Lavoro

Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 28614 del 15/12/2020

Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 28614 del 15/12/2020

Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 28614 del 15/12/2020

Diritto alla pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile diniego dell’Inps per mancanza del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

Rilevato che :

1. con sentenza in data 7 ottobre 2015 la Corte di Appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la domanda proposta dall’attuale ricorrente, volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile, negato dall’INPS in esito alla domanda amministrativa del dicembre 2010;

2. la Corte di merito, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, escludeva che l’attuale ricorrente versasse, alla data del decesso del genitore (nel maggio 1999), in condizione di totale invalidità;

3. avverso tale sentenza S. Agostino ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

4. il difensore del ricorrente ha depositato, in data 5 giugno 2018, rinuncia al mandato;

Considerato che :

5. nessun effetto estintivo sul giudizio può conseguire dalla menzionata rinunzia al mandato, trovando applicazione il principio, già affermato da Cass. n. 26429 del 2017 con riferimento all’Adunanza camerale, per cui per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (v. Cass. n. 16121 del 2009);

6. tanto premesso, con i motivi di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per non essersi la Corte di merito pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del gravame dell’INPS, notificato ad uno solo dei due procuratori costituiti nel giudizio di primo grado (primo); violazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ., per non essersi pronunciata sulla dedotta inammissibilità dell’eccezione sollevata, per la prima volta, dall’INPS, nel giudizio di gravame, e inerente alla mancanza del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità del S. di svolgere qualsiasi attività lavorativa per il fatto di lavorare alle dipendenze del Comune di Campobello di Licata con contratto a tempo indeterminato, come da allegato estratto contributivo prodotto solo nel giudizio di appello (secondo); violazione dell’art. 46 legge n. 31 del 2008 per non avere considerato il carattere non ostativo, all’erogazione del trattamento di reversibilità, dello svolgimento dell’attività lavorativa presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono con convenzioni di integrazione lavorativa (terzo); violazione dell’art. 8 legge n. 222 del 1984 per non avere tenuto conto delle valutazioni espresse dalla commissione sanitaria invalidi civili nel senso della riduzione dell’85 per cento della capacità lavorativa (quarto); infine, violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., e omesso esame e contraddittorietà della consulenza tecnica d’ufficio non risultando indicate le ragioni di dissenso dalla consulenza espletata in primo grado;

7. il ricorso è da rigettare;

8. costituisce orientamento consolidato di questa Corte, in applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. U., n. 12924 del 2014 in ordine agli effetti della rappresentanza tecnica congiuntiva o disgiuntiva rispetto a ciascuno dei difensori nominati e nei rapporti del singolo difensore con la parte, che per la corretta instaurazione del giudizio di appello, nei confronti di una parte costituita con più difensori, è sufficiente la rituale notificazione a uno solo di essi, che avrà poi l’onere di comunicare l’evento anche all’altro al fine di valutare la migliore strategia difensiva per la parte rappresentata;

9. consolidato è anche il principio secondo cui l’accertamento del requisito della inabilità (di cui all’art. 8 della legge n. 222 del 1984), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (v., fra le altre, Cass. n. 26181 del 2016 che ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, presentata da un invalido le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di un’attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica, esercitata esclusivamente all’interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno; v., da ultimo, Cass. n. 682 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

10. secondo la giurisprudenza di questa Corte, pertanto, l’inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell’azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice (v., fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi; fra le più recenti v. Cass. n. 30859 del 2019);

11. si tratta di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa ma se potesse utilizzare proficuamente la residua efficienza psico-fisica e, quindi, se conservasse una pur minima capacità di guadagno;

12. nella specie, tuttavia, lo svolgimento dell’attività lavorativa non ha determinato la negazione del beneficio seguita, piuttosto, alla complessiva valutazione del quadro patologico non efficacemente attinta dal ricorso per cassazione che inadeguatamente devolve l’omesso esame della consulenza tecnica laddove, alla stregua dei novellato vizio della motivazione, l’omesso esame (così come interpretato da Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014) può involgere soltanto un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria);

13. anche la critica di contraddittorietà della consulenza tecnica, e della sentenza che vi ha prestato adesione, svolge un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda, ancora, la citata Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360, n. 4 cod.proc.civ., il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n.4, cod.proc.civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);

14. inoltre, per consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr., tra le altre, Cass. n. 10090 del 2018, Cass. n. 26999 del 2016, Cass. n. 25569 del 2010), il giudice di appello, pur se obbligato a motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il proprio eventuale disaccordo rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, dovendo soltanto prendere in considerazione i rilievi tecnico – valutativi mossi  dell’appellante, e, pertanto, a maggior ragione, può motivatamente condividere le conclusioni del CTU di secondo grado, che pervengano a conclusioni difformi dalle prime;

15. in ogni caso i parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile (legge n.118 del 1971) nulla hanno a che vedere con i riferimenti all’art. 8 legge n. 222 del 1984 e all’art. 22 legge n. 903 del 1965 in quanto afferenti a materia assistenziale, i primi, e a materia previdenziale, i secondi;

16. quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione temporis, le quali – in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute – devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio e, pertanto, nulla deve statuirsi al riguardo;

17. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R.n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.


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