Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 9221 del 06/04/2021
Ordinanza CORTE DI CASSAZIONE n. 9221 del 06 aprile 2021
OGGETTO: Tributi – IRAP – Professionista – Accertamento – Omesso versamento – Assenza di autonoma organizzazione – Annullamento dell’atto impositivo
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Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro A.H., impugnando la sentenza della CTR Calabria indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza della CTP, ha accolto l’appello proposto dal contribuente e conseguentemente annullato l’avviso di accertamento emesso per l’omesso versamento dell’IRAP per l’anno 2010. La CTR ha osservato che non potevano dirsi sussistenti i presupposti per ritenere dimostrata l’autonoma organizzazione ai fini del tributo IRAP, ciò non desumendosi dal valore dei beni strumentali, tutti funzionali all’attività, nemmeno rilevando il reddito percepito e l’attività occasionalmente svolta dal collaboratore e l’apporto fornito da un collaboratore saltuario.
La parte intimata ha resistito con controricorso.
La ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2, c. 1 d.lgs. n. 446/1997.
Il primo motivo non è fondato.
Ed invero, la CTR, oltre a citare alcune massime di questa Corte in materia di IRAP, si è concretamente occupata della verifica dei presupposti giustificativi dell’IRAP nei confronti del professionista, motivatamente escludendoli e considerando tanto il valore del reddito ritratto, quanto quello degli ammortamenti e beni strumentali, considerando che l’arco temporale al quale questi ultimi si riferiscono non potevano essere valorizzati rispetto al requisito dell’autonoma organizzazione, risultando i beni tutti necessari per lo svolgimento dell’attività professionale, inoltre tenendo conto dell’apporto saltuario di un collaboratore assunto per la riorganizzazione dello studio.
La sentenza, pertanto, risponde al c.d. minimo costituzionale come individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass., S.U., n. 8053/2014.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La CTR, invero, si è pienamente conformata ai principi espressi da questa Corte con riguardo ai requisiti dai quali poter desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
In particolare, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione”, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi) – cfr. Cass., S.U., n. 9451/2016.
Si è ancora aggiunto che in tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive-v., di recente, Cass. n. 24516/2020. Si è poi aggiunto, con riguardo alla non occasionalità della prestazioni svolte da terzo a beneficio del contribuente professionista, che in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione – che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta -, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo-cfr. Cass. n. 27423/2018.
Orbene, nel caso di specie la CTR, con motivazione correlata ad un accertamento fattuale non aggredibile in Cassazione, ha rilevato l’occasionalità dell’attività svolta dal collaboratore esterno, remunerato in modo non consistente – euro 5000,00 – per l’attività collaborazione relativa alla riorganizzazione dell’archivio legale.
Tanto è sufficiente per escludere che la CTR sia incorsa in violazione di legge rispetto all’individuazione dei requisiti giustificativi dell’IRAP che ha invece motivatamente ed adeguatamente escluso sulla base di un iter argomentativo esente da vizi.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.