ORDINANZA 23 marzo 2020

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.78 del 24-03-2020

Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19. 
 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce  una
specifica misura di incentivo alla produzione  e  alla  fornitura  di
dispositivi  medici  e  di  dispositivi  di  protezione  individuale,
operante secondo modalita'  compatibili  con  la  normativa  europea,
autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50  milioni  di  euro
per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che: 
    a) per assicurare la produzione e  la  fornitura  di  dispositivi
medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di  mercato
correnti  al  31  dicembre  2019,  in   relazione   alla   inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il
Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato  a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati; 
    b) il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -
Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura; 
    c) entro cinque giorni dall'entrata in vigore del  decreto-legge,
il Commissario straordinario definisce e avvia la misura  e  fornisce
specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa; 
  Visto l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi  del   quale   possono
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a
porre rimedio a  un  grave  turbamento  dell'economia  di  uno  Stato
membro; 
  Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
secondo cui l'Unione garantisce  un  livello  elevato  di  protezione
della salute umana nella definizione e nell'attuazione  di  tutte  le
sue politiche ed attivita' e che prevede che l'azione dell'Unione  si
indirizza al miglioramento della sanita' pubblica,  alla  prevenzione
delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo
per la salute fisica e mentale; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 marzo 2020-
COM (2020) 112 final - «Risposta economica  coordinata  all'emergenza
COVID-19»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-
COM (2020) 1863 final - «Temporary Framework for State  aid  measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak»; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 53 del 2 marzo 2020 e,  in  particolare,
l'art. 34, che  detta  disposizioni  in  materia  di  dispositivi  di
protezione individuale; 
  Vista la circolare del  Ministero  della  salute  n.  4373  del  12
febbraio 2020, con la quale sono fornite  indicazioni  in  ordine  ai
dispositivi di protezione individuali; 
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  del   22   marzo
2020-C(2020) 1887 con la quale l'aiuto di  Stato  SA  56785  «product
...» viene considerato compatibile con il mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, punto 3, lettera b)  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e'  stato  nominato
Commissario straordinario ai  sensi  dell'art.  122  del  piu'  volte
citato decreto-legge n. 18/2020; 
 
                              Dispone: 
 
                       

Art. 1

Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente  ordinanza,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge»: il decreto-legge del 17 marzo  2020,  n.  18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70
del 17 marzo 2020; 
    b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia; 
    c)  «dispositivi  medici»:  strumenti,  apparecchi   e   impianti
utilizzati per finalita' diagnostiche o terapeutiche nella  cura  del
virus COVID-19  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo, respiratori e attrezzature connesse; 
    d)  «dispositivi  di  protezione  individuale»:  dispositivi   di
protezione individuali (DPI) quali  occhiali  protettivi  o  visiere,
mascherine, guanti e  tute  di  protezione,  come  individuati  dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio  2020  e
altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del  decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9; 
    e) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato. 

Art. 2

                        Ambito di applicazione 
                     e finalita' dell'intervento 
 
  1. La presente ordinanza, considerata la necessita' di  contrastare
piu' efficacemente il progredire dell'epidemia COVID 19,  nonche'  la
situazione attuale di  carenza  di  liquidita'  di  cui  soffrono  le
imprese italiane del comparto, fornisce, ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l'attuazione  e  la
gestione ad opera dell'agenzia della misura  di  incentivazione  alla
produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di
protezione individuale prevista dal medesimo art. 5. 

Art. 3

                         Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli
aiuti di cui alla presente ordinanza sono pari, ai sensi dell'art. 5,
comma    6,    del    decreto-legge,     a     euro     50.000.000,00
(cinquantamilioni/00),  fatti  salvi   eventuali   incrementi   della
dotazione   finanziaria   disposti   con   successivi   provvedimenti
legislativi o amministrativi. 
  2. Per la gestione delle risorse di cui al comma  1  e'  utilizzato
l'apposito conto corrente infruttifero intestato all'agenzia,  aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 5, comma 6 del decreto-legge. 

Art. 4

                          Soggetti beneficiari 
 
  1. Gli incentivi di cui  alla  presente  ordinanza  possono  essere
concessi a societa' di persone o di capitali ivi comprese le societa'
cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e
le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile  di
qualsiasi dimensione localizzate sull'intero territorio nazionale. 
  2. Alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro  delle
imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   stato   di
residenza come risultante dall'omologo registro delle  imprese.  Tali
soggetti  dovranno  dimostrare  di  possedere  almeno  una  sede  sul
territorio italiano; 
    b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non
essere  in  liquidazione  volontaria   o   sottoposte   a   procedure
concorsuali ad eccezione di quelle in continuita' aziendali; 
    c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
    d) essere in regime di contabilita' ordinaria; 
    e)  non  rientrare  tra  le  societa'  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata dal regolamento GBER alla data del
31 dicembre 2019. 
  3. Non possono in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui  alla
presente ordinanza le imprese che si trovino in  condizioni  previste
dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a  cio'  ostative.  A  tal  fine  le
imprese rendono una specifica dichiarazione ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 5

                          Programmi ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla   presente
ordinanza i programmi  di  investimento  volti  all'incremento  della
disponibilita' nel territorio nazionale di dispositivi  medici  e  di
dispositivi di protezione individuale attraverso: 
    a)  l'ampliamento  della  capacita'  di  una  unita'   produttiva
esistente gia' adibita alla produzione di dispositivi medici  e/o  di
dispositivi di protezione individuale; 
    b)  la  riconversione  di   una   unita'   produttiva   esistente
finalizzata alla produzione di dispositivi medici e/o di  dispositivi
di protezione individuale. 
  2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono: 
    a) essere avviati successivamente alla data di pubblicazione  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  «Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
    b) essere completati entro il termine indicato nella  domanda  di
agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di centottanta
giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  ammissione  alle
agevolazioni.  Per  data  di  completamento  si   intende   la   data
dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile; 
    c) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non  inferiori
a  euro  200.000,00  (duecentomila/00)  e  non   superiori   a   euro
2.000.000,00 (duemilioni/00). 

Art. 6

                           Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  alla   presente
ordinanza  le  spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di
investimento relative a: 
    a) opere murarie strettamente necessarie alla installazione o  al
funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo; 
    b) macchinari, impianti ed attrezzature  varie  commisurate  alle
esigenze del ciclo produttivo; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa. 
  2. E', altresi', ritenuto ammissibile alle agevolazioni un  importo
a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un  massimo
del 20% del totale delle spese di cui al  comma  1.  Le  esigenze  di
capitale circolante  devono  essere  giustificate  nell'ambito  della
scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini
del  pagamento,  a  titolo   esemplificativo,   di   materie   prime,
sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di  locazione
dell'immobile adibito alla produzione,  dei  costi  del  personale  e
delle utenze. 

Art. 7

                        Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto
di cui al successivo comma 5, nella forma del finanziamento agevolato
sulla  base  di  una  percentuale  massima  del   75%   delle   spese
ammissibili. 
  2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito  dal  soggetto
beneficiario senza  interessi  a  decorrere  dalla  data  dell'ultima
erogazione, secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni
anno, in un periodo della durata massima di  otto  anni,  incluso  un
anno di preammortamento. Il finanziamento agevolato non e'  assistito
da particolari forme  di  garanzia,  fermo  restando  che  i  crediti
nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque,
assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo
del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla
comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di
riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di
punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. 
  4. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva
alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al
precedente art. 5, comma 2 lettera b), avvenga entro quindici  giorni
dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di   ammissione   alle
agevolazioni, e' riconosciuto  uno  sconto,  nei  limiti  di  cui  al
successivo comma 5, in linea capitale pari al 100%  dell'importo  del
finanziamento che la beneficiaria e' tenuta a restituire. 
  Nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni  caso  successiva
alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al
precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro  trenta  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di  ammissione,  lo  sconto,
nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari
al 50% del finanziamento da restituire. 
  Nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni  caso  successiva
alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al
precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di  ammissione,  lo  sconto,
nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari
al 25% del finanziamento da restituire. 
  Resta inteso che, nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni
caso successiva alla conclusione del programma di  investimenti  come
definito al precedente art. 5, comma 2,  lettera  b),  avvenga  oltre
sessanta giorni e comunque entro il termine  massimo  di  centottanta
giorni dalla data di notifica del  provvedimento  di  ammissione,  la
quota da restituire sara' pari all'intero importo del finanziamento. 
  Lo sconto in linea capitale verra'  computato  come  contributo  in
conto   impianti,   per   la   parte   del   finanziamento   relativa
all'investimento, e come contributo in conto gestione, per  la  parte
del finanziamento relativa al circolante. 
  5. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini  di
aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda),  non  puo'  essere
superiore a 800.000,00 euro. Pertanto, nel  caso  in  cui  il  valore
complessivo delle  agevolazioni  calcolato  come  indicato  ai  commi
precedenti, superi il predetto massimale, lo sconto in linea capitale
viene corrispondentemente ridotto. 
  6. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari
al 25 per cento delle spese ammissibili complessive. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono  cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo  per  le
medesime spese. 

Art. 8

                           Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui alla  presente  ordinanza  sono  concesse
mediante una procedura valutativa «a sportello». 
  La valutazione delle  domande  e'  effettuata  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle stesse. 
  2. Le domande di agevolazione di cui  al  comma  1  possono  essere
presentate a partire dalle ore 12,00 del  26  marzo  2020.  L'agenzia
provvedera' a pubblicizzare i termini di apertura  sul  proprio  sito
istituzionale all'indirizzo www.invitalia.it 
  3. Le domande di accesso devono essere redatte in lingua italiana e
compilate  esclusivamente  in  formato   elettronico   e   presentate
utilizzando  la  procedura  informatica  e   gli   schemi   messi   a
disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le istruzioni
fornite dall'agenzia. La presentazione della  domanda  con  modalita'
diverse da quelle indicate al presente comma costituiscono motivo  di
irricevibilita' della stessa. 
  4. La domanda contiene, tra l'altro: 
    a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente,  ivi  inclusi  gli
estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla
realizzazione  del  programma  e  sul  quale  verranno   erogate   le
agevolazioni di cui alla presente ordinanza; 
    b) dichiarazione  del  legale  rappresentante,  resa  secondo  le
modalita' stabilite dalla prefettura competente, in  merito  ai  dati
necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia delle  informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art.  85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218; 
    c) dichiarazione  possesso  requisiti  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 4, comma 2; 
    d)  la  descrizione  del  soggetto  proponente,  il  piano  degli
investimenti e le previsioni di copertura dei costi, con  indicazione
delle modalita' di apporto dei mezzi propri e/o dei finanziamenti  di
terzi; 
    e) relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico  abilitato
iscritto all'albo professionale, attestante la  capacita'  produttiva
giornaliera dell'impresa  ante  e  post  investimento  richiesto,  la
funzionalita',  la  pertinenza  e   la   congruita'   del   programma
d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi
produttivi del programma stesso, nonche' le caratteristiche  tecniche
dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso  di  certificazioni
di prodotto. La relazione  deve  inoltre  esplicitare  gli  eventuali
necessari adempimenti  autorizzativi  e  la  relativa  tempistica  di
ottenimento al fine di attestare la cantierabilita' del programma; 
    f) l'impegno alla messa a disposizione dei  dispositivi  prodotti
in favore  del  Commissario  straordinario  al  fine  della  relativa
acquisizione, ai valori di mercato  correnti  al  31  dicembre  2019,
sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario  e  su
sua richiesta,  sentito  il  Dipartimento  della  protezione  civile.
L'acquisizione puo' avvenire anche per  il  tramite  dell'Agenzia  ai
sensi  dell'art.  122  del  decreto-legge   e,   su   richiesta   del
Commissario,  include  la   consegna   dei   dispositivi   ad   opera
dell'impresa beneficiaria; 
    g) ultimi due bilanci di  esercizio  approvati  o  documentazione
equipollente. 
  5. La domanda di agevolazione deve essere sottoscritta, a  pena  di
invalidita', dal legale rappresentante  dell'impresa  mediante  firma
digitale,   nel   rispetto   di   quanto    disposto    dal    Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 

Art. 9

                          Valutazione istruttoria 
 
  1. L'agenzia procede all'istruttoria delle domande di  agevolazioni
sulla base della documentazione presentata dall'impresa  richiedente,
verificando,  in  particolare,  la  coerenza   della   documentazione
pervenuta e l'adeguatezza del programma rispetto agli  obiettivi  del
decreto-legge. 
  2. L'agenzia, in particolare: 
    a) verifica la sussistenza delle condizioni  per  la  concessione
delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della
documentazione  presentata  nonche'  l'ammissibilita'   delle   spese
esposte, determinando l'importo delle agevolazioni concedibili; 
    b) accerta  la  validita'  tecnico-economica  e  finanziaria  del
programma secondo i seguenti elementi: 
      1)  credibilita'  del  soggetto  proponente   in   termini   di
adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto; 
      2) fattibilita' tecnica del programma,  intesa  come  capacita'
del programma proposto di determinare un incremento della produzione,
a  seguito  del  completamento  del  piano   degli   investimenti   e
credibilita' del cronoprogramma degli investimenti; 
      3) solidita'  economica-finanziaria-patrimoniale  del  soggetto
proponente. 

Art. 10

               Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse  dall'agenzia  in  seguito  ad  un
provvedimento  di  ammissione  che  dovra'  essere  sottoscritto  per
accettazione dalla beneficiaria entro cinque  giorni  dalla  relativa
notifica.   Le   agevolazioni   non    potranno    essere    concesse
successivamente al 31 dicembre 2020. 
  2. L'erogazione delle agevolazioni avviene sul  conto  corrente  di
cui all'art. 8, comma 4, lettera a), in due  quote,  la  prima  delle
quali, pari al 60% delle agevolazioni  complessivamente  concesse,  a
seguito dell'accettazione del provvedimento di cui al comma 1. 
  3. La seconda quota a saldo e' erogata a seguito del  completamento
del programma di  investimenti  cosi'  come  determinata  dall'ultimo
titolo di spesa inerente al  programma  agevolato.  La  richiesta  di
erogazione del  saldo  dovra'  essere  presentata  all'agenzia  entro
trenta giorni dal completamento del programma unitamente ai titoli di
spesa relativi  agli  investimenti  realizzati,  alla  documentazione
attestante l'avvenuto  integrale  pagamento  dei  predetti  titoli  e
all'ulteriore  documentazione  successivamente  indicata   sul   sito
internet dell'agenzia. L'erogazione del  saldo  e'  subordinata  alle
positive verifiche in merito alla effettiva capacita'  del  programma
realizzato di conseguire gli obiettivi dichiarati in sede di  domanda
e asseverati nella relazione tecnica di  cui  all'art.  8,  comma  4,
lettera e). 
  4. A seguito  dell'erogazione  della  quota  a  saldo  riferita  al
programma degli investimenti, la beneficiaria  potra'  presentare  la
richiesta  di  erogazione  della  quota  di  contributo  riferita  al
capitale  circolante  sulla  base  della  documentazione  che   sara'
indicata sul sito dell'agenzia. 
  L'importo  di  tale  contributo  sara'  commisurato   all'ammontare
dell'investimento effettivamente ammesso alle agevolazioni. 
  5. A conclusione del programma l'impresa dovra' presentare apposita
dichiarazione di entrata in produzione degli investimenti agevolati e
della messa a disposizione del Commissario dei dispositivi. 

Art. 11

                                Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma   d'investimento   relative   agli
obiettivi, alla modifica della  tempistica  di  realizzazione,  fermo
restando il termine massimo di centottanta giorni per  completare  il
programma,  alla  localizzazione  delle   attivita'   devono   essere
tempestivamente  comunicate  all'agenzia   affinche'   proceda   alle
opportune verifiche, valutazioni  ed  adempimenti.  La  comunicazione
deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa. 
  2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata approvata l'agenzia sospende l'erogazione delle agevolazioni. 

Art. 12

                   Ulteriori adempimenti a carico 
                     delle imprese beneficiarie 
 
  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti dalla presente ordinanza, e' tenuta a: 
    a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati  relativi
alle spese rendicontate per i cinque anni successivi al completamento
del programma; 
    b) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i  controlli,  le  ispezioni  ed  i  monitoraggi
finalizzati  a  verificare  le  condizioni  di   mantenimento   delle
agevolazioni; 
    c) corrispondere a tutte le richieste formulate  dall'agenzia  di
informazioni, dati e rapporti tecnici. 

Art. 13

                        Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui alla presente ordinanza sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria; 
    b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita'
liquidatorie; 
    c) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini
indicati all'art. 5, comma 2; 
    d) non mantenimento dei beni per l'uso previsto  per  una  durata
pari ad almeno due anni dal completamento dell'investimento; 
    e) mancata restituzione protratta per oltre un  anno  delle  rate
del finanziamento concesso; 
    f)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di
concessione. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 marzo 2020 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                    Arcuri            

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