmi e azioni utilizzata per la definizione del bilancio di previsione per l’anno 2020.
Il documento finale, come disposto dall’art. 36 della menzionata legge, presenta gli elementi di seguito specificati:
- le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi o passivi degli esercizi anteriori;
- le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
Relativamente all’accertamento dei residui passivi di bilancio e residui passivi perenti si richiama l’attenzione degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie Territoriali dello Stato sulle indicazioni fornite a riguardo con la circolare n. 4 del 29/01/2021 avente per oggetto “Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020”.
A.1 Fenomeni contabili rilevanti e relative note ai capitoli
Per l’esercizio in chiusura è confermata l’esposizione automatica delle note di perenzione sui capitoli interessati; pertanto gli Uffici centrali dovranno verificare la corrispondenza di dette note con gli importi evidenziati nei tabulati prodotti dall’IGIT.
Le note di eccedenza di cassa saranno generate in via automatica dal sistema.
Ciascun Ufficio centrale del bilancio dovrà effettuare soltanto le transazioni al Sistema Informativo per la registrazione dell’eccedenza sui capitoli/pg interessati, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito manuale di cui alla Circolare n. 27/2020 (Pianificazione delle operazioni di chiusura per l’esercizio finanziario 2020. Area spese).
Per gli stanziamenti in conto capitale non impegnati alla chiusura dell’esercizio e che derivano da autorizzazioni di spese annuali e pluriennali (queste ultime aventi carattere permanente e non permanente) è possibile, in alternativa alla conservazione come residui di stanziamento, esercitare la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b) della legge n. 196/2009.
Le Amministrazioni, previa dichiarazione da presentare in allegato al DAR, possono richiedere che le predette risorse vengano reiscritte, con il disegno di legge di bilancio e dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti 1.
La medesima facoltà può essere esercitata anche per i residui di stanziamento relativi a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente, provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione, ai sensi dell’art. 34–ter, comma 1, della legge n. 196/2009.
L’esercizio della citata facoltà comporta che le risorse, pur costituendo economie per l’esercizio in consuntivazione, non compensano le eventuali maggiori spese che dovessero essere registrate sul capitolo/piano di gestione. La medesima economia verrà evidenziata nelle note ai capitoli/piani di gestione – per i capitoli articolati – alla voce “somme da iscrivere in esercizi successivi (art. 30 comma 2, lettera b), L. n.196/2009)” sia con riferimento alla competenza che ai residui nel caso in cui l’amministrazione opti per l’esercizio della facoltà riconosciuta dalla normativa.
L’esercizio della sopracitata facoltà verrà evidenziato, oltre che nelle note ai capitoli, in apposito allegato al DAR e in un dedicato allegato al Rendiconto generale dello Stato.
Rimane confermata la procedura per cui la sanatoria delle eccedenze, attuata con la legge di approvazione del rendiconto, deve attuarsi con riferimento ai dati contabili riferiti all’unità di voto, nel cui calcolo le economie di cui all’esercizio della nuova facoltà non potranno essere portate in compensazione così come, invece, avviene per le economie definite secondo i consueti principi contabili.
Si conferma, poi, che le Amministrazioni dovranno dare evidenziazione nelle premesse dei DAR dell’esistenza delle eccedenze risultanti sui singoli capitoli/pg, specificando l’ammontare dell’eventuale compensazione con le economie accertate sui capitoli della medesima unità di voto.
Entro la data del 30 aprile gli Uffici centrali del bilancio dovranno inviare le comunicazioni con lettera ufficiale all’IGB -Ufficio II specificatamente per ciascun capitolo/pg interessato, delle eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate esplicitando le motivazioni che hanno dato origine alle eccedenze medesime.
Le citate comunicazioni dovranno essere anticipate, entro la data del 16 aprile 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it; l’Ufficio II, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, contestualmente autorizzerà gli Uffici centrali del bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del sistema informativo.
Sempre entro la data del 30 aprile 2021 gli Uffici centrali del bilancio dovranno dare comunicazione con lettera ufficiale all’IGB -Ufficio II- dei capitoli/piani gestionali per i quali l’Amministrazione ha esercitato la facoltà di cui all’art. 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196/2009.
A.2. . Allegati spese di personale
Ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze predispone il modello di rilevazione della consistenza del personale e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali, da allegare al bilancio dello Stato, a preventivo e a consuntivo.
Per il consuntivo i predetti allegati riporteranno tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell’esercizio finanziario 2020, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri ed i Sottosegretari di Stato.
Rimane confermata la procedura per cui le informazioni in parola vengono acquisite direttamente presso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed utilizzate per la predisposizione di appositi allegati per ciascuna amministrazione, articolati per missione e programma e nel rispetto della struttura del cedolino unico. Gli allegati così predisposti verranno caricati sull’applicativo Rende entro la data del 7 aprile 2021.
Gli Uffici centrali del bilancio effettueranno i necessari riscontri sui dati finanziari (i dati relativi agli anni persona saranno acquisiti successivamente dal sistema di contabilità economica – rilevazione integrata anni persona, nel quale i referenti degli Uffici centrali del bilancio procedono alla verifica dei dati quantitativi del personale) e comunicheranno entro la data del 16 aprile 2021, eventuali rettifiche e correzioni all’indirizzo di posta elettronica: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it.
A.3. . Fondo opere – fondo progetti
Il Rendiconto generale dello Stato espone anche i dati di consuntivo relativi ai cosiddetti “Fondo Opere” e “Fondo Progetti” ai sensi del comma 3, dell’articolo 10 del D. Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, emanato in attuazione dell’art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In particolare il comma 8 dell’articolo 30 della legge n. 196 del 2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi definiti al comma 9 dello stesso articolo 30, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:
- il D. Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell’articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell’articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
Il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.
Il comma 3 dell’articolo 10 di tale decreto legislativo dispone che: “In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l’ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.”
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate verranno prodotti, mediante informazioni acquisite presso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositi allegati per ciascuno Stato di previsione (cfr. Allegato n. 3 della nota Tecnica). Tali allegati, confrontabili con gli analoghi documenti annessi al disegno di legge di bilancio 2020-2022 in attuazione delle medesime disposizioni, espongono i dati di consuntivo relativi alle autorizzazioni di spesa afferenti il Fondo opere e il Fondo progetti.
Gli allegati così predisposti verranno trasmessi, entro la data del 26 marzo 2021, dall’Ufficio II dell’Ispettorato generale del bilancio agli Uffici centrali del bilancio mediante l’indirizzo di posta elettronica rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it.
Gli Uffici centrali del bilancio, una volta effettuati i necessari riscontri, restituiranno, entro la data del 31 marzo 2021 i suddetti allegati al medesimo indirizzo rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it comunicando l’esito positivo dei propri riscontri o indicando le eventuali rettifiche da apportare.
Allegato conoscitivo delle entrate e delle spese riferite ai servizi ed alle attività prestati dalle amministrazioni centrali, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-bis, della L. n. 196/2009
Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6-bis dell’articolo 36 della legge di contabilità n. 196/2009 con l’allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato, si dà evidenza, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell’entrata e della spesa, delle entrate affluite e delle spese sostenute nell’esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa.
Così come per gli esercizi 2018, anno di prima applicazione della normativa sopracitata, e 2019, gli allegati 1 e 2 della circolare RGS n. 1 del 17 gennaio 2020 costituiscono la base di riferimento per la costruzione dell’allegato medesimo.
Nel confermare i criteri di compilazione utilizzati nelle precedenti rendicontazioni, si rileva che l’allegato, partendo dall’elenco delle entrate stabilizzate di cui ai citati allegati 1 e 2, riporta per i capitoli di entrata e di spesa, distinti per stato di previsione, i dati iniziali delle previsioni di bilancio, gli importi delle previsioni definitive, ottenute sommando ai dati iniziali le variazioni intervenute per effetto di provvedimenti amministrativi attuativi delle normative relative ad entrate finalizzate per legge, nonché i dati gestionali relativi agli accertamenti ed ai versamenti per l’entrata e agli impegni e ai pagamenti per la spesa, riferiti, questi ultimi, sia alla competenza che ai residui.
Dall’analisi sono stati esclusi i capitoli di entrata e di spesa che non rientravano nel campo di indagine, così come disposto dalla sopracitata normativa.
Sarà cura dell’Ispettorato generale del Bilancio elaborare il documento conoscitivo e trasmetterlo ai competenti Uffici centrali del bilancio i quali provvederanno ad indicare le eventuali correzioni qualora sui piani gestionali oggetto di monitoraggio siano presenti più piani di formazione non coerenti con le norme oggetto di analisi.
In data 23 aprile il predetto allegato sarà inviato agli Uffici centrali di bilancio per mezzo degli indirizzi istituzionali di posta elettronica; entro il 30 aprile l’allegato, debitamente verificato, dovrà essere restituito all’IGB – ufficio II all’indirizzo di posta elettronica: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it.
B Conto generale del patrimonio
Il Conto generale del patrimonio comprende:
- le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
Il Conto del Patrimonio viene redatto secondo le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.
Come indicato dalla circolare RGS n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).
C Note Integrative
Le Note integrative, da allegare al Rendiconto Generale dello Stato, sono elaborate e inserite nel sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle finanze – dipartimento RGS – a cura di ciascuna amministrazione.
L’art. 35, comma 2 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, integrato e modificato dai provvedimenti legislativi derivanti dal completamento della riforma del bilancio dello Stato, prevede che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota Integrativa articolata per missioni e programmi, con riferimento alle azioni sottostanti.
Ciascuna Nota illustra i risultati finanziari conseguiti con la gestione, in coerenza con gli obiettivi fissati in fase di previsione, le risorse finanziarie impiegate e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.
Pertanto, nella presente fase, le Note Integrative allegate al Rendiconto per l’anno 2020 dovranno essere predisposte per missioni e programmi e azioni, secondo le stesse modalità seguite nella fase previsionale per il medesimo anno, rappresentando la naturale conclusione dell’attività di programmazione.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario di riferimento, articolate secondo le categorie economiche di spesa.
La Nota integrativa riporta il piano degli obiettivi, che espone l’analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella Nota Integrativa di previsione, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, i relativi indicatori ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato.
L’art. 35 prevede, altresì, che allo stato di previsione dell’Entrata sia allegata una nota integrativa che esponga le risultanze gestionali.
Tali risultanze, relativamente alle voci più significative dello stato di previsione dell’Entrata, vengono presentate sia per la competenza che per la cassa confrontandole con le corrispondenti previsioni.
La compilazione delle Note integrative nella fase di rendiconto rappresenta la conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare la trasparenza e la capacità delle amministrazioni di rendere conto della propria gestione.
Ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Decreto-Legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni, dalla Legge del 23 giugno 2014 n. 89, tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad attestare l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e ad elaborare e pubblicare l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In particolare, il DPCM del 22 settembre 2014 all’articolo 9 definisce l’indicatore di tempestività dei pagamenti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. Il calcolo dell’anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nell’anno, si fonda sui seguenti elementi:
- a numeratore: la somma dell’importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- a denominatore: la somma degli importi pagati nell’anno solare o nel trimestre di riferimento.
Le circolari RGS n.3/2015 e n.22/2015 forniscono indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell’indicatore.
L’art. 9, comma 8, del citato DPCM del 22 settembre 2014, dispone che, per le Amministrazioni centrali dello Stato, le Note Integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato costituiscono il documento che contiene il prospetto di riferimento per la pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del richiamato decreto-legge n. 66/2014. Al riguardo l’apposita scheda denominata “Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali”, riportata in appendice all’Allegato 7 della Nota Tecnica della presente circolare, andrà compilata per essere inserita nella pubblicazione delle Note integrative 2020.
Per il programma 32.2 “Indirizzo politico” è stato individuato un obiettivo denominato “Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo”, da associare alle azioni “Ministro e Sottosegretari di Stato” e “Indirizzo politico-amministrativo”, misurato in base agli indicatori sullo stato di avanzamento e sul tempo medio di emanazione dei provvedimenti attuativi previsti da interventi legislativi di iniziativa governativa per i quali ciascuna Amministrazione è competente (quali “Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative” calcolato separatamente per i provvedimenti attuativi che “richiedono concerti e/o pareri” e provvedimenti attuativi che “non richiedono concerti e/o pareri”, “Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati”, “Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa”) si dovranno avvalere dei valori messi a disposizione dall’Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/protocollo- dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello- stato/.
Si richiede alle Amministrazioni di prestare la massima attenzione nel rispetto dei tempi di elaborazione delle Note integrative, nella considerazione che il documento viene trasmesso alla Corte dei conti e al Parlamento in allegato al Rendiconto generale dello Stato al fine di illustrare i risultati conseguiti con la gestione.
Per una esposizione più dettagliata dei contenuti e del processo di elaborazione delle Note si rimanda alle Linee guida per la compilazione (Allegato n. 7 della Nota Tecnica).
D Rendiconto economico, rilevazione integrata degli anni persona e riconciliazione
Come richiamato nelle premesse della presente circolare, la legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009 prevede l’istituzionalizzazione del documento di Rendiconto economico quale allegato al Rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5), per consentire all’organo legislativo la conoscenza e il contestuale approfondimento delle informazioni economiche a completamento del quadro informativo generale relativo al bilancio.
Per la rilevazione dei costi le Amministrazioni si avvalgono del sistema di contabilità economica analitica che consente l’imputazione dei dati economici secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo. Tale sistema si basa sui principi contabili riportati nel Manuale dei principi e delle regole contabili disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Con riferimento alla destinazione, i centri di costo delle Amministrazioni rilevano le informazioni economiche secondo la classificazione per missioni e programmi esistenti a legge di bilancio 2020, consentendo il monitoraggio delle relative attività. In merito si segnala che, in conseguenza dell’ampio processo di riforma della contabilità e della finanza pubblica avviata dalla legge 196/2009, che prevede l’introduzione delle azioni (art. 25 bis) quali dettaglio dei programmi di spesa, nel sistema di contabilità economica analitica sono previste apposite funzioni che permettono alle Amministrazioni di attribuire i costi alle suddette azioni.
Relativamente alla responsabilità, le strutture organizzative interessate alla rendicontazione dei costi per l’esercizio 2020 sono esclusivamente quelle presenti sul sistema informativo per la fase di revisione del budget 2020. In particolare, saranno rilevati i costi di 105 Centri di Responsabilità amministrativa e di 1.029 Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato. Eventuali richieste di variazioni andranno tempestivamente trasmesse e concordate con l’Ufficio IV dell’Ispettorato generale del bilancio.
Riguardo alla natura dei costi, le unità elementari di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono comprese nel Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata al Titolo III del d.lgs. 7 agosto 1997 n. 279, la cui ultima versione aggiornata è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 66233 dell’8 giugno 2007.
Come noto, le Amministrazioni centrali dello Stato dall’anno 2013 hanno adottato il sistema integrato di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale – SICOGE 2 e a partire dall’anno 2019 sono state interessate dall’adozione, in via sperimentale 3, di un nuovo piano dei conti integrato, emanato ai sensi del DPR n. 140 del 12/11/2018. Pertanto i dati registrati sul sistema SICOGE nell’anno 2020 saranno preimpostati nel sistema di contabilità economica-analitica e la modifica di tali dati sarà possibile solo previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato generale del bilancio, prima della loro validazione.
Infine, per garantire la trasparenza e migliorare la coerenza delle informazioni, sono state avviate da tempo iniziative dirette a favorire l’integrazione fra contabilità finanziaria ed economica, tra le quali la procedura di rilevazione integrata degli anni persona sui dati di consuntivo.
Le istruzioni operative e il calendario degli adempimenti sono illustrati nell’Allegato n. 8 della Nota Tecnica della presente circolare.
E Risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali
Le disposizioni di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 prevedono che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una “illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali”.
A tal fine, ciascuna amministrazione fornisce al Ministero dell’economia e delle finanze le necessarie informazioni secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite nella Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011 (pubblicata sul sito web della Ragioneria generale dello Stato al link di seguito specificato: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE- I/Attivit–i/Rendiconto/Ecorendiconto/Art36_comma6_Determina_dispositivo.pdf e richiamate sinteticamente nella Nota tecnica di questa circolare (cfr. Allegato n. 9 della Nota Tecnica).
In particolare ogni amministrazione riceverà, per il tramite dell’Ufficio centrale di bilancio, un unico file Excel per l’intera amministrazione contenente una tabella precompilata, laddove possibile, sulla base dei dati forniti per il precedente esercizio 2019. La tabella riporta i dati anagrafici di bilancio di ciascuna amministrazione, con l’individuazione e la classificazione dei capitoli e dei piani gestionali (PG) che riguardano in tutto o in parte spese per la protezione dell’ambiente e/o per l’uso e la gestione delle risorse naturali secondo le modalità stabilite con la citata determina n. 39816 del 2011.
Le amministrazioni, entro i termini e secondo i metodi stabiliti dalla presente circolare (cfr. Allegato n. 9 della Nota Tecnica), dovranno:
- verificare la parte precompilata confermando o modificando gli “esiti” con i quali i piani gestionali (PG) sono identificati come non contenenti o contenenti (del tutto o in parte) spese ambientali, nonché le classificazioni attribuite ai PG contenenti spese ambientali. Le amministrazioni dovranno, altresì, verificare o modificare o integrare le informazioni relative alle ripartizioni percentuali tra le differenti classi e voci delle classificazioni di riferimento;
- compilare l’eventuale parte non precompilata.
Per la verifica e compilazione dei file si rimanda alle linee guida richiamate sinteticamente nella presente circolare (cfr. Allegato n.9 della Nota Tecnica) e illustrate più nel dettaglio nella sopra menzionata Determina del Ragioniere generale dello Stato.
Una volta verificato e compilato il file, ciascuna amministrazione trasmette i propri dati esclusivamente nella forma di un unico file Excel per tutta l’amministrazione, per il tramite dell’Ufficio centrale del bilancio, attraverso l’apposito indirizzo di posta elettronica rgs.ecorendiconto@mef.gov.it.
Le informazioni fornite dalle amministrazioni sulle spese ambientali, saranno elaborate e rappresentate in forma aggregata, a livello di Amministrazione, Missione, Programma e Azione, e saranno illustrate in un’apposita sezione della Relazione illustrativa del Conto del bilancio2020.
I tempi per la ricezione del file precompilato per gli adempimenti da parte degli uffici centrali di bilancio e l’invio dei dati verificati da parte degli stessi sono illustrati nella presente circolare nell’Allegato n. 9 della Nota Tecnica.
F Preconsuntivo
L’Ufficio II dell’Ispettorato generale del bilancio, al fine di aderire ad una specifica richiesta della Corte dei conti, produrrà, entro il 7 aprile un “preconsuntivo finanziario”, elaborato sulla base delle operazioni contabili eseguite entro la data del 2 aprile dalle Amministrazioni.
Tale documento espone dati provvisori e comprende sia il consuntivo dello stato di previsione dell’entrata che quello dei singoli stati di previsione della spesa articolati per missioni e programmi, nonché per capitoli e piani gestionali.
Relativamente allo stato di previsione dell’entrata, le previsioni si riferiscono alle previsioni iniziali di bilancio, alle variazioni disposte nel corso dell’esercizio e alle previsioni definitive, in quanto i dati gestionali saranno presumibilmente disponibili a decorrere dal 30 aprile c.a.
I documenti di preconsuntivo saranno caricati, insieme agli allegati di personale, sull’applicativo Rende dove ogni Ufficio centrale del bilancio visualizzerà i documenti di propria competenza; la Corte dei conti visualizzerà i documenti relativi a tutti gli stati di previsione di spesa e quelli concernenti lo stato di previsione dell’Entrata.
Nel momento in cui i documenti verranno caricati sull’applicativo Rende gli Uffici centrali del bilancio verranno informati con una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio; la Corte dei conti riceverà la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconti.it
G Giudizio di parificazione
A seguito del giudizio di parificazione della Corte dei conti emesso nel mese di giugno 2021 e della relativa Decisione, gli Uffici centrali del bilancio hanno il compito di riscontrare le eventuali osservazioni e irregolarità di propria competenza. Per il Conto del bilancio, si fa riferimento alle irregolarità riferibili all’Entrata e quelle riferibili alla Spesa, con particolare riguardo agli allegati della suddetta Decisione concernenti le eccedenze di spesa e la mancata registrazione dei decreti di accertamento dei residui; per il Conto generale del patrimonio, si fa riferimento alle poste per le quali sono state riscontrate le irregolarità riportate nell’apposito allegato alla suddetta Decisione.
Entro la data del 30 luglio 2021 sarà cura dei competenti Uffici centrali del bilancio far conoscere le motivazioni che hanno generato le citate irregolarità con apposita nota indirizzata all’Ispettorato generale del bilancio – ufficio II – il quale provvederà poi a fornire gli elementi di risposta alla Corte dei conti.
* * *
Alla presente circolare viene allegata la nota tecnica che specifica le scadenze degli adempimenti e le istruzioni operative riguardanti il Conto del bilancio, il Conto del patrimonio, le Note integrative e la rilevazione integrata degli anni persona a consuntivo, il Rendiconto economico e l’Ecorendiconto.
Si invita all’assoluto rispetto dei termini di cui all’annessa nota tecnica, al fine di non compromettere la presentazione del Rendiconto generale dello Stato alla Corte dei conti nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il Ragioniere Generale dello Stato