Lavoro

OCDPC n. 717 del 26 novembre 2020

20 Dicembre 2020 -

OCDPC n. 717 del 26 novembre 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

26 novembre 2020
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 5 dicembre 2020

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l’articolo 74-bis, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui, allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è stata incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, in corso di registrazione presso gli Organi di controllo, di modifica dell’articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012 che, in attuazione del citato decreto legge, incrementa il numero dei dirigenti del Dipartimento della protezione civile;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 672 del 12 maggio 2020, che ha previsto la possibilità di prorogare, fino al 1° dicembre 2020, in deroga all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, in corso di registrazione agli Organi di controllo;

CONSIDERATA l’impossibilità di poter provvedere alle procedure di interpello di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ragione dello straordinario impegno del Dipartimento della protezione civile nella gestione e contrasto dell’emergenza in rassegna;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in ragione dell’attuale straordinaria situazione determinatasi nel territorio nazionale con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, di dover disporre l’ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali sopra citati nelle more che entri in vigore il provvedimento di riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, onde consentirne l’operatività; ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1
(Disposizioni per l’operatività del Dipartimento della protezione civile)

  1. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello con scadenza entro il 30 settembre 2020, già prorogati fino al 1° dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 672 del 12 maggio 2020, possono essere ulteriormente prorogati, in deroga all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 gennaio 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 126.889,53 euro, si provvede nell’ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 “Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell’IRAP” e n. 137 “Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di ruolo” iscritti nel centro di responsabilità 1 “Segretariato Generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2020 e 2021.
  2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2020, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’articolo 22, comma 11, e di cui all’articolo 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli


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