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Oneri sostenuti dalle società semplici

20 Febbraio 2022 -

Mod.730/2022 Oneri sostenuti dalle società semplici

IV. APPENDICE

Modello 730/2022 istruzioni

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  • indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
  • Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d’imposta:

 nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
– interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
– interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di altri immobili;
– interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
– spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
– erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico;
– erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
– erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
– costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
– erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;

  • nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
  • nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
  • nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde);
  • nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 e 110 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
  • nella misura dell’80 e dell’85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
  • nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 e 110 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • nella misura del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • nella misura del 50 e 110 per cento per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.


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