Pensione di invalidità Enpaf
La pensione di invalidità Enpaf (articolo 12-16 del Regolamento) spetta agli assicurati di età inferiore ai sessantotto anni compiuti che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all’attività professionale e possano fare valere i seguenti requisiti:
- almeno 5 anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;
- almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità;
INDIRIZZO PEC: posta@pec.enpaf.com
Ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a 6 mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.
La pensione di invalidità è concessa previo accertamento medico disposto dall’Ente. L’Ente può disporre periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.
La corresponsione della pensione è subordinata alla CESSAZIONE di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.
La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.
Nota : La pensione di invalidità conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni vengono liquidate in proporzione al numero e alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni.
Al titolare di pensione di invalidità del periodo compreso tra il 6° e il 20° anno di iscrizione non è consentito di avvalersi della riduzione della contribuzione previdenziale obbligatoria che deve essere versata in misura intera.