Ordinanza 30 luglio 2018 n° 20126
Ordinanza 30 luglio 2018 n° 20126
Questo è il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 20126 del 30/07/2018 secondo cui, alla stregua di quanto previsto per le società di persone, anche per le società di capitali a ristretta base azionaria, qualora “…si sia verificato il mutamento della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente e subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio. Ciò in quanto una siffatta semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi, mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone – cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma – il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto.”