CAF

MODELLO 730/2022 Aspetti generali

18 Febbraio 2022 -

Novità MODELLO 730/2022 Aspetti generali

II . ASPETTI GENERALI

Come è composto il modello

Cosa c’è di nuovo

Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

Informativa sul trattamento dei dati personali

Rettifica del Modello 730

Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche

Altre informazioni utili

Modello 730/2022 istruzioni

II. ASPETTI GENERALI

Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

  • Frontespizio Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.
  • Firma della dichiarazione
  • Quadro A (redditi dei terreni) Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
  • Quadro B (redditi dei fabbricati) Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell’abitazione principale.
  • Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati) Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione.
  • Quadro D (altri redditi) Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
  • Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili) Spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
  • Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati) Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
  • Quadro G (crediti d’imposta) Crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per l’incremento dell’occupazione, per i redditi prodotti all’estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per lo sport bonus, per la bonifica ambientale e per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.
  • Quadro I (Imposte da compensare) Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2022 per il versamento con il Mod. F24 dell’Imu dovuta per l’anno 2022 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
  • Quadro K (Comunicazione dell’amministratore di condominio) Beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  • Quadro L (Ulteriori dati) Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d’Italia.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell’Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta.

Cosa c’è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

  • Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
  • Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
  • Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;
  • Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
  • Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
  • Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
  • Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
  • Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);
  • Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
  • Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

Il contribuente può destinare:

  • l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
  • il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
  • il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in
cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte “I – Introduzione”, possono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2022 o al modello REDDITI Persone fisiche 2022 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:

  • allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario. Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali);
  • alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
  • all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
  • alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
  • alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
  • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
  • all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);
  • alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
  • alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
  • all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
  • all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
  • all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
  • all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n.130, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’Anagrafe delle ONLUS. L’articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);

e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef.

Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef ai partiti politici Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” nella penultima pagina delle istruzioni.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

Conferimento dei dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l’utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

Base giuridica
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell’esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all’Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati
esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

  • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
  • ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
  • ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106 – 00147.

Responsabile del trattamento
L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106 – 00147 Roma – indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto per mille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un mod. 730 “rettificativo”.

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.

Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;

  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato:
  • – entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
  • – oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • – oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Redditi o contributi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2022 devono, inoltre, presentare:

  • il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2022 se hanno percepito nel 2021:
  • – redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  • – interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
  • – indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • – proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
  • – redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
  • Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2021. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2022, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche 2022;
  • il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2022, se nel 2021 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2021 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2021 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
  • il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2022, se nel 2021 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972), qualora tenuti alla presentazione del quadro RS del modello REDDITI Persone fisiche poiché nel corso del 2021 hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale obbligo presentando oltre il modello 730/2022 anche il citato quadro RS del Mod. REDDITI Persone fisiche 2022.

I quadri RM, RS e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2022, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2022.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2022.

Altre informazioni utili

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.
Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Imu, Imi e Imis La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all’Imu riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all’Imu si intendono effettuati anche all’Imi e all’Imis.

Certificazione Unica 2022

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2021 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2022, il sostituto d’imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 16 marzo 2022, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo.
Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.
Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d’Italia, all’indirizzo:
https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell’apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro “Firma dichiarazione” della prima facciata del Modello base compilato.
Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero “2” nella casella “Mod. N.”. Infine, nella casella “N. modelli compilati” va riportato il numero “2”, per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi”).

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
  • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell’amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2022 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2022 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2021 delle persone decedute nel 2021 o entro il 30 settembre 2022, gli eredi possono utilizzare il modello 730.
In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2022, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2021 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.
Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo “Informazioni relative al contribuente”.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2022 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2022.


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse