Lavoro

MEF Circolare n.8 del 15 marzo 2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare n.8 del 15 marzo 2021

OGGETTO: Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Tempo di lettura stimato: 6 minuti

Con la Circolare 9 marzo 2020, n. 5, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 – con le quali, tra l’altro, è stata sottolineata l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato – e della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Al riguardo, si precisa che:

  • il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali” dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
  • i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
  • il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’arti- colo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informa- zioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
  • nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;
  • nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Per quanto attiene, poi, all’indebitamento degli enti territoriali, si ricorda l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento – effettuate sulla

base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale – garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della mede- sima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell’intero territorio nazionale.

Ciò posto, la Ragioneria Generale dello Stato:

  • al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equi- libri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale – ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) 1, riscontrando, negli anni 2021- 2022, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);
  • al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 2019 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni)2 riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.

Ciò premesso, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima con- trazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Il Ragioniere Generale dello Stato


1 L’analisi è stata svolta su tutti i bilanci di previsione 2020-2022 trasmessi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze 12 maggio 2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione, dagli enti territoriali (data osservazione 12 febbraio 2021). Si precisa che, alla richiamata data del 12 febbraio 2021, risultano adempienti all’invio 7.667 comuni su 7.904 comuni tenuti all’invio; 84 province su 86 province tenute all’invio; tutte le città metropolitane e le regioni e province autonome.

2 L’analisi è stata svolta su tutti i rendiconti 2019 trasmessi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione, dagli enti territoriali (data osservazione 12 febbraio 2021). Si precisa che, alla richiamata data del 12 febbraio 2021, risultano adempienti all’invio 7.755 comuni su 7.929 comuni tenuti all’invio; 84 pro- vince su 86 province tenute all’invio; tutte le città metropolitane e le regioni e province autonome.

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse