ORDINANZA 23 marzo 2020
Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.78 del 24-03-2020
Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce una
specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale,
operante secondo modalita' compatibili con la normativa europea,
autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50 milioni di euro
per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che:
a) per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi
medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato
correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il
Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati;
b) il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -
Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura;
c) entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge,
il Commissario straordinario definisce e avvia la misura e fornisce
specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa;
Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ai sensi del quale possono
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato
membro;
Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione
della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le
sue politiche ed attivita' e che prevede che l'azione dell'Unione si
indirizza al miglioramento della sanita' pubblica, alla prevenzione
delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo
per la salute fisica e mentale;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020-
COM (2020) 112 final - «Risposta economica coordinata all'emergenza
COVID-19»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-
COM (2020) 1863 final - «Temporary Framework for State aid measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 53 del 2 marzo 2020 e, in particolare,
l'art. 34, che detta disposizioni in materia di dispositivi di
protezione individuale;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12
febbraio 2020, con la quale sono fornite indicazioni in ordine ai
dispositivi di protezione individuali;
Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo
2020-C(2020) 1887 con la quale l'aiuto di Stato SA 56785 «product
...» viene considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, punto 3, lettera b) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato
Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122 del piu' volte
citato decreto-legge n. 18/2020;
Dispone:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70
del 17 marzo 2020;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia;
c) «dispositivi medici»: strumenti, apparecchi e impianti
utilizzati per finalita' diagnostiche o terapeutiche nella cura del
virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, respiratori e attrezzature connesse;
d) «dispositivi di protezione individuale»: dispositivi di
protezione individuali (DPI) quali occhiali protettivi o visiere,
mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e
altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9;
e) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato.
Art. 2
Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento
1. La presente ordinanza, considerata la necessita' di contrastare
piu' efficacemente il progredire dell'epidemia COVID 19, nonche' la
situazione attuale di carenza di liquidita' di cui soffrono le
imprese italiane del comparto, fornisce, ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l'attuazione e la
gestione ad opera dell'agenzia della misura di incentivazione alla
produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di
protezione individuale prevista dal medesimo art. 5.
Art. 3
Disposizioni finanziarie 1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge, a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 e' utilizzato l'apposito conto corrente infruttifero intestato all'agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto-legge.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Gli incentivi di cui alla presente ordinanza possono essere
concessi a societa' di persone o di capitali ivi comprese le societa'
cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e
le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile di
qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle
imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono
avere una personalita' giuridica riconosciuta nello stato di
residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Tali
soggetti dovranno dimostrare di possedere almeno una sede sul
territorio italiano;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali ad eccezione di quelle in continuita' aziendali;
c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) essere in regime di contabilita' ordinaria;
e) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata dal regolamento GBER alla data del
31 dicembre 2019.
3. Non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui alla
presente ordinanza le imprese che si trovino in condizioni previste
dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. A tal fine le
imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente
ordinanza i programmi di investimento volti all'incremento della
disponibilita' nel territorio nazionale di dispositivi medici e di
dispositivi di protezione individuale attraverso:
a) l'ampliamento della capacita' di una unita' produttiva
esistente gia' adibita alla produzione di dispositivi medici e/o di
dispositivi di protezione individuale;
b) la riconversione di una unita' produttiva esistente
finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi
di protezione individuale.
2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono:
a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
b) essere completati entro il termine indicato nella domanda di
agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle
agevolazioni. Per data di completamento si intende la data
dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori
a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro
2.000.000,00 (duemilioni/00).
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente
ordinanza le spese necessarie alle finalita' del programma di
investimento relative a:
a) opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al
funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle
esigenze del ciclo produttivo;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa.
2. E', altresi', ritenuto ammissibile alle agevolazioni un importo
a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo
del 20% del totale delle spese di cui al comma 1. Le esigenze di
capitale circolante devono essere giustificate nell'ambito della
scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini
del pagamento, a titolo esemplificativo, di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione
dell'immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e
delle utenze.
Art. 7
Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto di cui al successivo comma 5, nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili. 2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di otto anni, incluso un anno di preammortamento. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. 4. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2 lettera b), avvenga entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, e' riconosciuto uno sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale pari al 100% dell'importo del finanziamento che la beneficiaria e' tenuta a restituire. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari al 50% del finanziamento da restituire. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, lo sconto, nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari al 25% del finanziamento da restituire. Resta inteso che, nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti come definito al precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga oltre sessanta giorni e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione, la quota da restituire sara' pari all'intero importo del finanziamento. Lo sconto in linea capitale verra' computato come contributo in conto impianti, per la parte del finanziamento relativa all'investimento, e come contributo in conto gestione, per la parte del finanziamento relativa al circolante. 5. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda), non puo' essere superiore a 800.000,00 euro. Pertanto, nel caso in cui il valore complessivo delle agevolazioni calcolato come indicato ai commi precedenti, superi il predetto massimale, lo sconto in linea capitale viene corrispondentemente ridotto. 6. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.
Art. 8
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono concesse
mediante una procedura valutativa «a sportello».
La valutazione delle domande e' effettuata in base all'ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
2. Le domande di agevolazione di cui al comma 1 possono essere
presentate a partire dalle ore 12,00 del 26 marzo 2020. L'agenzia
provvedera' a pubblicizzare i termini di apertura sul proprio sito
istituzionale all'indirizzo www.invitalia.it
3. Le domande di accesso devono essere redatte in lingua italiana e
compilate esclusivamente in formato elettronico e presentate
utilizzando la procedura informatica e gli schemi messi a
disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le istruzioni
fornite dall'agenzia. La presentazione della domanda con modalita'
diverse da quelle indicate al presente comma costituiscono motivo di
irricevibilita' della stessa.
4. La domanda contiene, tra l'altro:
a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ivi inclusi gli
estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla
realizzazione del programma e sul quale verranno erogate le
agevolazioni di cui alla presente ordinanza;
b) dichiarazione del legale rappresentante, resa secondo le
modalita' stabilite dalla prefettura competente, in merito ai dati
necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia delle informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
c) dichiarazione possesso requisiti secondo quanto stabilito
dall'art. 4, comma 2;
d) la descrizione del soggetto proponente, il piano degli
investimenti e le previsioni di copertura dei costi, con indicazione
delle modalita' di apporto dei mezzi propri e/o dei finanziamenti di
terzi;
e) relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato
iscritto all'albo professionale, attestante la capacita' produttiva
giornaliera dell'impresa ante e post investimento richiesto, la
funzionalita', la pertinenza e la congruita' del programma
d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi
produttivi del programma stesso, nonche' le caratteristiche tecniche
dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni
di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali
necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di
ottenimento al fine di attestare la cantierabilita' del programma;
f) l'impegno alla messa a disposizione dei dispositivi prodotti
in favore del Commissario straordinario al fine della relativa
acquisizione, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019,
sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su
sua richiesta, sentito il Dipartimento della protezione civile.
L'acquisizione puo' avvenire anche per il tramite dell'Agenzia ai
sensi dell'art. 122 del decreto-legge e, su richiesta del
Commissario, include la consegna dei dispositivi ad opera
dell'impresa beneficiaria;
g) ultimi due bilanci di esercizio approvati o documentazione
equipollente.
5. La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a pena di
invalidita', dal legale rappresentante dell'impresa mediante firma
digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 9
Valutazione istruttoria
1. L'agenzia procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni
sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente,
verificando, in particolare, la coerenza della documentazione
pervenuta e l'adeguatezza del programma rispetto agli obiettivi del
decreto-legge.
2. L'agenzia, in particolare:
a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione
delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della
documentazione presentata nonche' l'ammissibilita' delle spese
esposte, determinando l'importo delle agevolazioni concedibili;
b) accerta la validita' tecnico-economica e finanziaria del
programma secondo i seguenti elementi:
1) credibilita' del soggetto proponente in termini di
adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto;
2) fattibilita' tecnica del programma, intesa come capacita'
del programma proposto di determinare un incremento della produzione,
a seguito del completamento del piano degli investimenti e
credibilita' del cronoprogramma degli investimenti;
3) solidita' economica-finanziaria-patrimoniale del soggetto
proponente.
Art. 10
Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse dall'agenzia in seguito ad un provvedimento di ammissione che dovra' essere sottoscritto per accettazione dalla beneficiaria entro cinque giorni dalla relativa notifica. Le agevolazioni non potranno essere concesse successivamente al 31 dicembre 2020. 2. L'erogazione delle agevolazioni avviene sul conto corrente di cui all'art. 8, comma 4, lettera a), in due quote, la prima delle quali, pari al 60% delle agevolazioni complessivamente concesse, a seguito dell'accettazione del provvedimento di cui al comma 1. 3. La seconda quota a saldo e' erogata a seguito del completamento del programma di investimenti cosi' come determinata dall'ultimo titolo di spesa inerente al programma agevolato. La richiesta di erogazione del saldo dovra' essere presentata all'agenzia entro trenta giorni dal completamento del programma unitamente ai titoli di spesa relativi agli investimenti realizzati, alla documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei predetti titoli e all'ulteriore documentazione successivamente indicata sul sito internet dell'agenzia. L'erogazione del saldo e' subordinata alle positive verifiche in merito alla effettiva capacita' del programma realizzato di conseguire gli obiettivi dichiarati in sede di domanda e asseverati nella relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 4, lettera e). 4. A seguito dell'erogazione della quota a saldo riferita al programma degli investimenti, la beneficiaria potra' presentare la richiesta di erogazione della quota di contributo riferita al capitale circolante sulla base della documentazione che sara' indicata sul sito dell'agenzia. L'importo di tale contributo sara' commisurato all'ammontare dell'investimento effettivamente ammesso alle agevolazioni. 5. A conclusione del programma l'impresa dovra' presentare apposita dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e della messa a disposizione del Commissario dei dispositivi.
Art. 11
Variazioni 1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, fermo restando il termine massimo di centottanta giorni per completare il programma, alla localizzazione delle attivita' devono essere tempestivamente comunicate all'agenzia affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa. 2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata l'agenzia sospende l'erogazione delle agevolazioni.
Art. 12
Ulteriori adempimenti a carico
delle imprese beneficiarie
1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti
previsti dalla presente ordinanza, e' tenuta a:
a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi
alle spese rendicontate per i cinque anni successivi al completamento
del programma;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni ed i monitoraggi
finalizzati a verificare le condizioni di mantenimento delle
agevolazioni;
c) corrispondere a tutte le richieste formulate dall'agenzia di
informazioni, dati e rapporti tecnici.
Art. 13
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;
b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita'
liquidatorie;
c) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini
indicati all'art. 5, comma 2;
d) non mantenimento dei beni per l'uso previsto per una durata
pari ad almeno due anni dal completamento dell'investimento;
e) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate
del finanziamento concesso;
f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di
concessione.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2020
Il Commissario straordinario
Arcuri