Morte presunta
Quando di un cittadino non si hanno più notizie, può essere richiesta la dichiarazione di “morte presunta”.
Può essere dichiarata non prima di 10 anni, è possibile ottenerla dal Tribunale tramite una sentenza che dichiari la morte presunta della persona.
COSE DA SAPERE
Come si richiede:
- devono essere trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente;
- si presenta un’istanza al Tribunale competente con la quale si chiede la dichiarazione di morte presunta;
- l’istanza deve essere presentata dal pubblico ministero o dai soggetti legittimati;
- la sentenza è pronunciata dal Tribunale del luogo dell’ultima residenza o dell’ultimo domicilio dello scomparso;
- può essere dichiarata anche se precedentemente non è stata richiesta la dichiarazione di assenza da parte del Tribunale;
Gli effetti:
- se esistevano soggetti obbligati nei confronti dello scomparso sono definitivamente liberati;
- il coniuge dello scomparso, dopo la dichiarazione di morte presunta, può contrarre un nuovo matrimonio;
- se non c’è mai stata una dichiarazione di assenza del Tribunale non c’è la immissione nel possesso temporaneo nel patrimonio dell’assente;
- i soggetti legittimati possono esercitare il pieno esercizio dei diritti sui beni dell’assente;
- La dichiarazione di morte presunta produce, dunque, gli stessi effetti della morte naturale.
Accertamento dell’esistenza in vita e conseguenze:
- la persona ritornata recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano;
- può chiedere l’adempimento delle obbligazioni che si sarebbero estinte a causa della sua morte;
- il nuovo matrimonio eventualmente contratto dal coniuge è nullo;
Il caso:
- La Cassazione con sentenza n. 5988/1988, ha stabilito che, nel periodo che intercorre, tra la scomparsa e i 10 anni, termine utile per poter richiedere la morte presunta, alla moglie dell’assente già titolare di pensione, venga erogata una quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente, a titolo di provvisoria e anticipata liquidazione della pensione di reversibilità. L’INPS, in caso di ritorno dell’assente, dovrà corrispondergli solo la differenza.