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Pensione di vecchiaia ENPAP

Pensione di vecchiaia ENPAP

Puoi ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni, con almeno 5 anni di contribuzione. La pensione è calcolata con il sistema contributivo ai sensi della Legge n. 335/95, conformemente al Capo II del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza.

DECORRENZA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento di entrambi i requisiti (età di 65 anni e 5 anni di contribuzione versata).

DOPO LA PENSIONE CONTINUI A LAVORARE

Se continui a lavorare, successivamente alla pensione, dovrai continuare a versare i contributi soggettivo, integrativo e maternità (art. 13, commi 3 e 4, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza).
I pensionati ENPAP hanno la possibilità di richiedere, a partire dall’anno di liquidazione della prestazione, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% del reddito netto. La scelta dell’aliquota potrà essere fatta online in fase di compilazione della comunicazione reddituale ENPAP.

Sulla base dei contributi soggettivi versati a partire dall’anno di decorrenza della pensione potrai richiedere ogni due anni il supplemento di pensione.

COS’E’ IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Il supplemento è un incremento della pensione che viene liquidato ogni due anni agli iscritti pensionati che hanno effettuato il versamento di contributi soggettivi in periodi successivi alla data di decorrenza della pensione.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI SUPPLEMENTO

È possibile presentare domanda di supplemento esclusivamente online selezionando l’apposita  voce presente nella sezione PRESTAZIONI PREVIDENZIALI dell’Area Riservata.

Compilare la domanda è semplice, veloce e non sono richiesti allegati:

  1. inserisci le autorizzazioni richieste (dichiarazione di responsabilità e trattamento dati);
  2. premi il tasto “RICHIEDI SUPPLEMENTO”;
  3. scarichi o stampi la ricevuta in formato PDF.

COME VIENE LIQUIDATO IL SUPPLEMENTO

Il supplemento viene liquidato con cadenza biennale assieme alla pensione.


Riferimenti normativi
Articolo 13, commi 3 e 4
, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza.

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