Art. 26 Regolamento Unitario Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti CNPADC

Art. 26 – Metodo di calcolo

  1. I periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo reddituale di cui ai commi da 3 a 8.
  2. I periodi di anzianità contributiva maturati dal 1 gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l’ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari per ogni anno di anzianità contributiva al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1 gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell’art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25, la media è calcolata sui redditi riferiti a tale minor periodo. Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, i redditi da considerare ai fini della media per gli anni antecedenti il 1987 sono determinati convenzionalmente nella misura di euro 11.555,91 ai sensi dell’art. 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
  4. Se la media dei redditi di cui al comma 3 è superiore al limite di euro 61.500,00 rivalutato ai sensi dell’art. 27, la percentuale di cui al comma 3 è ridotta allo 0,60% per la parte di media reddituale eccedente tale importo.
  5. Per  gli  anni  di  anzianità  contributiva  2002  e  2003  i  coefficienti  del  2%  e  dello  0,60%  sono  ridotti rispettivamente a 1,75% e a 0,50%.
  6. Per gli anni di anzianità contributiva dal 1987 al 2003 nei quali la contribuzione soggettiva dovuta e versata è pari a quella minima, il reddito da considerare per il calcolo della media di cui al comma 3 è quello di cui alla tabella A (allegato 1).
  7. I redditi relativi a periodi ricongiunti presso la Cassa ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 e collocati temporalmente fino al 2003 sono utili ai fini del calcolo della media reddituale di cui al comma 3 del presente articolo e sono rivalutati ai sensi dell’art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
  8. Per la determinazione della quota di pensione di cui al comma 1 si tiene conto del limite massimo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 28 agosto 1995, n. 335.
  9. L’ammontare della quota di pensione di cui al comma 2 è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale di cui al comma 11 per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella B (allegato 2) corrispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
    dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.
  10. Sino al 31 dicembre 2011 l’aliquota di computo per la determinazione del montante contributivo è pari all’aliquota di finanziamento. Dal 1 gennaio 2012, subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo,  l’aliquota di computo è incrementata rispetto a quella di finanziamento secondo le modalità e i criteri di cui alla tabella C (allegato 3).
  11. Il montante contributivo individuale determinato al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma:
    1. della contribuzione versata negli anni di pre-iscrizione ai sensi dell’art. 7 con effetto dalla data di ciascun versamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    2. della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31 dicembre dell’anno precedente, incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    3. della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento;
    4. della contribuzione versata e trasferita fino al 31 dicembre dell’anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    5. della contribuzione versata e trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt. 13, 14 e 15;
    6. di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata fino al 31 dicembre dell’anno precedente, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022 dalla tabella D (allegato 4), subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;
    7. di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata nello stesso anno, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022 dalla tabella D (allegato 4) , subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.
  12. La contribuzione versata per annualità non riconosciute per carenza dell’esercizio professionale, per accertate condizioni di incompatibilità e per intervenuta prescrizione, non concorre alla formazione del montante di cui al comma 11.
  13. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti:
    1. per gli anni dal 2004 al 2008, è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare;
    2. per gli anni dal 2009 fino all’anno precedente l’approvazione del presente Regolamento è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT in caso di media effettiva superiore a quest’ultimo valore;
    3. dall’anno di approvazione del presente Regolamento è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell’1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari al più alto tra la media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT e la media quinquennale del tasso di redditività del patrimonio di cui al comma 1, lett.d) dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007 indicato nell’ultimo bilancio tecnico, maggiorato del tasso di inflazione registrato per ogni anno del quinquennio di riferimento, che si assume non potrà essere in ogni caso superiore al 3%. Ogni qual volta il tasso individuato risulti maggiore della media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT, esso potrà essere adottato come tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi solo se dal bilancio tecnico, appositamente predisposto considerando la corrispondente rivalutazione dei contributi, risulti che l’equilibrio di lungo periodo della Cassa non venga compromesso.
  14. Per gli anni di cui alle lettere b) e c) del comma 13 l’eventuale maggior rendimento è destinato a un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito.
  15. L’importo della pensione annua formata dalla somma delle quote di cui ai commi 1 e 2 non può essere inferiore alla pensione calcolata con il solo metodo contributivo secondo le modalità applicative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
  16. La quota di pensione calcolata ai sensi del comma 1 è proporzionalmente integrata al trattamento minimo vigente alla data di decorrenza del trattamento stesso e la quota di pensione calcolata ai sensi del comma 2 non è adeguata ad alcun trattamento minimo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 34, dal comma 7 dell’art. 35 e dal comma 6 dell’art. 41.
  17. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti di cui al comma 13. Sulla base delle valutazioni biennali sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo di cui all’art. 34 dello Statuto e tenuto conto anche dell’equità intergenerazionale, il Consiglio di Amministrazione:
    1. sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati può intervenire incrementando l’aliquota di computo;
    2. sentito il parere dell’Assemblea dei Delegati adotta ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione;
    3. valuta la necessità di adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B (allegato 2).
  18. L’Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare, in tutto o in parte, l’eventuale  maggior  rendimento  di  cui  al  comma  14  assegnandolo  ai  montanti  degli  iscritti  o  ad  altre  finalità previdenziali.

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