Messaggio Inps n.1837 del 2 maggio 2020
Messaggio Inps n.1837 del 2 maggio 2020
Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi
dell’articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con circolare n. 52/2020, l’Inps ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, il quale ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando le previsioni di cui al decreto-legge n. 9/2020. L’Istituto ha provveduto all’attribuzione del c.a. “7L” – avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” – alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (ad esclusione degli organismi sportivi contraddistinti da un differente codice di autorizzazione), così come identificati dai codici ATECO di cui all’allegato 1 della citata circolare.
Con riferimento alle richieste di chiarimenti in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi, in particolare alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (L. 11 agosto 1991, n. 266) e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (art. 5, co. 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ha stabilito il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
L’art. 45 ha disposto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura è indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore“. Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di “Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.
Inoltre, il suddetto decreto ha previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore si componga delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.
Al riguardo, si osserva che il Registro unico del terzo settore non è ancora operativo e che l’anagrafe delle ONLUS è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Non è richiesta l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle cosiddette “ONLUS di diritto”: le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995, le Organizzazioni non governative riconosciute idonee (Legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.
Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra richiamato e alla luce delle informazioni disponibili si è provveduto ad attribuire centralmente il c.a. “7L” – avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 9/2020, Art. 8 e DL n. 18/2020, Art. 61” – ai soggetti già noti all’Istituto.
Le strutture territoriali, a fronte di richieste di attribuzione del c.a. “7L”, con riferimento alla previsione di cui alla lettera r) della norma sopra richiamata, provvedono quindi alla relativa istruttoria, chiedendo, ove necessario, documentazione a supporto. In ogni caso, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sarà possibile dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 61, co. 2, lettera r) del DL 18/2020.
Circa le richieste di chiarimenti, in particolare, in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, co. 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che non sono identificate da un codice ATECO rientrante tra quelli di cui all’allegato 1 della circolare INPS 52/2020, si precisa che l’elenco degli Ateco predisposto dall’Istituto annovera i medesimi codici Ateco individuati dall’Agenzia delle Entrate con le proprie Risoluzioni 12/E del 18/3/2020 e 14/E del 21/3/2020.
L’Agenzia delle Entrate, nell’individuare i settori economici cui si applica il summenzionato art. 61, co. 2, DL 18/20, ha precisato che l’elenco dei codici ATECO ha valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni di sospensione contributiva.
Al riguardo, l’Istituto ha inviato al Ministero una nota nella quale sono stati individuati ulteriori codici ATECO che potrebbero riferirsi alle attività elencate nella diposizione normativa in argomento. Nelle more dei chiarimenti ministeriali, le strutture territoriali sono state invitate a tenere in evidenza tali richieste per i provvedimenti conseguenti.