Naspi 2022
Naspi
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego 2022
La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), è la nuova indennità mensile di disoccupazione nel reparto del sostegno del reddito dell’INPS per i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro.
La NASPI è rivolta ai lavoratori dipendenti, sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato del pubblico impiego, gli operai agricoli sia a tempo indeterminato che determinato.
E’ riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il lavoro e in concomitanza abbiano i requisiti previsti dalla legge.
La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
Per quanto riguarda la durata e il calcolo remunerativo della prestazione non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Allo stesso modo, non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS che per il 2021 è fissato a € 1.335,40. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
Per il 2021 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. Circolare n.7 del 21/01/2021
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giornidalla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre sono 38 giorni in caso di licenziamento per giusta causa.
Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, la prestazione non decorre e l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.
Il lavoratore che beneficia della Naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, pari all’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, la prestazione in questione si chiama Anticipo NASPI.
Per la comunicazione degli eventi che vanno ad influire sul pagamento della prestazione di Naspi, l’INPS ha predisposto il modello SR161, modello NASPI-COM, con il quale il percettore dell’indennità, comunica all’INPS gli eventuali eventi che possano andare ad influire sul pagamento della prestazione.
Ai commi 4 e 4-bis dell‘art. 43 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 viene fornita spiegazione sulle modalità di durata della prestazione Naspi per la categoria lavorativa degli stagionali.
Per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ( Circolare INPS 2 del 04-01-2022 ).
Sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022 – ha previsto che la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
COSE DA SAPERE
COSE DA SAPERE
Requisiti:
- bisogna esse in stato di disoccupazione;
- bisogna far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- bisogna far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;
- Per le altre categorie di lavoratori, per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (lavoratori a domicilio e lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito è soddisfatto in presenza di cinque settimane di contribuzione utile nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione;
Destinatari:
- lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo indeterminato;
Sono esclusi:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratoriextracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI;
- collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per i quali spetta la DIS-COLL;
Da quando decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
- può spettare per un massimo di 2 anni;
Requisiti contributivi:
- valgono i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- valgono i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ed eventualmente anche nell’ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria sia intervenuto entro i 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (msg. INPS n. 710/2018);
- valgono i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
- valgono i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare;
- se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASPI, purché nel quadriennio da considerare utile al fine di raggiungere il requisito contributivo, risulti prevalente la contribuzione non agricola. Con circolare INPS n. 194/2015 qualora nei quattro anni precedenti all’invio della domanda, si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere, all’osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASPI, in presenza di tutti gli altri requisiti, può esse accolta;
Periodi esclusi:
- nei contratti di lavoro intermittente e di somministrazione, i periodi di non lavoro non sono utili per il requisito delle 13 settimane;
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- i periodi di servizio militare a ferma breve non costituiscono prestazione di lavoro. Detti periodi non concorrono e non sono utili alla determinazione del diritto, della durata e della misura della Naspi;
- i periodi di iscrizione alla Gestione separata non sono utili per il diritto e nemmeno per la durata e la misura della naspi;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
Quando decorrono i 68 giorni:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa;
Naspi e Assegno ordinario d’invalidità :
- con Messaggio numero 4477 del 02-12-2019 l’Inps chiarisce “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.
Quando il termine per la presentazione è sospeso:
- in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
- in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio, in questo caso occorrerà una certificazione del proprio medico di base che attesti la riacquistata capacità lavorativa;
In caso di lavoro all’estero:
- recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie, circolare INPS n.177 28/2017;
Naspi in caso di risoluzione consensuale se:
- per la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro art. 7 L. n. 604 del 1966, come sostituito dalla Legge 28 giugno 2012 n.92;
- nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui D. Lgs n. 23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
- qualora la risoluzione consensuale intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico;
- la NASPI non spetta a seguito a risoluzione consensuale con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc;
Naspi per dimissioni giusta causa se:
- nella domanda di Naspi il lavoratore potrà allegare una autocertificazione a norma di legge in cui dichiari la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro; il lavoratoredeve inoltre impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale, generalmente tramite PEC, alla PEC della sede INPS di competenza che ha in carico la pratica di NASPI. Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa delle dimissioni, l’INPS recupererà la Naspi eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro;
- mancato pagamento della retribuzione;
- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, intendendosi per tale la lesione dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
- spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985);
Casi particolari:
- l’indennità di maternità è sempre indennizzata quando avviene entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (circ. n.94 del 12/05/2015 al punto 2.7) ;
- quando una lavoratrice si trovi in godimento di NASPI e si trovi all’inizio del periodo di congedo di maternità, ha diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS dell’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, in questo caso specifico, la NASPI si sospende per poi essere riattivata per la parte residua al termine del congedo di maternità;
- Assegno ordinario di invalidità (IO) e indennità NASpI e anticipo Naspi in unica soluzione, regolata la non compatibilità con il Messaggio INPS n.4477 del 02-12-2019 .
- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR e cioè pari a€ 8.000 lordi. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni: che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività tramite modello NASPI-COM o dall’invio della domanda di NASPI, se antecedente, il reddito annuo presunto e che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
- per le colf e badanti, non si estende fino ad un anno di età del bambino la possibilità di dare le dimissioni (entro l’anno del bambino) per poi accedere alla Naspi ma si arresta al periodo di maternità obbligatoria (dall’inizio della gravidanza fino a tre mesi dopo il parto) . Art.25 Contratto Colf e Badanti;
- se il titolare della prestazione di NASPI ha due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessa da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, e cioè pari a € 8.000, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero tramite il modulo NASPI-COM. In questo caso, la NASPI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;
- rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dallacircolare INPS 29/2015 n. 142 e con msg. 16/2018 n.1162;
- compatibilità con attività autonoma, nel caso in cui il lavoratore in corso di fruizione di Naspi e intraprende un’attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore a € 4.800, deve informare prontamente l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività tramite modulo NASPI-COM, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Qualora il reddito dell’anno sia inferiore, l’indennità sarà ridotta per un importo pari all’ 80% del redito previsto. La riduzione sarà ricalcolatad’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se esentato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione dei redditi percepiti entro il 31 marzo dell’anno successivo;
- il percettore della NASPI potrà svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di compensi per un importo non superiore a € 5.000 lordi per anno civile (365 giorni) entro detti termini la prestazioneè totalmente cumulabile e il percettore non è tenuto a fare nessuna comunicazione di NASPI-COM;
- il percettore della NASPI potrà svolgere prestazioni di lavoro accessorio nel limite di compensi per un importo di € 3.000 per anno civile, solo e nel caso si superi detto importo andrà fatta comunicazione Naspi-COM e per importi superiori a € 3.000 e fino a € 7.000 invece oltre a fare comunicazione NASPI-COM, la Naspi sarà ridotta di un importo pari all’ 80% del compenso in rapporto al periodo di inizio attività e la data in cui termina la Naspi o se antecedente, la fine dell’anno;
- per il lavoro intermittente l’INPS con msg. n. 1162/2018 ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente e faccia richiesta di NASPI a seguito di cessazione del contratto subordinato e quindi rimanga in essere il contratto intermittente, la domanda di NASPI può essere accolta a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro 30 giorni dalla domanda, il reddito annuo presunto derivante dal lavoro intermittente, tramite NASPI-COM. Nel caso in cui il lavoratore che percepisce la NASPI dovesse iniziare un lavoro a chiamata, l’indennità viene sospesa solo nelle giornate di lavoro effettivo se il contratto non superare i 6 mesi, mentre se il contratto supera i 6 mesi trova applicazione il cumulo, solo se il reddito del nuovo lavoro non dovesse superare il limite di € 8.000;
- il servizio civile e la NASPI sono cumulabili, c’è però la riduzione dell’ 80% del compenso previsto;
- nei casi di svolgimento di attività autonome, subordinate, parasubordinate, occasionali in concomitanza della percezione di NASPI, e l’evento avvenga tra più anni solari, all’inizio di ogni anno bisognerà presentare NASPI-COM entro il 31 gennaio altrimenti, pena la sospensione della NASPI;
- soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.), per i soci e i familiari nonché i soci accomandatari che svolgono attività con carattere di abitualità e prevalenza e anche i soci accomandanti che svolgono attività in qualità di coadiutori, iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800;
- soci di società di capitali, per i soci di società per azioni e di società in accomandita per azioni con produzione di redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma di impresa individuali non iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura e analogamente per i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni (S.a.p.a) e i soci di società a responsabilità limitata (S.r.l) che percepiscono utili in assenza di svolgimento di attività lavorativa, l’INPS ritiene possano percepire la prestazione per intero;
- per i soci di società a responsabilità limitata, iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a € 4.800;
- indipendentemente dal tipo di società considerato, l’articolo 44, lett. e, del TUIR stabilisce che qualora ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non derivanti da attività di lavoro dipendente o da attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASPI titolare di redditi da capitale ha diritto a percepire la prestazione per intero;
- ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 4 mesi.
Le comunicazioni da fare con al NAspi-com:
- entro cinque giorni, la variazione della mia condizione di disoccupato;
- entro un mese dall’inizio, l’avvio di un’attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata o lo svolgimento di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio e il reddito presunto per l’anno in corso;
- entro trenta giorni dall’inizio di una attività lavorativa subordinata, il reddito presunto per l’anno in corso;
- entro trenta giorni, la variazione dei dati relativi ai componenti e ai redditi del mio nucleo familiare;
- entro trenta giorni, l’apertura di un contenzioso relativo al licenziamento;
- l’espatrio verso altro stato membro UE, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda alla ricerca di lavoro, consapevole che il mio diritto alla prestazione di disoccupazione può essere conservato per un massimo di tre mesi, nel rispetto dei regolamenti CE 883/2004 e 987/2009;
- l’espatrio verso altro Stato membro UE, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda per altri motivi diversi dalla ricerca di lavoro, consapevole dell’eventualità che posso perdere il diritto alla prestazione di disoccupazione;
- l’espatrio verso un Paese non comunitario alla ricerca di lavoro o per altri motivi, consapevole dell’eventualità che posso perdere il diritto alla prestazione di disoccupazione.
Quando viene sospesa:
- quando ci si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a € 8.000 lordi;
- con una nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari;
Quando decade:
- quando si perde lo stato di disoccupazione;
- quando l’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASPI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione;
- quando si inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
- quando non si comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI, tramite NASPI-com il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASPI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
- quando si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità Naspi;
- nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego;