Patronato

Messaggio INPS n.5062 del 31/12/2020

Messaggio INPS n.5062 del 31/12/2020

OGGETTO : Controlli sulla corretta esposizione in UNIEMENS dell’imponibile eccedente il massimale

1. QUADRO NORMATIVO

Il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti – pur se registrati in gestioni diverse – relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all’estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

L’assoggettamento al massimale contributivo fa sì che la retribuzione eccedente il limite sia base imponibile unicamente per le contribuzioni minori. Il calcolo del massimale opera quale parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno medesimo, sia simultanei che successivi, prescindendo dalle gestioni previdenziali, anche disomogenee, a cui affluisce la contribuzione obbligatoria. Pertanto, in caso di più rapporti di lavoro in successione nell’anno e di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori; l’intera retribuzione da questi erogata sarà esclusa dall’IVS e dovrà essere riportata nell’elemento <EccedenzaMassimale> in UNIEMENS. Il concorso dei redditi al raggiungimento del massimale, infatti, segue un ordine cronologico, per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote, il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza. Si ricorda altresì che eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale.

Per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall’Inps. L’opzione ha carattere irrevocabile e determina l’applicabilità del limite del massimale a decorrere dal suo esercizio.

Con riferimento alla problematica della collocazione esatta dell’indennità sostitutiva di preavviso di licenziamento, si precisa che, qualora la stessa ricadesse a cavallo di due anni distinti, ai fini del calcolo del massimale occorre riferire l’imponibile pro quota ad entrambi gli anni (cfr., in particolare, il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003).

Di seguito si riepilogano le circolari più rilevanti relative alla disciplina del massimale contributivo.

177/1996Introduce il massimale contributivo e ne fissa i principi applicativi
21/2001L’applicazione del massimale è esclusa per i lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all’1/1/1996, una anzianità contributiva, anche se inferiore ai 18 anni e il pro rata italiano sia calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.
178/2002Nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
42/2009Il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente all’1/1/1996. L’esclusione decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo. In caso di riscatto l’esclusione è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).I riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 51, comma 2, della legge n. 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art. 1, comma 77, della legge n. 247/2007, collocati antecedentemente all’1/1/1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo.La circolare precisa quali siano le contribuzioni obbligatorie che fanno assumere lo status di iscritto ante 1/1/1996: Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti, anzianità contributiva ante 1/1/1996 maturata in Paesi CEE o convenzionati.
7/2010Introduce dalla decorrenza 1/2010 l’elemento <EccedenzaMassimale> in sostituzione del precedente TC 98; introduce le variabili DIMMAS e AUMMAS per gestire assoggettamenti non conformi; fornisce indicazioni specifiche in merito al versamento delle contribuzioni minori in caso di lavoratori all’estero in Paese non convenzionato (aziende con CA “4C”).
58/2016Fornisce chiarimenti riferiti a soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche; in particolare lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1/1/1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.Viene altresì dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nonché i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31/12/1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.
63/2019Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957 alle eccedenze del massimale contributivo e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Fornisce indicazioni operative per il recupero delle eccedenze non prescritte. Richiama i principi di corretto assoggettamento dell’indennità sostitutiva di preavviso a cavallo d’anno.
93/2019Art. 21 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori (dipendenti pubblici espressamente tipizzati) che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELL’ESTRAZIONE EFFETTUATA ED ULTERIORI CONTROLLI

Alla luce della normativa richiamata, e delle istruzioni fornite con le relative circolari, l’Istituto ha proceduto all’estrazione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) individuando tutte le denunce che, tra il 2015 e il 2016, avevano valorizzato il campo <EccedenzaMassimale>. Sono state individuate, in particolare, le seguenti due tipologie di anomalia:

  • lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica annualità.Si tratta di tutti quei casi in cui sono state esposte eccedenze in maniera impropria, a fronte di imponibili che non ne giustificavano l’utilizzo;
  • lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo, secondo le risultanze degli archivi in uso.

Le liste estratte sono state distribuite alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano per le successive attività istruttorie e di recupero.

I controlli, in linea di principio, avranno ad oggetto, in tutte le casistiche rappresentate, la consultazione della procedura “Conto Individuale Lavoratori Dipendenti”, al fine di verificare che l’imponibile esposto come eccedente il massimale non sia mutato rispetto al momento dell’estrazione: su tale procedura l’eccedenza viene individuata con la codifica “TC 98”. Si raccomanda alle Strutture territoriali, in particolare, di verificare l’intera storia contributiva del lavoratore nell’anno e l’eventuale presenza di imponibili associati ad altre matricole (che comunque sono presenti nelle estrazioni effettuate).

Dovrà inoltre essere esaminata l’incidenza di eventuali variabili retributive specificate successivamente dal datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda gli elementi AUMMAS e DIMMAS di cui alla circolare n. 7/2010, in tutti i casi in cui le risultanze delle liste estratte non coincidono con quanto visualizzabile dal conto individuale.

Per quanto riguarda la presenza di contributi ante 1° gennaio 1996 e dell’opzione per il sistema contributivo, è opportuno che le Strutture territoriali rinnovino tali controlli al fine di convalidare le risultanze dell’estrazione centralizzata, verificando che non vi siano state variazioni, anche eventualmente dovute alla lavorazione di provvedimenti di riscatto/ricongiunzione. La verifica relativa alla presenza di opzione per il sistema contributivo, in particolare, va effettuata in collaborazione con le Linee prodotto servizio “Assicurato pensionato” e/o “Gestione conto assicurativo individuale” di ciascuna Struttura territoriale.

Se all’esito dei descritti controlli l’operatore dovesse vedere confermate le seguenti due circostanze:

– presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996,

– assenza di esercizio dell’opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995,

la Struttura territoriale procederà al recupero dei contributi non versati applicando l’aliquota IVS piena (comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del dipendente, di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992; cfr., sul punto, anche la circolare n. 298/1992) all’imponibile esposto come <EccedenzaMassimale>. A tal fine, si precisa che nel caso in cui fossero presenti più datori di lavoro nel corso del medesimo anno, la diffida andrà indirizzata nei confronti del datore di lavoro presso cui si è effettivamente verificato il superamento del massimale erroneamente esposto come eccedenza secondo la competenza per matricola.

Per ciò che concerne i lavoratori stranieri dipendenti da aziende estere operanti in Italia, va preliminarmente verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo alla luce delle Convenzioni vigenti, se esistenti o, comunque, nei casi di Stati non convenzionati, sulla base di eventuali provvedimenti di esonero dall’obbligo di versamento dei contributi (cfr., in particolare, la circolare n. 41/2008).

3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI RECUPERO

Per tutte le casistiche considerate, è stato predisposto un modello di diffida (Allegato n. 1) che dovrà essere indirizzato al datore di lavoro inadempiente a mezzo PEC, tramite la sezione “Contatti” del Fascicolo Elettronico del Contribuente. La diffida indica l’imponibile sottoposto a IVS, i contributi dovuti e le sanzioni civili applicabili, da calcolarsi secondo quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’aliquota IVS applicabile è quasi sempre quella generale del FPLD; in casi particolari, l’aliquota può essere verificata tramite l’applicazione “Utility DM”.

Vista la necessità da parte dei datori di lavoro di ricostruire con i lavoratori i passaggi interni che hanno determinato l’esposizione degli imponibili come eccedenza massimale, si è ritenuto di accordare un termine di adempimento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida. In caso di contestazione l’azienda potrà far pervenire, entro il medesimo termine, le proprie controdeduzioni in risposta alla comunicazione di invio del modello di diffida.

A seguito dell’invio della diffida, le Strutture territoriali provvederanno ad effettuare le variazioni interne descritte nel paragrafo seguente, procedendo alla regolarizzazione d’ufficio.

Si precisa altresì che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si deve tenere conto della sospensione del termine di prescrizione operata con l’articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per effetto del quale il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione (cfr. la circolare n. 64/2020, paragrafo 10).

4. VARIAZIONI INTERNE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI

Una volta accertato il credito contributivo, vanno effettuate le variazioni da sede del flusso UNIEMENS, eliminando l’imponibile esposto in <EccedenzaMassimale> in UNIEMENS e riportandolo nell’elemento <Imponibile> per tutte le denunce mensili per le quali è stato esposto erroneamente. Il tipo regolarizzazione utilizzabile è quello contrassegnato dal codice “AY” – Accertamento da VIG. DOC. -morosità Sede – TS 81.

In caso di regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro, la fattispecie rimane riconducibile all’ipotesi di omissione contributiva: in tal senso, è in fase di rilascio una nuova funzionalità che consentirà, in sede di definizione dell’inadempienza nel Nuovo Recupero Crediti, di modificare opportunamente il regime sanzionatorio in caso di necessità.

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse